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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 31/08/1972, n. 670
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- D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191)
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- L. Cost. 04/12/2017, n. 1
- L. 23/12/2014, n. 190
- L. 27/12/2013, n. 147
- L. 23/12/2009, n. 191
- L. Cost. 31/01/2001, n. 2
- Sentenza C. Cost. 06/04/1995, n. 109
- L. Cost. 23/09/1993, n. 2
- L. 30/11/1989, n. 386
- L. Cost. 12/04/1989, n. 3
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Articolo unicoÈ approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Pres |
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TITOLO I - Costituzione della regione «Trentino-Alto Adige» e delle province di Trento e di Bolzano |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1.Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in regione autonoma, fornita di personalità gi |
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Art. 2.Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispe |
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Art. 3.La regione comprende le province di Trento e di Bolzano. I comuni di Proves, Senale, Termeno, |
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Capo II - Funzioni della regione |
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Art. 4.In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali “della Repubblica” N1, la region |
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Art. 5.La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie: |
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Art. 6.Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disp |
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Art. 7.Con leggi della regioni, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni. |
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Capo III - Funzioni delle province |
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Art. 8.Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano; 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive; |
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Art. 9.Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica); |
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Art. 10.Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, c |
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Art. 11.La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sent |
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Art. 12.Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni i |
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Art. 13.1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. |
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Art. 14.È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio p |
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Art. 15.Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali |
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Capo IV - Disposizioni comuni alla regioni ed alle province |
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Art. 16.Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesiste |
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Art. 17.Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estra |
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Art. 18.La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La |
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Art. 19.Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna. La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco. |
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Art. 20.I “Presidenti delle Province” N6 esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, |
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Art. 21.I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazio |
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Art. 23.La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscon |
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TITOLO II - Organi della regione e delle province |
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Capo I - Organi della regione |
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Art. 25.Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. N8 |
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Art. 26.Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statu |
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Art. 27. |
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Art. 28.I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione. Non possono essere chiamati |
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Art. 29. |
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Art. 30.Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. |
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Art. 31.Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri |
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Art. 32.Il Presidente ed “i vice Presidenti” N1 del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza |
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Art. 33. |
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Art. 34.Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a ric |
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Art. 35.Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere vo |
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Art. 36.La giunta regionale è composta del Presidente “della Regione, che la presiede” N14 |
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Art. 37.Il Presidente e i membri della giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli |
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Art. 38.Il “Presidente della Regione” N5 o gli assessori che |
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Art. 40.Il “Presidente della Regione” N5 rappresenta la regi |
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Art. 41.Il “Presidente della Regione” N5 dirige le funzioni |
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Art. 43.Il “Presidente della Regione” N5 emana, con suo decr |
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Art. 44.La giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano: 1) la deliberazione dei regolamenti |
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Art. 45.La giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che int |
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Art. 46.Il Consiglio regionale può delegare alla giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione, di provvedim |
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Capo II - Organi della provincia |
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Art. 47.Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la giunta provinciale “e il Presidente della Provincia” N1. In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rap |
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Art. 48.Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dal |
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Art. 48-bis. |
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Art. 48-ter.Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i s |
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Art. 49. |
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Art. 49-bis.Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Il Consiglio provinciale può altresì essere s |
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Art. 51. |
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Art. 52.Il “Presidente della Provincia” N4 ha la rappresenta |
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Art. 53.Il “Presidente della Provincia” N4 emana, con suo de |
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Art. 54.Alla giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) La deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potest� |
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TITOLO III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali |
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Art. 55.I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo di Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comun |
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Art. 56.Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche |
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Art. 57.Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel «Bollettino Ufficiale» della regione, nei, testi italia |
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Art. 58.Nel «Bollettino Ufficiale» della regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione |
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Art. 59.Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblica |
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Art. 60. |
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TITOLO IV - Enti locali |
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Art. 61.Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei rigua |
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Art. 62.Le norme sulla composizione degli organi co |
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Art. 63.Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'u |
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Art. 64.Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territ |
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Art. 65.L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una leg |
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TITOLO V - Demanio e patrimonio della regione e delle province |
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Art. 66.Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di at |
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Art. 67.Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, |
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Art. 68.Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei dirit |
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TITOLO VI - Finanza della regione e delle province |
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Art. 69.1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso. |
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Art. 70. |
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Art. 71.Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a f |
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Art. 72. |
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Art. 73.1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, |
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Art. 74. |
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Art. 75.1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa; |
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Art. 75-bis.1. Nell’ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all’ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della r |
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Art. 76. |
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Art. 77. |
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Art. 78. |
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Art. 79.1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: a) con l’intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l’intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell’articolo 78; c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l’assunzione di oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per ciascuna provincia. L’assunzione di oneri opera comunque nell’importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi; d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3. N36 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall’articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il |
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Art. 80. |
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Art. 81.Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione. |
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Art. 82. |
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Art. 83.La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. “La regione e le province a |
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Art. 84.I bilanci predisposti della giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale. La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici. I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto “la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco” N19 sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durat |
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Art. 85.Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di autorizzare |
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Art. 86.Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione. |
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TITOLO VII - Rapporti fra Stato, regione e provincia |
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Art. 87.Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi: 1) coordi |
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Art. 88.Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno. |
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TITOLO VIII - Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano |
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Art. 89.Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. |
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TITOLO IX - Organi giurisdizionali |
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Art. 90.Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l |
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Art. 91.I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici. |
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Art. 92.Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinan |
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Art. 93.Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giusti |
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Art. 95.La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.
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Art. 96.Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore. |
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TITOLO X - Controllo della Corte costituzionale |
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Art. 97.Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugn |
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Art. 98.Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal “Presidente della Regione” N5 “o da quello della Provincia” |
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TITOLO XI - Uso della lingua tedesca e del ladino |
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Art. 99.Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi c |
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Art. 100.I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessio |
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Art. 101.Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se |
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Art. 102.Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei c |
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TITOLO XII - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 103.Per le modifica |
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Art. 104.“Fermo quanto disposto dall'articolo 103” N1 le norm |
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Art. 105.Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali |
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Art. 106.Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge |
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Art. 107.Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bo |
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Art. 108.Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrat |
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Art. 109.Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i ben |
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Art. 110.La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, |
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Art. 111.In relazione al trasferimento di competenza dalla regione alle province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al pas |
|
Art. 112.Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi plur |
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Art. 113.Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, |
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Art. 114.La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) sarà p |
|
Art. 115.Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della |
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