Articolo abrogato dall’art. 98, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150 a decorrere dal 30/12/2022, così recitava:

“Art. 236 (L) - (Pene pecuniarie rateizzate)

1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate.

2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.

3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito.”

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