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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 14/04/2023, n. 39
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 15/05/2024, n. 63 (L. 12/07/2024, n. 101)
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- L. 13/06/2023, n. 68 (legge di conversione), in vigore dal 14/06/2023.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; |
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Art. 1. - Cabina di regia per la crisi idrica1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell’economia e delle finanze nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario. N1 2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento. N1 3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia approva la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter. N12 4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente a |
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Art. 2. - Superamento del dissenso e poteri sostitutivi1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 8, lettera d), alla gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina di regia, attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del |
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Art. 3. - Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l’uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito «Commissario». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2025 N16. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull’intero territorio nazionale, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell’articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 11 del presente decreto. Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l’anno 2023 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. N17 2. Il Commissario provvede, in via d’urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell’articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera, anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale conflu |
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Art. 4. - Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 1, commi 3 e 8, lettera b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le previsioni di cui all’articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l’approvazione dei progetti di gestione di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della metà. N1 2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, le procedure di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L’esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. Qualora l’autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all’autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio per l’ad |
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Art. 4-bis - Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota (1) della tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizio |
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Art. 5. - Misure per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d’intesa con la regione territorialmente competente e sentita l’Autorità di bacino competente, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell’uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastru |
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Art. 6. - Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo1. All’articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 |
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Art. 7. - Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 |
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Art. 7-bis - Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica1. |
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Art. 8. - Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi1. Ai fini dell’attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi individuati dal Commissario, all’articolo |
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Art. 9. - Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione1. All’articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativ |
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Art. 9-bis - Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell’adozione, da parte dell’Unione europea, di una disciplina organica in materia, l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgen |
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Art. 10. - Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione1. All’articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA» e il secondo periodo è soppresso; b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso; c) il comma 3 è abrogato; N3 d) al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute,», sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e le parole: «nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono sop |
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Art. 11. - Misure per l’istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti: «, l’osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»; b) nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l’articolo 63 è aggiunto il seguente: «Art. 63-bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici). — 1. Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche “osservatorio permanente”, che costituisce un organo dell’Autorità e opera sulla |
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Art. 12. - Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe1. All’articolo 17 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) al primo periodo, le parole: “da 4.000 euro a 40.000 euro” son |
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Art. 13. - Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è approvato un piano di comunicazione, nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilanc |
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Art. 13-bis - Clausola di salvaguardia |
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Art. 14. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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ALLEGATO 1 (di cui all’articolo 1, comma 5)
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ALLEGATO 2 (di cui all’articolo 1, comma 5) |
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ALLEGATO A (all’articolo 7)Parte di provvedimento in formato grafico |
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