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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 07/04/2017, n. 47
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L. 07/04/2017, n. 47
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- D. Leg.vo 22/12/2017, n. 220
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadina |
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Art. 2. - Definizione1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cit |
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Art. 3. - Divieto di respingimento1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 4. - Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 1 |
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Art. 5. - Identificazione dei minori stranieri non accompagnati1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente: «Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale. |
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Art. 6. - Indagini familiari1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,». |
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Art. 7. - Affidamento familiare1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: |
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Art. 8. - Rimpatrio assistito e volontario1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il |
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Art. 9. - Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati. 2. In s |
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Art. 10. - Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età. In caso di |
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Art. 11. - Elenco dei tutori volontari1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e |
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Art. 12. - Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dal |
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Art. 13. - Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare |
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Art. 14. - Diritto alla salute e all'istruzione1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale». |
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Art. 15. - Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti: |
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Art. 17. - Minori vittime di tratta1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un pro |
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Art. 18. - Minori richiedenti protezione internazionale1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto |
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Art. 19. - Intervento in giudizio delle associazioni di tutela1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardant |
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Art. 20. - Cooperazione internazionale1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di |
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Art. 21. - Disposizioni finanziarie1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non acco |
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