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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91) la modifica si applicava ai procedimenti in corso alla data del 18/05/2022.
In seguito, il presente articolo è stato sostituito dall’art. 4, comma 4-bis, del D.L. 14/04/2023, n. 39 (L. 13/06/2023, n. 68) e, successivamente, abrogato ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D. Leg.vo 25/11/2024, n. 190, a decorrere dal 30/12/2024, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. Eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al D. Leg.vo 190/2024.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D. Leg.vo 190/2024, a far data dal 30/12/2024 la disposizione abrogata continua ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Leg.vo 190/2024. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta al 30/12/2024.
L’articolo così recitava:
“Art. 9-ter. - Semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti
1. Ai fini dell’installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata nel sito internet istituzionale dell’ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio ai sensi del comma 3.
2. Il titolare della concessione di cui al comma 1 presenta, ai sensi del comma 3, istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, o di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3, e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi dalla data di presentazione rispettivamente dell’istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al medesimo comma 1, primo periodo.
3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all’interno delle aree previste all’articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l’inserimento e l’integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un’adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d’acqua e una corretta posizione dell’impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino, nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.”
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