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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
I compensi dei consulenti vanno anticipati dallo Stato nel caso del patrocinio gratuito
Gli onorari e le indennità dovuti a consulenti, notai e custodi devono essere, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, direttamente anticipati dall'Erario.
Con la sentenza 01/10/2019, n. 217 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 131, comma 3 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)), nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati - vale a dire i consulenti, notai e custodi - siano “prenotati a debito, a domanda”, “se non è possibile la ripetizione”, anziché direttamente anticipati dall’Erario.
Anche se l’impianto alla base della motivazione della sentenza è coerente con le precedenti decisioni che avevano escluso che gli oneri conseguenti alla tutela dell’indigente dovessero gravare su alcune categorie professionali, la decisione è particolarmente significativa perché rappresenta un parziale “mutamento e superamento” rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale che aveva portato, di fatto, a respingere le censure nei confronti della norma ora dichiarata incostituzionale.
In particolare, la novità della pronuncia va individuata nella dichiarazione di incostituzionalità dell’applicazione dell’istituto della “prenotazione a debito” che, secondo il precedente indirizzo, doveva considerarsi di per sé idonea a soddisfare i professionisti; la Consulta ha, infatti, evidenziato e riconosciuto che la “prenotazione a debito” impedisce il pagamento degli onorari e delle indennità prima dell’effettivo recupero del credito, il che spesso (come nel caso del patrocinio dell’indigente) non può avvenire, con il conseguente mancato pagamento della prestazione professionale.