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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP8260
Sent.C. Cass. 16/05/2008, n. 12451
Sent.C. Cass. 16/05/2008, n. 12451
Sent.C. Cass. 16/05/2008, n. 12451
1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Acconti e saldo - Quando sono dovuti 2. Appalti ll.pp. - Varianti - Variazioni arbitrarie dell’appaltatore - Diritto a compenso - Esclusione
1. In tema di appalto di opere pubbliche, mentre tutte le rate che comportano pagamenti in acconto, ivi compresa l’ultima, presuppongono che l’opera sia ancora in corso e devono essere versate per il solo fatto che l’ammontare dei lavori abbia raggiunto l’importo contrattualmente previsto e che la direzione dei lavori abbia certificato il relativo stato di avanzamento, la rata di saldo è, invece, dovuta (se e) dopo che i lavori stessi siano stati ultimati e l’intera opera sia stata realizzata e collaudata positivamente, ovvero, nell’ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato ed approvato nei termini di legge, alla scadenza del termine di «otto» mesi dalla data di ultimazione de lavori, di cui all’art. 5 della L. 10 dicembre 1981 n. 741, costituito da «sei» mesi a decorrere da quest’ultima data (salvo il prolungamento, «non superiore ad un anno», contenuto nel Capitolato speciale), per l’effettuazione del collaudo, ai quali debbono aggiungersi «due» mesi per l’approvazione del relativo certificato.
2. Negli appalti di lavori pubblici, l’appaltatore il quale abbia eseguito variazioni arbitrarie (perché non richieste od autorizzate dall’Amministrazione committente, ma introdotte per sua iniziativa unilaterale) non ha diritto per tali variazioni, ai sensi dell’art. 342, c.2 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, ad alcun aumento di prezzo, compenso aggiuntivo od indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento della committente. Detto principio trova applicazione in presenza di opere nuove, strutturalmente e progettualmente autonome da quelle appaltate, realizzate dall’appaltatore a seguito di una propria ed esclusiva iniziativa, non preventivamente assentita, ovvero non già in presenza di una richiesta della stazione appaltante invalida per ragioni formali o sostanziali, ma in carenza, proprio nella sua materialità, di qualsiasi richiesta, anche implicita, della committente.
1. Ved. Cass. 3 marzo 2006 n. 4725 R; 20 agosto 2004 n. 16348;[R=W20AG0416348] 29 luglio 2004 n. 14460 R; 9 luglio 2004 n. 12681;R 18 marzo 2004 n. 5506; [R=W18M045506] 25 febbraio 2004 n. 3811;[R=W25F043811] 18 novembre 2003 n. 17440;[R=W18N0317440] 27 luglio 2002 n. 11133;R 27 giugno 2002 n. 9348;[R=W27G029348] 13 maggio 2002 n. 6805 R 13 febbraio 2002 n. 2069;R 11 febbraio 2002 n. 1884;R 17 luglio 2001 n. 9694; 26 giugno 2001 n. 8705; 5 giugno 2001 n. 7596 ;R 20 luglio 2000 n. 9530;R 26 luglio 1999 n. 8070;R 17 giugno 1998 n. 6036;R 23 febbraio 1996 n. 1443;R 28 giugno 1995 n. 7282 R
1a. (PM.2) - Sui pagamenti all’appaltatore in genere ved. Cass. 21 luglio 2006 n. 16814 R (È nulla, per violazione dell’art. 4, u.c., L. 10 dicembre 1981 n. 741, la clausola del contratto d’appalto ll.pp. Che dilazioni il pagamento degli stati d’avanzamento lavori alla disponibilità del finanziamento, senza interessi); 29 luglio 2004 n. 14465 R (La subordinazione dei pagamenti all’appaltatore di opera pubblica alla sua fatturazione va esclusa); 29 luglio 2004 n. 14460 R (Sulla differenza fra il pagamento in acconto all’appaltatore di opera pubblica ed il pagamento della rata di saldo); 19 dicembre 2003 n. 19528 R e 22 agosto 2001 n. 11187 R nonché 26 giugno 2001 n. 8705 R [Il diritto al pagamento del premio di accelerazione per l’anticipata ultimazione dei lavori sorge dopo l’approvazione del collaudo o comunque qualora il collaudo non venga effettuato ed approvato entro 8 mesi dall’ultimazione lavori (ex art. 5, L. 10 dicembre 1981 n. 741); in caso di ritardo nel pagamento del premio sono dovuti gli interessi ex artt. 35 e 36, D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e art. 4, L. 10 dicembre 1981 n. 741]; 19 marzo 2003 n. 4036 R (La fissazione, nel capitolato speciale d’appalto, di un termine per i pagamenti all’appaltatore non costituisce clausola vessatoria ex art. 1341, c. 2); C. Conti, Campania 16 luglio 2002 n. 73 R (Il pagamento all’appaltatore del saldo deve effettuarsi dopo il collaudo nei termini, non perentori, ex L. 10 dicembre 1981 n. 741; in caso di ritardo sono dovuti all’appaltatore solo gli interessi moratori e la restituzione della cauzione); Cass. 15 gennaio 2003 n. 490 R (Le somme destinate ad una Amministrazione dello Stato devono, ai sensi dell’art. 44, R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, essere integralmente depositate in tesoreria ex art. 1, L. 25 novembre 1971 n. 1041); 5 marzo 2002 n. 3121 R e 2 giugno 2000 n. 7308 [R=W2G007308] (I pagamenti dello Stato per un appalto pubblico non vanno subordinati a preventiva fattura); C. Conti, Sicilia 21 marzo 2000 n. 48 R (Pagamenti illeciti effettuati all’appaltatore per il funzionamento di un cantiere di opera pubblica - Azione di responsabilità e prescrizione); Cass. 21 maggio 1999 n. 4955 R (Diritto di verifica, da parte del committente, degli stati d’avanzamento in base ai quali si effettua il pagamento; e, in caso di contestazioni, onere dell’appaltatore di provare la sussistenza del diritto al compenso); 26 maggio 1998 n. 5231 R (Condizioni per la legittimità del rifiuto del committente al pagamento del corrispettivo per l’appaltatore oppure della subordinazione del pagamento alla eliminazione dei difetti dell’opera); 29 agosto 1997 n. 8235 R (Legittimità del rifiuto dell’appaltatore a consegnare l’opera in caso di omissione dei pagamenti); C. Stato IV 11 giugno 1997 n. 641 R (La mera emissione di mandato della P.A. non configura pagamento); Cass. 20 giugno 1996 n. 5694 R (Azione dell’appaltatore, per richiesta di pagamento contro il committente - Eccezione di questi per inesatto adempimento del primo); C. Stato V 16 settembre 1993 n. 904 R (Le difficoltà della P.A. non legittimano il mancato pagamento); C. Conti, Stato 9 ottobre 1991 n. 104 [R=WCC9O91104] (Pagamento della rata di saldo condizionato alla certificazione antimafia); C. Conti, Stato 7 luglio 1988 n. 1984 [R=WCC7L881984] (Illegittimità di pagamenti ad appaltatore imputato di truffa senza previa adozione di misure cautelari); Cass. 3 ottobre 1986 n. 5855 R (Competenza per territorio sulle controversie relative a pagamento negli appalti di opere pubbliche - Criterio di individuazione).
1n. Codice civile - Art. 2041 (Azione generale di arricchimento) - (c.1) Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. (c.2) Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Art. 2042 (Carattere sussidiario dell’azione) - L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
2a. (VAR.3) - Sulle varianti negli appalti di lavori pubblici ved. Cass. 16 aprile 2008 n. 10069 R (Ai sensi dell’art. 342, L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F e degli artt. 16 e 17, R.D. 18 novembre 1923 n. 2840, il contratto d’appalto in variante è legittimo, anche se non stipulato con atto scritto, perché sono sufficienti l’ordine del direttore dei lavori e l’approvazione della P.A.); 2 aprile 2008 n. 8512 R (Sui lavori in variante, con perizia suppletiva ai sensi degli artt. 343 e 344, L. 1865/2248, e obbligo dell’appaltatore di assoggettarsi all’aumento o diminuzione delle opere sino alla concorrenza del «quinto» del prezzo dell’appalto); 7 marzo 2007 n. 5278 R e 17 maggio 2006 n. 11501 R (La P.A. non ha l’obbligo di pagare lavori non previsti in contratto, disposti con ordine di servizio del direttore dei lavori senza la specifica approvazione della stessa P.A.); 29 aprile 2006 n. 10052 R (Variante in corso d’opera per norme sopravvenute sulla sicurezza degli impianti di una scuola e relativo progetto non consegnato all’impresa - Impossibilità della prestazione dell’appaltatore per fatto imputabile alla P.A.); 3 marzo 2006 n. 4725 R e 9 luglio 2004 n. 12681 R (L’appaltatore che esegue varianti non autorizzate ai lavori appaltati non ha diritto, ai sensi dell’art. 342, c. 2, L. 1865/2248 ad alcun maggior compenso); 28 febbraio 2006 n. 4397 R (Ai sensi dell’art. 11, L. 10 dicembre 1981 n. 741, per l’esecuzione di lavori complementari in variante deve essere garantita la copertura finanziaria); C. Stato IV 14 settembre 2004 n. 5931 R e Cass. 7 luglio 2004 n. 12416 R (Qualora la P.A. richieda all’appaltatore lavori di variante per un importo maggiore del cd. «quinto d’obbligo», l’eventuale accordo fra le parti - in forma di atto di sottomissione o atto aggiuntivo - deve considerarsi un nuovo contratto); 9 luglio 2004 n. 12681 R (I lavori in variante non previamente autorizzati - per i quali l’appaltatore non ha diritto, ex art. 342, c. 2, L. 1865/2248, ad alcun compenso - possono, eccezionalmente, essere compensati a quattro condizioni: 1a, che tali lavori siano oggetto di tempestiva riserva; 2a, che siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo; 3a, che siano riconosciuti tali anche dalla P.A.; 4a, che comportino un costo rientrante comunque nei limiti della spesa approvata); C. Stato IV 10 giugno 2004 n. 3721 R (L’Amministrazione appaltante non ha l’obbligo di attivare il procedimento eccezionale di variante ex art. 25, L. 11 febbraio 1994 n. 109); Cass. 18 settembre 2003 n. 13734 R e 8 settembre 2003 n. 13068 R e 14 giugno 2000 n. 8094 R (Nel caso di aumento dei lavori superiore ad un quinto dell’importo contrattuale, l’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto, ferma restando la possibilità della prosecuzione dei lavori con l’accordo di entrambe le parti); C. Conti, Umbria 4 marzo 2003 n. 1 R[1. Sugli ordini di servizio del Responsabile del procedimento (sono prescrizioni interne); 2. Discrezionalità P.A. su varianti in diminuzione; 3. Necessità di osservanza dei limiti ex art. 17 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 ai fini di un accantonamento fra le somme a disposizione (in caso di varianti in corso d’opera) di importi per opere di inserimento ambientale e per opere d’arte]; C. Stato VI 18 ottobre 2000 n. 5605 R (Per varianti di importo che supera il quinto d’obbligo occorre stipulare atti aggiuntivi); Cass. 20 luglio 2000 n. 9530 R e 23 febbraio 1996 n. 1443 R e 28 giugno 1995 n. 7282 R (Per variazioni eseguite arbitrariamente l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso); 11 ottobre 1999 n. 11365 R (Presupposti per il pagamento di lavori in variante non previsti in contratto - Insufficienza di ordine scritto del D.L. e di certificato di ultimazione lavori); 2 luglio 1998 n. 6470 R (Varianti eseguite senza ordine scritto D.L. e successiva perizia di variante poi approvata dall’Amministrazione appaltante); 20 febbraio 1997 n. 1581 R (Immissione in possesso di fondi privati dopo approvazione progetto di autorizzazione all’occupazione, loro utilizzazione superflua in seguito a variante e conseguente diritto del proprietario alla loro restituzione); C. Conti, Stato 14 marzo 1996 n. 55 R e 13 luglio 1995 n. 89 [R=W13L9589] (Ogni variante al progetto originario deve essere previamente autorizzata dall’Amministrazione, anche nei rapporti fra concedente e concessionario); C. Conti, Stato 19 settembre 1995 n. 122 R e 1 agosto 1995 n. 107 R [Le perizie suppletive devono avere carattere eccezionale perché, oltre a rappresentare un onere per la finanza pubblica, favoriscono la compilazione di progetti incompleti; e pertanto sono ammissibili solo per esigenze sopravvenute (C. Conti, Stato 6 ottobre 1994 n. 91 R)]; C. Conti, Stato 8 febbraio 1995 n. 19 [R=WCO8F9519] (1. Sono illegittimi gli atti aggiuntivi per lavori conseguenti a carenze od errori del progetto; 2. Le variazioni che superano i 6/5 danno luogo ad un nuovo contratto pur se connesso al precedente); Cass. 18 novembre 1994 n. 9794 R (L’appaltatore che ritenga necessaria una variante non può per questo sospendere i lavori); C. Conti, Stato 13 settembre 1994 n. 61 R (Non è ammissibile apportare all’originario progetto variazioni illimitate né affidare all’appaltatore, in corso d’opera, l’integrazione del medesimo progetto in misura rilevante); Cass. 4 maggio 1994 n. 4319 R (Per tutte le variazioni all’opera appaltata durante l’esecuzione dell’appalto, e quindi anche a quelle rientranti nel «quinto d’obbligo», deve essere garantita in ogni caso la copertura finanziaria); C. Conti, Stato 22 novembre 1993 n. 153 R [È illegittimo l’affidamento allo stesso appaltatore di opere in variante d’importo superiore al 50% di quello dell’appalto originario, in parte con atto aggiuntivo (entro il suddetto limite del 50%) ed in parte con un nuovo contratto]; Cass. 22 maggio 1993 n. 5794 R [L’appaltatore ha l’obbligo di disporre di adeguate strutture tecniche ed organizzative e dei necessari mezzi finanziari, in funzione dell’opera appaltata e anche delle successive variazioni in aumento che l’Amministrazione gli ordini nei limiti dei 6/5 (ed anche oltre, se l’appaltatore non receda dal contratto)]; C. Conti, Stato 18 febbraio 1993 n. 18 R (Condizioni per l’affidamento di lavori aggiuntivi allo stesso appaltatore dei lavori principali); Cass. 5 ottobre 1992 n. 10897 R e 19 settembre 1992 n. 10726 R e S.U. 19 aprile 1990 n. 3263 [R=WSU19A903263] [Contabilizzazione e pronuncia del collaudatore sulla natura indifferibile e indispensabile di lavori eseguiti in variante (extracontrattuali) - Condizioni per il diritto dell’appaltatore al compenso]; Cass. 25 febbraio 1990 n. 9701 R (1. L’Amministrazione appaltante non è obbligata al pagamento di lavori in variante eseguiti dall’appaltatore su ordine scritto del direttore dei lavori contenente un mero riferimento ad un parere espresso dall’Amministrazione al riguardo; 2. Proponibilità dell’azione di arricchimento senza causa, da parte dell’appaltatore che abbia eseguito lavori in variante su ordine illegittimo del direttore dei lavori, contro l’Amministrazione appaltante ed anche contro il direttore dei lavori); C. Conti, Stato 12 ottobre 1989 n. 2161 R (L’Amministrazione appaltante può introdurre varianti a lavori appaltati in corso di esecuzione mediante una «perizia suppletiva» - Condizioni).
[Cod. civ. artt. 2041 (1n) e 2042 (1n); L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 342, c. 1 e 2; R.D. 23 maggio 1934 n. 827, art. 48, c.1; [R=RD82734] L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5] [R=L74181] |
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