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Sent.C. Cass. 20/02/1997, n. 1581

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1. Appalti oo.pp. - Varianti - Conseguente esclusione di alcuni fondi occupati - Obbligo di restituzione - Omissione - Ammissibile azione di risarcimento del proprietario.
1. I principî di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, i quali implicano che nessuna posizione di preminenza spetti all'Autorità se non nei limiti previsti dalla legge, operano nel senso che gli atti ad efficacia durevole in tanto possono essere mantenuti in vigore, in quanto perdurino le condizioni, di fatto e di diritto, richieste dalla legge perché possano essere legittimamente emanati, e che qualora tali condizioni vengano meno, l'Amministrazione sia obbligata a rimuoverne gli effetti; ne consegue che, avvenuta l'immissione in possesso di fondi privati, in virtù di approvazione del progetto di opera pubblica e di autorizzazione all'occupazione, qualora si proceda all'approvazione di variante al fine di rendere l'esecuzione dell'opera conforme alle previsioni urbanistiche, ed alla luce del nuovo progetto l'utilizzazione di quei fondi si dimostra superflua, il proprietario può agire per il risarcimento dei danni ove non ne avvenga la restituzione.

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