Sent. C. Cass. civ. 29/08/1997, n. 8235 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 29/08/1997, n. 8235

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Edilizia e immobili - Appalti di lavori privati - Pagamenti - Omissione - Rifiuto dell'appaltatore di consegnare l'opera - Legittimità.

Anche nell'appalto si applicano i principî generali in materia di contratti a prestazioni sinallagmatiche per cui, se il committente rifiuta ingiustificatamente di pagare il residuo corrispettivo, l'appaltatore può legittimamente rifiutare, in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum di consegnargli la restante parte dell'opera, senza che ciò legittimi il committente ad addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento.

Cioè «Si può non adempiere gli obblighi assunti verso chi non adempie i propri» (nei contratti a prestazioni corrispettivi). Ved. Cass. 4 maggio 1982 n. 2738 secondo cui però l'appaltatore non può rifiutare la consegna delle cose di proprietà del committente quando sia sorta una qualsiasi contestazione ed il prezzo debba pagarsi successivamente; a meno che - ma pur sempre entro certi limiti - il committente abbia già dichiarato per iscritto la sua volontà di non adempiere la prestazione dovuta.

Dalla redazione