Gratuito patrocinio per la mediazione obbligatoria conclusa con accordo | Bollettino di Legislazione Tecnica
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21/01/2022

Gratuito patrocinio per la mediazione obbligatoria conclusa con accordo

In materia di spese legali, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del T.U. spese di giustizia nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato si applichi anche per l'attività difensiva svolta nei procedimenti di mediazione obbligatoria conclusi con un accordo.

La Sent. Corte Cost. 20/01/2022, n. 10 interviene in materia di spese di difesa nell'ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria.

Riferimenti normativi
La Corte dapprima ricorda che la mediazione civile obbligatoria è stata introdotta dall’art. 5, comma 1-bis, del D. Leg.vo 04/03/2010, n. 28 con un intento deflattivo del contenzioso ed è strutturata quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali.
Il patrocinio a spese dello Stato, previsto dal T.U. spese di giustiza di cui al D. P.R. 30/05/2002, n. 115 è stato invece contemplato in chiave processuale, limitando la sua operatività all’ambito del procedimento; non è infatti liquidabile il compenso al difensore per la fase della mediazione, cui non è seguita la proposizione della lite.
In tal modo, però, il suddetto patrocinio risulta escluso proprio nei casi in cui il procedimento de quo ha raggiunto - in ipotesi anche grazie all’impegno dei difensori - lo scopo deflattivo prefissato dal legislatore.

Principi costituzionali
Il non abbiente è esposto al rischio di improcedibilità della sua domanda, qualora l’assistenza tecnica sia ritenuta non solo possibile ma anche obbligatoria dal giudice.
La mediazione presuppone, inoltre, sin dalla sua attivazione, il possesso di specifiche cognizioni tecniche di cui la parte non abbiente potrebbe essere priva (la relativa istanza richiede, infatti, l’individuazione sia del giudice territorialmente competente a conoscere della controversia, dovendo essere depositata presso un organismo che ha sede nel luogo di tale giudice, sia delle parti, nonché dell’oggetto e delle ragioni della pretesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 04/03/2010, n. 28).
Inoltre, l’assenza di difesa tecnica nel procedimento di mediazione può riflettersi anche sotto ulteriori punti di vista sull’esito del successivo processo.
La sentenza sottolinea che in questo caso una determinata scelta legislativa giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l’effettività dell’accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del diritto inviolabile alla difesa ed alla tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 della costituzione, nonché del pieno sviluppo della persona umana di cui all'art. 3 della Costituzione.

Conclusioni
La Corte ritiene priva di alcuna ragionevole giustificazione l’esclusione del patrocinio a spese dello Stato quando la mediazione si sia conclusa con successo e non sia stata in concreto seguita dalla proposizione giudiziale della domanda.
Risulta pertanto la manifesta irragionevolezza delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato, peraltro ben precedenti l’introduzione, nell’ordinamento, della disciplina della mediazione obbligatoria e mai coordinate con essa. 

Dichiarazione di illegittimità costituzionale
La sentenza ha pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale:
- dell'art. 74, comma 2, del D. P.R. 30/05/2002, n. 115, e dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del D. Leg.vo 04/03/2010, n. 28, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo;
- dell'art. 83, comma 2, del D.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevede che, nelle suddette ipotesi, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

La Corte infine richiama la facoltà del legislatore di valutare l’opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie oggetto della sentenza.

Dalla redazione