N50 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma modificato dalla legge di conversione 27/04/2022, n. 34 e, successivamente, abrogato ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D. Leg.vo 25/11/2024, n. 190, a decorrere dal 30/12/2024, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. Eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al D. Leg.vo 190/2024.

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D. Leg.vo 190/2024, a far data dal 30/12/2024 la disposizione abrogata continua ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Leg.vo 190/2024. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta al 30/12/2024.

Il comma così recitava:

“1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quarto periodo è soppresso, all’ultimo periodo, dopo le parole: «Per gli impianti off-shore» sono inserite le seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d’intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4”.”

Dalla redazione