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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Chiarimenti sulla riduzione degli onorari del CTU per il ritardo nel deposito della relazione
Con ricorso si impugnava il decreto con il quale il Tribunale di Vallo della Lucania aveva liquidato al C.T.U. il compenso nella misura di 2.044 euro. La ricorrente sosteneva l'erroneità dei criteri adottati dal giudice a quo per la liquidazione del compenso, l'eccessività dell'importo liquidato, alla luce del danno riscontrato nel corso del giudizio presupposto, e la mancata decurtazione dipendente dal deposito tardivo della relazione peritale.
L’art. 52, comma 2, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, prevede che, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.
L’Ord. C. Cass. civ. 12/02/2020, n. 3464 ha chiarito che laddove il consulente tecnico abbia depositato la propria relazione peritale senza rispettare il termine stabilito dal giudice, la riduzione di un terzo degli onorari opera soltanto nell'ipotesi di onorario determinato secondo tariffa, mentre sia nel caso di quantificazione a tempo che in ipotesi di calcolo a vacazione può soltanto operarsi lo scomputo delle prestazioni eseguite successivamente alla scadenza.
Sul tema, si veda anche Onorari del CTU: la riduzione di un terzo si applica anche per un solo giorno di ritardo