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Sent.C. Conti 12/10/1989, n. 2161

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1. Appalti oopp. - Varianti in corso d'opera - Ammissibilità - Condizioni.
1. L'art. 343 L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, che consente all'Amministrazione ove se ne verifichi il bisogno, di introdurre nei progetti di lavori già in corso di esecuzione « variazioni ed aggiunte » che non siano previste dal contratto e di provvedere a tale scopo « mediante una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione e ad un'appendice al contratto principale », deve essere integrato dai principi che governano i pubblici appalti, tra i quali quelli, fondamentali, della concorsualità delle procedure di aggiudicazione e della par condicio dei concorrenti.

1. Ved. C. Stato IV 8 novembre 1988 n. 833:[R=WCS8N88833] « Le varianti che possono essere apportate con semplici atti aggiuntivi ai lavori di un appalto già aggiudicato sono soltanto quelle che non limitano la fisionomia e l'importanza del contratto; diversamente deve farsi ricorso, per l'aggiudicazione dei nuovi lavori, ad una nuova procedura concorsuale ».
L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F, art. 343R

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