Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91), il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta di cui al presente articolo, è rideterminato nella misura del 25%.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51) il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dal presente articolo, nella misura del 15% è rideterminato nella misura del 20%.

Si veda l’art. 9, comma 1, del D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51).

Dalla redazione