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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 30/05/2002, n. 115
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- D.L. 08/02/2003, n. 18 (L. 07/04/2003, n. 63)
- L. 27/12/2002, n. 289
- Avviso di rettifica in G.U. 06/12/2002, n. 286
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; |
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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Titolo I - Oggetto e definizioni |
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Art. 1 (L) - (Oggetto)1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da part |
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Art. 2 (L) - (Ambito di applicazione)1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espress |
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Art. 3 (R) - (Definizioni)1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile; b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione; c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato; d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise; |
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Titolo II - Disposizioni generali relative al processo penale |
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Art. 4 (L) - (Anticipazione delle spese)1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative |
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Art. 5 (L) - (Spese ripetibili e non ripetibili)1. Sono spese ripetibili: a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni; b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo; c) le spese e le indenni |
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Art. 6 (L) - (Remissione del debito)1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condo |
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Art. 7 (R) - (Rogatorie all'estero)1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedu |
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Titolo III - Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario |
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Art. 8 (L) - (Onere delle spese)1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando |
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Art. 8-bis - (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero) |
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PARTE II - VOCI DI SPESA |
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Titolo I - Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario |
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Art. 9 (L) - (Contributo unificato)1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e n |
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Art. 10 (L) - Esenzioni1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sos |
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Art. 11 (L) - (Prenotazione a debito del contributo unificato)1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di al |
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Art. 12 (L) - (Azione civile nel processo penale)1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica de |
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Art. 13 (L) - Importi1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti su domanda congiunta di cui all’articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile; N83 b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i procedimenti contenziosi di cui all’articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice; N84 c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; N85 d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile; N85 e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; N85 f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; N85 1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte d |
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Art. 14 (L) - Obbligo di pagamento1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. |
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Art. 15 (R) - (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato)1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versam |
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Art. 16 (L) - Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contri |
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Art. 18 (L) - (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile |
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Art. 18-bis - Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del |
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Titolo II - Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 19 (R) - (Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazion |
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Art. 20 (L) - (Indennità di trasferta)1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario. |
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Art. 21 (R) - (Calcolo delle distanze)1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrer |
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Art. 22 (R) - (Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica ric |
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Capo II - Notificazioni nel processo penale |
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Sezione I - Norme generali |
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Art. 23 (L) - (Diritti)1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'u |
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Art. 24 (L) - (Indennità di trasferta)1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere e |
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Art. 25 |
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Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti |
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Art. 27 (L) - (Notificazioni a richiesta delle parti) |
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Capo III - Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario |
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Sezione I - Norme generali |
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Art. 28 (L) - (Contestualità di trasferte)1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, |
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Art. 29 (L) - (Diritti)1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a |
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Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio |
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Art. 30 (L) - (Anticipazioni forfettarie all'erario nel processo civile)1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi |
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Art. 31 (L) - (Indennità di trasferta e spese di spedizione)1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cu |
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Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti |
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Art. 32 (L) - (Notificazioni a richiesta delle parti)1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con le modalità di cui articolo 197, comma 1-bis i diritti e le indennità di trasferta o le |
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Art. 33 (L) - (Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennit |
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Art. 34 (L) - (Importo dei diritti)1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura: |
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Art. 36 (L) - (Maggiorazioni per l'urgenza)1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'uffic |
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Capo IV - Atti di esecuzione nel processo civile |
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Art. 37 (L) - (Diritto di esecuzione)1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli uffic |
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Art. 38 (L) - (Indennità di trasferta per atti di esecuzione)1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prev |
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Titolo III - Spese di spedizione |
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Art. 39 (R) - (Spese di spedizione)1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite conv |
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Titolo IV - Diritto di copia e diritto di certificato |
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Art. 40 (L) - (Determinazione di nuovi supporti e degli importi)1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con rif |
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Titolo V - Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile |
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Art. 41 (L) - (Trasferte di magistrati professionali e onorari)1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle s |
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Art. 42 (L) - (Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di cort |
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Art. 43 (L) - (Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed age |
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Art. 44 (L) - (Trasferte degli ufficiali giudiziari)1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di via |
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Titolo VI - Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile |
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Art. 45 (L) - (Indennità per testimoni residenti)1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono |
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Art. 46 (L) - (Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servi |
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Art. 47 (L) - (Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici. 2. Il rimborso spese |
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Art. 48 (L) - (Testimoni dipendenti pubblici)1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e |
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Titolo VII - Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario |
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Art. 49 (L) - (Elenco delle spettanze)1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute p |
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Art. 50 (L) - (Misura degli onorari)1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro |
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Art. 51 (L) - (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. |
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Art. 52 (L) - (Aumento e riduzione degli onorari)1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. |
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Art. 53 (L) - (Incarichi collegiali)1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumen |
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Art. 54 (L) - (Adeguamento periodico degli onorari)1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei pre |
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Art. 55 (L) - (Indennità e spese di viaggio)1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di |
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Art. 56 (L) - (Spese per l'adempimento dell'incarico)1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente |
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Art. 57 (R) - (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sost |
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Titolo VIII - Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario |
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Art. 58 (L) - (Indennità di custodia)1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal |
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Titolo IX - Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile |
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Art. 60 (R) - (Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite conve |
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Titolo X - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo |
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Art. 61 (R) - (Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino d |
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Art. 62 (R) - (Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della dife |
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Art. 63 (R) - (Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analog |
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Titolo XI - Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili |
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Art. 64 (L) - (Indennità dei magistrati onorari) |
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Art. 65 (L) - (Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise)1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. 2. L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a e |
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Art. 66 (L) - (Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale da |
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Art. 67 (L) - Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui può avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai s |
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Art. 68 (L) - (Indennità degli esperti delle sezioni agrarie)1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di euro 1,55. |
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Titolo XII - Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale |
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Art. 69 (L) - (Spese escluse)1. Sono escluse dalle spese di giustizia: a) |
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Art. 70 (L) - (Spese straordinarie)1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in |
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Titolo XIII - Domanda di liquidazione e decadenza |
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Art. 71 (L) - (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il |
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Art. 72 (R) - (Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia)1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sens |
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Titolo XIV - Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo |
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Art. 73 (R) - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli es |
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Titolo XIV-bis - Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale |
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Art. 73-bis (L) - (Termini per la richiesta di registrazione)1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta “entro trenta gior |
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Art. 73-ter (L) - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione. |
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PARTE III - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO |
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Titolo I - Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario |
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Capo I - Istituzione del patrocinio |
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Art. 74 (L) - (Istituzione del patrocinio)1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, d |
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Art. 75 (L) - (Ambito di applicabilita)1. N66 L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. |
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Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio |
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Art. 76 (L) - Condizioni per l'ammissione1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01 N102. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. |
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Art. 77 (L) - (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famigli |
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Capo III - Istanza per l'ammissione al patrocinio |
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Art. 78 (L) - (Istanza per l'ammissione)1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del proces |
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Art. 79 (L) - (Contenuto dell'istanza)1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'i |
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Capo IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte |
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Art. 80 (L) - (Nomina del difensore)1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i |
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Art. 81 (L) - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 2. L'inserimento nell'elenco è |
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Art. 82 (L) - (Onorario e spese del difensore)1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, n |
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Art. 83 (L) - (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)1. L'onorario e le spese spettanti "al difensore," N1 all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del |
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Art. 84 (L) - (Opposizione al decreto di pagamento)1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai |
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Art. 85 (L) - (Divieto di percepire compensi o rimborsi)1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimbors |
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Capo V - Recupero delle somme da parte dello Stato |
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Art. 86 (L) - (Recupero delle somme da parte dello Stato)1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimen |
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Capo VI - Norme finali |
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Art. 87 (L) - (Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134. |
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Art. 88 (L) - (Controlli da parte della Guardia di finanza)1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, |
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Titolo II - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale |
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Capo I - Istituzione del patrocinio |
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Art. 90 (L) - (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato. |
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Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio |
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Art. 91 (L) - (Esclusione dal patrocinio)1. L'ammissione al patrocinio è esclusa: a) per |
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Art. 92 (L) - (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, com |
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Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio |
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Art. 93 (L) - Presentazione dell'istanza al magistrato competente1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassa |
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Art. 94 (L) - (Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita)1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di cer |
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Art. 95 (L) - (Sanzioni)1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste |
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Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione |
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Art. 96 (L) - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione |
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Art. 97 (L) - (Provvedimenti adottabili dal magistrato)1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà p |
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Art. 98 (L) - (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell |
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Art. 99 (L) - (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell |
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Capo V - Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte |
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Art. 100 (L) - (Nomina di un secondo difensore)1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo dif |
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Art. 101 (L) - (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investi |
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Art. 102 (L) - (Nomina del consulente tecnico di parte) |
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Art. 103 (L) - (Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la per |
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Art. 104 (L) - (Compenso dell'investigatore privato)1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 |
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Art. 105 (L) - (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investi |
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Art. 106 (L) - (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili. |
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Art. 106-bis. (L) - (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato) |
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Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio |
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Art. 107 (L) - (Effetti dell'ammissione)1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa. 3. Sono spese anticipate da |
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Art. 108 (L) - (Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammes |
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Art. 109 (L) - (Decorrenza degli effetti)1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene i |
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Art. 110 (L) - (Pagamento in favore dello Stato)1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l' |
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Art. 111 (L) - (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo |
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Capo VII - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio |
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Art. 112 (L) - Revoca del decreto di ammissione1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; |
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Art. 113 (L) - Ricorso avverso il decreto di revoca1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso pe |
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Art. 114 (L) - (Effetti della revoca)1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla |
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Titolo III - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale |
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Art. 115 (L) - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito |
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Art. 115-bis (L) - Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è |
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Art. 116 (L) - (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed |
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Art. 117 (L) - (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liq |
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Art. 118 (L) - (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai |
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Titolo IV - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario |
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Capo I - Istituzione del patrocinio |
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Art. 119 (L) - (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al mome |
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Art. 120 (L) - (Ambito di applicabilita)1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno n |
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Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio |
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Art. 121 (L) - (Esclusione dal patrocinio)1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbia |
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Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio |
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Art. 122 (L) - (Contenuto integrativo dell'istanza)1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa |
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Art. 123 (L) - (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita)1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere conc |
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Art. 124 (L) - (Organo competente a ricevere l'istanza)1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvoca |
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Art. 125 (L) - (Sanzioni)1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, |
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Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio |
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Art. 126 (L) - (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammi |
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Art. 127 (L) - (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente. 2. Ques |
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CAPO V - DIFENSORI E CONSULENTI TECNICI DI PARTE |
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Art. 129 (L) - (Nomina del consulente tecnico di parte)1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge. |
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Art. 130 (L) - (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) |
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Art. 130-bis (L) - (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte) |
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Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio |
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Art. 131 (L) - (Effetti dell'ammissione al patrocinio)1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile; |
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Art. 132 (R) - (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è pre |
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Art. 133 (L) - (Pagamento in favore dello Stato)1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammes |
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Art. 134 (L) - (Recupero delle spese)1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa. |
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Capo VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio |
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Art. 136 (L) - (Revoca del provvedimento di ammissione)1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che pro |
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Capo VIII - Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario |
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Art. 137 (L) - (Ambito temporale di applicabilita)1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizion |
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Art. 138 (L) - (Commissione del patrocinio a spese dello Stato)1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la pre |
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Art. 139 (L) - (Funzioni della commissione)1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato |
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Art. 140 (L) - (Nomina del difensore)1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenc |
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Titolo V - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV |
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Art. 143 (L) - (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: |
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Art. 144 (L) - (Processo in cui è parte un fallimento) |
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Art. 145 (L) - (Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)1. N106 Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari do |
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PARTE IV - PROCESSI PARTICOLARI |
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Titolo I - Procedura fallimentare |
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Art. 146 (L) - (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: |
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Art. 147 (L) - (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) |
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Titolo II - Eredità giacente attivata d'ufficio |
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Art. 148 (L) - (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: |
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Titolo III - Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale |
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Capo I - Restituzione e vendita di beni sequestrati |
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Art. 149 (R) - (Raccordo)1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme |
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Art. 150 (L) - (Restituzione di beni sequestrati)1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale. 2. L |
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Art. 151 (L) - (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedim |
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Art. 152 (R) - (Vendita)1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie. |
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Art. 153 (R) - (Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari. |
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Art. 154 (L) - (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla c |
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Capo II - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati |
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Art. 155 (L) - (Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: |
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Art. 156 (R) - (Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: |
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Titolo IV - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo |
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Art. 157 (R) - (Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente d |
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Titolo V - Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica |
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Art. 158 (L) - (Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unifi |
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Art. 159 (R) - (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debi |
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Titolo V-bis - Procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati |
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Art. 159-bis - (Disposizioni speciali per i procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati) |
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PARTE V - REGISTRI |
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Art. 160 (L) - (Funzioni sottoposte ad annotazioni)1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati. |
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Art. 161 (R) - (Elenco registri)1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri: |
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Art. 162 (R) - (Attività dell'ufficio)1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e |
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Art. 163 (R) - (Determinazione dei modelli dei registri)1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i modelli dei r |
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Art. 164 (R) - (Rinvio)1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12, da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, |
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PARTE VI - PAGAMENTO |
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Titolo I - Titoli di pagamento delle spese |
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Capo I - Ordine di pagamento emesso dal funzionario |
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Art. 165 (L) - (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio s |
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Art. 166 (L) - (Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)1. Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo |
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Art. 167 (L) - (Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNE |
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Capo II - Decreto di pagamento emesso dal magistrato |
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Art. 168 (L) - (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia)1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del ma |
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Art. 168-bis (L) - (Decreto di pagamento delle spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime) |
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Art. 169 (L) - (Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demoli |
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Art. 170 (L) - (Opposizione al decreto di pagamento)N251. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell |
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Art. 171 (R) - (Effetti del decreto di pagamento)1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico. |
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Capo III - Responsabilità |
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Art. 172 (L) - (Responsabilita)1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del d |
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Titolo II - Pagamento delle spese per conto dell'erario |
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Capo I - Soggetti abilitati e modalità di pagamento |
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Art. 173 (L) - (Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo |
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Art. 174 (R) - (Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario. 2. Il pagament |
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Art. 175 (R) - (Ufficio competente ad eseguire il pagamento)1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio p |
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Art. 176 (R) - (Modalità di pagamento)1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore pu |
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Capo II - Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento |
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Art. 177 (R) - (Modello di pagamento)1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati: a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario; b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denomin |
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Art. 178 (R) - (Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta sul valore a |
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Capo III - Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento |
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Art. 179 (R) - (Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi. |
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Art. 180 (R) - (Adempimenti dell'ufficio postale)1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a. |
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Art. 181 (R) - (Adempimenti del concessionario)1. Se l'accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario. |
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Art. 182 (R) - (Prospetto riepilogativo dei pagamenti)1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico. 2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati: |
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Capo IV - Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili |
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Art. 183 (R) - (Regolazione e rimborso dei pagamenti)1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamen |
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Art. 184 (R) - (Versamento di ritenute e di imposte)1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizi |
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Art. 185 (R) - (Aperture di credito)1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il p |
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Art. 186 (R) - (Funzionari delegati)1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giu |
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Art. 187 (R) - (Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruol |
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Capo V - Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento |
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Art. 188 (L) - (Compensi ai concessionari)1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria |
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Art. 189 (R) - (Compensi a Poste Italiane S.p.a)1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e |
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Capo VI - Pagamenti con modalità telematica |
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Art. 190 (R) - (Determinazione delle regole tecniche telematiche)1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e |
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Titolo III - Pagamento delle spese a carico dei privati |
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Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario |
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Art. 191 (L) - (Determinazione delle modalità di pagamento) |
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Art. 192. (L) - (Modalità di pagamento)1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. N74 1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all’articolo 14 e la relativa ista |
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Art. 193 (R) - (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del M |
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Art. 194 (R) - (Ricevuta di versamento)1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale: a) l'ufficio giudiziario adito; b) le generalità e il codice fiscale dell'a |
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Art. 195 (R) - (Determinazione delle regole tecniche telematiche)1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto de |
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Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile |
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Art. 196 (L) - (Determinazione delle modalità di pagamento)1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite |
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Capo III - Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari |
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Art. 197 (L) - (Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta. 1-bis. A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piatta |
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Art. 198 (R) - (Determinazione delle regole tecniche telematiche)1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e t |
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Capo IV - Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale |
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Art. 199 (L) - (Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal |
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PARTE VII - RISCOSSIONE |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Capo I - Ambito di applicabilità |
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Art. 200 (L) - (Applicabilità della procedura nel processo penale)1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di manteniment |
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Art. 201 (L) - (Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. |
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Art. 202 (L) - (Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura |
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Art. 203 (R) - (Esclusione della procedura per alcuni processi)1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V. |
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Capo II - Principi per il processo penale |
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Art. 204 (R) - (Recupero delle spese)1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura p |
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Art. 205 (L) - (Recupero intero, forfettizzato e per quota)1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giud |
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Art. 206 (R) - (Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare so |
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Capo III - Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario |
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Art. 207 (R) - (Recupero delle spese)1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente t |
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Capo IV - Definizioni |
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Art. 208 (R) - (Ufficio competente)1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: |
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Art. 209 (R) - (Ufficio competente per le spese di mantenimento)1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel qu |
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Art. 210 (R) - (Discarico automatico)1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei credi |
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Titolo II - (Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario) |
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Capo I - Adempimento spontaneo |
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Art. 211 (R) - (Quantificazione dell'importo dovuto) |
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Art. 212 (R) - (Invito al pagamento)1. Passato in giudicato o divenuto d |
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Capo II - Riscossione mediante ruolo |
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Art. 213 (R) - (Iscrizione a ruolo) |
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Art. 214 (R) - (Trasmissione di notizie)1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenu |
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Art. 215 (R) - (Sospensione amministrativa della riscossione)1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'uff |
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Art. 216 (R) - (Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio em |
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Capo III - Disposizioni comuni a più fasi della riscossione |
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Art. 217 (R) - (Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riv |
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Art. 218 (R) - (Dilazione o rateizzazione del credito)1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo. |
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Capo IV - Annullamento del credito |
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Capo V - Comunicazioni per reati finanziari |
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Art. 221 (R) - (Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato |
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Capo VI - Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato |
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Art. 222 (L) - (Adempimento spontaneo)1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e |
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Art. 223 (L) - (Riscossione mediante ruolo)1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione |
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Art. 224 (L) - (Riscossione coattiva)1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsual |
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Art. 227 (L) - (Concessionari)1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilità, la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia |
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Titolo II-bis - Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale |
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Capo I - Riscossione mediante ruolo |
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Art. 227-bis (L) - (Quantificazione dell'importo dovuto)1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla |
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Art. 227-ter (L) - (Riscossione mediante ruolo)1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di ma |
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Art. 227-quater (L) - (Norme applicabili)1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220. |
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Titolo III - Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali |
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Capo I - Estinzione legale |
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Art. 228 (L) - (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento son |
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Art. 229 (R) - (Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)1. Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decre |
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Capo II - Discarico e reiscrizione a ruolo |
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Art. 230 (L) - (Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo è discaricato |
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Art. 231 (R) - (Reiscrizione a ruolo)1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, s |
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Capo III - Dilazione e rateizzazione |
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Art. 232 (L) - (Dilazione e rateizzazione del pagamento)1. Il debitore può chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre |
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Art. 233 (R) - (Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabili |
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Capo IV - Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo |
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Art. 234 (R) - (Riscossione delle spese)1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Re |
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Titolo IV - Disposizioni particolari per pene pecuniarie |
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Art. 235 (L) - (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta repe |
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Art. 236 (L) - (Pene pecuniarie rateizzate) |
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Art. 237 (L) - (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie) |
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Art. 238 (L) - (Conversione delle pene pecuniarie) |
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Art. 238-bis (L) - (Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate) |
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Art. 239 (R) - (Comunicazioni)1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in cas |
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Titolo V - Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie |
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Art. 241 (L) - (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 21 |
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Art. 242 (R) - (Raccordo)1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234. |
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Titolo VI - Riversamento del riscosso |
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Art. 244 (R) - (Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un |
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Art. 245 (L) - (Privilegi)1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle s |
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Art. 246 (R) - (Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e all |
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Titolo VII - Riscossione del contributo unificato |
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Art. 247 (R) - (Ufficio competente)1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello p |
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Art. 248 (R) - Invito al pagamento1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica |
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Art. 249 (R) - (Norme applicabili)1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; |
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PARTE VIII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO |
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Titolo I - Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario |
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Art. 250 (R) - (Esclusione del diritto di certificato)1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato. |
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Titolo II - Disposizioni relative al processo amministrativo |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 251 (R) - (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento co |
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Capo II - Diritto di copia |
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Art. 252 (L) - (Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di cop |
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Articolo 253 (R) - (Determinazione dell'importo e pagamento)1. L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali di |
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Titolo III - Disposizioni relative al processo contabile |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 254 (R) - (Imposta di bollo)1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.
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Art. 255 (R) - (Procedure di anticipo e riscossione delle spese)1. Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse |
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Art. 256 (R) - (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concern |
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Capo II - Tassa fissa |
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Art. 257(L) - (Tassa fissa) |
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Art. 258 (R) - (Modalità di pagamento)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto intr |
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Capo III - Pubblicazione di provvedimenti del magistrato |
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Titolo IV - Disposizioni relative al processo tributario |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 260 (R) |
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Art. 261 (R) - (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile. |
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Capo II - Diritto di copia |
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Art. 262 (L) - (Diritto di copia)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il di |
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Art. 263 (L) - (Esenzione)1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario. |
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Art. 264 (R) - (Modalità di pagamento)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale |
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PARTE IX - NORME TRANSITORIE |
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Titolo I - Voci di spesa |
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Capo I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo |
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Art. 265 (L) - (Contributo unificato)1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento. |
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Capo II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile |
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Art. 266 (R) - (Raccordo)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo. |
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Art. 267 (L) - (Diritto di copia senza certificazione di conformita)1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, |
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Art. 268 (L) - (Diritto di copia autentica)1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del present |
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Art. 269 (L) - (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella |
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Art. 270 (L) - (Copia urgente su supporto cartaceo)1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato. |
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Art. 271 (L) - (Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà. |
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Art. 272 (L) - (Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del |
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Capo III - Diritto di certificato nel processo civile e penale |
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Art. 273 (L) - (Diritto di certificato)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato: |
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Capo IV - Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato |
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Art. 274 (L) - (Adeguamento periodico degli importi)1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'IS |
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CAPO V - AUSILIARI DEL MAGISTRATO |
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Capo VI - Indennità di custodia |
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Art. 276 (R) - (Determinazione dell'indennità di custodia)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, |
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Capo VII - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi |
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Art. 277 (R) - (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Mi |
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Capo VIII - Registrazione degli atti giudiziari |
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Art. 278 (R) - (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è ef |
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Titolo II - Patrocinio a spese dello Stato |
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Art. 279 (L) - (Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriorment |
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Titolo III - Registri |
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Art. 280 (R) - (Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito. |
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Art. 281 (R) - (Crediti già iscritti nella tavola alfabetica)1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di e |
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Art. 282 (R) - (Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore |
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Titolo IV - Pagamento |
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Capo I - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni |
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Art. 283 (R) - (Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilment |
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Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile |
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Art. 284 (R) - (Raccordo)1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono. |
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Art. 285 (R) - (Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di march |
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Art. 286 (R) - (Modalità di pagamento della copia su compact disk)1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato. |
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Titolo V - Riscossione |
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Capo I - Disposizioni su crediti di importo determinato |
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Art. 288 (L) - (Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente l |
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Capo II - Riversamento del riscosso dall'erario a terzi |
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Art. 289 (L) - (Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spett |
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Art. 290 (R) - (Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dir |
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Art. 291(L) - (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati. |
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Art. 292 (R) - Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 291 sono liquidate con decreto dir |
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PARTE X - DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI |
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Art. 293 (L) - (Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente |
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Art. 294 (L) - (Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della |
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Art. 295 (L) - (Rinvio per la copertura finanziaria)1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a no |
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Art. 296 (L) - (Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche succ |
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Art. 297 (R) - (Non applicabilità di norme)1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. |
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Art. 298 (L) - (Norme che restano abrogate)1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni: - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245, già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115, n. 2; 116; 120; 121; 137 e 149, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 10 |
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Art. 299 (L) - (Abrogazioni di norme primarie)1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298; - la legge 26 agosto 1868, n. 4548; - la legge 8 agosto 1895, n. 556; - l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242; - la legge 19 marzo 1911, n. 201; - l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486; - il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85; - del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e), f), g); l'articolo 9; - del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; - l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249; - il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493; - l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835; - il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059; - l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile); - del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute |
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Art. 300 (L) - (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". 2. Nel decreto del Pre |
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Art. 301 (R) - Abrogazioni di norme secondarie1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.; - il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708; - il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103; - il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; |
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Art. 302 (L) - Entrata in vigore1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1 luglio 2002.
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Allegato 1 |
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