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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Installazione di sonde geotermiche, applicazione superbonus e semplificazioni
La L. 27/04/2022, n. 34 - di conversione in legge del D.L. 01/03/2022, n. 17 (c.d. “Decreto Bollette”), oltre alle novità importanti in tema di bonus fiscali edilizi, particolarmente di cessione dei crediti (vedi Cessione crediti bonus fiscali edilizi: disciplina dal 01/05/2022), reca anche disposizioni in tema di impianti geotermici.
INSTALLAZIONE DI SONDE GEOTERMICHE, APPLICAZIONE SUPERBONUS - Quanto a geotermico e Superbonus, Viene introdotto un nuovo comma 1.1 all’art. 119 del D.L. 34/2020, in base al quale tra le spese sostenute per gli interventi “trainanti” a cui si applica la detrazione del Superbonus cento rientrano anche quelle per l’installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici (previsti al comma 1 del medesimo art. 119).
Questo il testo del nuovo comma: “1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1”.
La modifica normativa fa riferimento solo agli interventi trainanti, di cui al comma 1, art. 119 del D.L. 34/2020, ma non provvede a sanare la “dimenticanza” del legislatore, che abbiamo avuto cura di evidenziare dalla prima ora.
Il geotermico è infatti stato “dimenticato” nell’ambito della tabella di cui all’Allegato B al D.M. 06/08/2020 (Decreto Requisiti Ecobonus), che riepiloga tutti gli incentivi vigenti.
Tuttavia, la possibilità di incentivare tali tipologie di impianti è prevista dall’art. 1 della L. 244/2007, comma 286, che estende al geotermico le agevolazioni di cui al comma 347 dell’art. 1 della L. 296/2006.
Poiché tali interventi a loro volta sono ora disciplinati dall’art. 14 del D.L. 63/2013, i cui interventi sono tutti considerati “trainati” (comma 2, art. 119 del D.L. 34/2020), a parere di chi scrive, anche l’installazione di impianti geotermici dovrebbe considerarsi “trainabile” (allo stato attuale la piattaforma Enea non contempla tuttavia l’intervento come trainato).
La possibilità di installare invece il geotermico nell’ambito di un intervento “trainante” era peraltro già prevista prima di questa modifica normativa, dalle citate lettere b) e c) del comma 1, art. 119 del D.L. 34/2020, dove si parla di “sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti … ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici”.
SEMPLIFICAZIONI PER LE PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI DI CALORE GEOTERMICO - Sempre a proposito del geotermico, si segnala che l’art. 15 del D.L. 17/2022 - come modificato a seguito della conversione in legge - demanda a un decreto ministeriale la definizione di prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.
Si prevede altresì che il medesimo DM individui i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del D. Leg.vo 28/2011 , nonché i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, alle seguenti condizioni:
* che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW;
* che tali impianti scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda superficiale.
Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l’installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.