D. P.R. 26/08/1993, n. 412 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.R. 26/08/1993, n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34)
- D. Min. Sviluppo Economico 27/06/2016
- D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102
- D.L. 04/06/2013, n. 63 (L. 03/08/2013, n. 90)
- D.P.R. 16/04/2013, n. 74
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- D. Leg.vo 30/05/2008, n. 115
- D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192
- D. Min. Attività Produttive 17/03/2003
- L. 01/03/2002, n. 39
- D.P.R. 21/12/1999, n. 551. Le modifiche sono riportate in carattere corsivo, e sono entrate in vigore dal 21/04/2000
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Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

a) per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;

b) per «edificio di proprietà pubblica», un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia da altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;

c) per «edificio adibito ad uso pubblico», un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;

d) per «edificio di nuova costruzione», salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;

e) per «climatizzazione invernale», l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni

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Art. 2. (Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno)

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di  900 e

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Art. 3 (Classificazione generale degli edifici per categorie)

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 [1] abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 [2] abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

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Art. 4 (Valori massimi della temperatura ambiente)

1. N20

2.

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Art. 5 (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici)

1. N4

2. N5

3. N9

4. N6

5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata disponibilità di spazio nella centrale termica.

6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.

7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48°C, + 5°C di tolleranza.

8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produ

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Art. 6 (Rendimento minimo dei generatori di calore)

1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un «rendimento termico utile» conforme a quanto prescritto dal

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Art. 7 (Termoregolazione e contabilizzazione)

1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.

2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve es

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Art. 8 (Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale)

N8

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Art. 9 (Limiti di esercizio degli impianti termici)

N24

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Art. 10 (Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici)

N25

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Art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi)

1. N26

2. N27

3. N28

4. N10

4-bis. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato H al presente decreto. Tale mode

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Art. 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua p

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Allegato A - Tabella dei gradi/giorno di tutti i comuni italiani

Legenda:

Z = zona climatica

GR-G = gradi giorno

ALT = altezza sul livello del mare della casa comunale (espressa in metri).

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Allegato B - Isolamento delle reti di distribuzione del calore negli impianti termici

Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo é fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttività termica utile del materiale isolante espressa in W/m °C alla temperatura di 40 °C.

 

TABELLA 1

 

Conduttività Termica

utile dell'isolante

(W/m °C)

Diametro esterno della tubazione

(mm)

 

< 20

da 20 a 39

da 40 a 59

da 60 a 79

da 80 a 99

> 100

0.030

13

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Allegato C

TABELLA

 

G

M = numero di ore annue di funzionamento

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Allegato D - Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia in specifiche categorie di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico

E1 [1] Edifici adibiti a residenza con carattere continuativo:

- Impianti con pannelli solari piani per produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari destinati ad abitazioni civili, case di pena, caserme, collegi, conventi, comunità religiose, siti in località con irradianza media annuale su piano orizzontale maggiore di 150 W/m².

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Allegato E - Valore minimo del rendimento dei generatori di calore

1. Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica utile nominale compresa tra 4 kW e 400 kW

(soppresso dal D.P.R. 551/1999)

 

2. Generatori di calor

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Allegato F - Allegato G

N3

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Allegato H - Rapporto di controllo tecnico

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato I - Requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche

N35

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