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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 11/10/2024, n. 145
D.L. 11/10/2024, n. 145
D.L. 11/10/2024, n. 145
In vigore dall’11/10/2024.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15; |
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Capo I - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI |
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Art. 1. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 2861. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4: 1) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. All’atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità ivi previste.»; 2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. L’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.»; b) all’articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La stipula dell’Accordo di integrazione» sono inserite le seguenti: «, con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6,»; c) all’articolo 5-bis, il comma 3 è abrogato; d) all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4»; e) all’articolo 22: 1) al comma 2: 1.1) all’alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»; 1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sottoscritta mediante apposizione di firma |
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Art. 2. - Art. 4 Omissis
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI 3CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO |
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Art. 5. - Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 2861. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10-bis, al comma 6, dopo le parole: «articoli 18, 18-bis» sono inserite le seguenti: «18-ter,» e le parole: «22, comma 12-quater » sono soppresse; b) all’articolo 18, al comma 3-bis, le parole: «articoli 600 e 601» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 600, 601 e 602»; c) dopo l’articolo 18-bis è inserito il seguente: «Art. 18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). — 1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indag |
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Art. 6. - Misure di assistenza1. A seguito della comunicazione di cui all’articolo 18-ter, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi del medesimo articolo 18-ter, può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 18-ter. Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 25 lugli |
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Art. 7. - Revoca dell’ammissione alle misure di assistenza1. Le misure di assistenza di cui all’articolo 6 sono revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze: |
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Art. 10. - Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 2761. All’articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 10 s |
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Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE |
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Art. 11. - Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 1731. All’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-bis, lettera f), le parole «a bordo», sono sostituite dalle seguenti: «per l’incolumità dei migranti»; b) al comma 2-quater: 1) al quinto periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «cinque»; 2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il prefetto, competente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, |
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Art. 12. - Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti1. All’articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1, dopo le parole: «richiedente asilo ha l’obbligo» sono inserite le seguenti: «di cooperare con le autorità di cui all’articolo 3 ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all’età, all’identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l’accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e». 2. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10-ter, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l’obbligo di cooperare ai fini dell’acc |
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Art. 13. - Ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale1. All’articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all’articolo |
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Art. 14. - Art. 15 Omissis
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Capo IV - DISPOSIZIONI PROCESSUALI |
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Art. 16. - Art. 17 Omissis
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Art. 18. - Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 1501. All’articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni; |
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Capo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 19. - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni del capo IV si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 35 e dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo |
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Art. 20. - Disposizioni finanziarie1. Dall’attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblic |
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Art. 21. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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13/12/2024
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