Articolo sostituito dall’art. 366, comma 1, del D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14, a decorrere dal 16/03/2019.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 366 del D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14, il presente articolo, si applica anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

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