N43 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 2, comma 5, del D.L. 17/10/2024, n. 153 (L. 13/12/2024, n. 191), così recitava:

“4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è consentita, per la durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che:

a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi;

b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo  termine di cui al comma 1.”

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