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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 23/08/1988, n. 400
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- D.L. 12/06/2001, n. 217 (L. 03/08/2001, n. 317)
- L. 26/03/2001, n. 81
- L. 18/08/2000, n. 248
- D. Leg.vo 30/07/1999, n. 303
- L. 05/02/1999, n. 25
- L. 15/03/1997, n. 59
- D. Leg.vo 03/02/1993, n. 29
- D.L. 30/06/1989, n. 245 (L. 04/08/1989, n. 288)
- Sent. Corte Cost. 21/04/1989, n. 229
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Capo I - Gli organi del Governo |
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Art. 1. - Gli organi del Governo - Formula di giuramento1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministr |
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Art. 2. - Attribuzioni del Consiglio dei ministri1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. 2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. 3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri: a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento; |
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Art. 3. - Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nom |
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Art. 4. - Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. 2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza d |
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Art. 5. - Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo: a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto; b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia; c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge; e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all' |
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Art. 6. - Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, può essere coadiuvato da u |
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Art. 7. - Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitat |
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Art. 8. - Vicepresidenti del Consiglio dei ministri1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepreside |
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Art. 9. - Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei mi |
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Art. 10. - Sottosegretari di Stato1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. 2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle man |
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Art. 11. - Commissari straordinari del Governo1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordi |
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Capo II - Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome |
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Art. 12. - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la |
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Art. 13. - Commissario del Governo3. Per la regione sici |
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Art. 13-bis. - Chiarezza dei testi normativi1. Il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che: a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare no |
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Capo III - Potestà normativa del Governo |
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Art. 14. - Decreti legislativi1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di |
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Art. 15. - Decreti-legge1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto-legge» e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri. |
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Art. 16. - Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione |
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Art. 17. - Regolamenti1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, “nonché dei regolamenti comunitari”N16; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; |
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Art. 17-bis. - Testi unici compilativi1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: a) puntuale individuazione del testo vigente delle no |
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Capo IV - Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri e riordino di talune funzioni |
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Art. 18. - Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri1. N21 2. Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. |
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Art. 19. - Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le seguenti funzioni: a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo; b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT; c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione della politica istituzionale del Governo; d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime; e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Cons |
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Art. 20. - Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei |
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Art. 21. - Uffici e dipartimenti1. N28 |
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Art. 22. - Comitato di esperti per il programma di Governo |
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Art. 23. - Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo1. N32 2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modif |
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Art. 24. - Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche prepos |
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Art. 25. - Vigilanza su enti ed istituzioni1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie dell |
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Art. 26. - Dipartimento per l'informazione e l'editoria1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra n |
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Art. 27. Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una ragioneria centrale |
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Art. 28. - Capi dei dipartimenti e degli uffici1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con decret |
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Art. 29. - Consulenti e comitati di consulenza1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche ques |
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Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Art. 30. - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Art. 31. - Consiglieri ed esperti1-3. N38 4. I decreti di c |
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Art. 32. - Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455 , spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ru |
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Art. 33. - Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente de |
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Art. 34. - Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza d |
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Art. 35. - Consiglio di amministrazione |
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Art. 36. - Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le n |
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Art. 37. - Dotazioni organiche |
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Art. 38. - Norme per la copertura dei posti1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301 , e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva. 3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Co |
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Art. 39. - Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni. |
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Capo VI - Norme finali e finanziarie |
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Art. 40. - Norme finali1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio. |
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Art. 41. - Disposizioni finanziarie1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge nonché dell'articolo 8, L. 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l'applicazione di quest'ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è valutato in lire 6.000 milioni per |
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Tabella A(articoli 30, 31, 32 e 38)
ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Tabella B(articoli 30, 32, 37 e 38)
ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Tabella C(articoli 30, 38 e 39)
ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO NELLE REGIONI
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