Sent.C. Conti 04/03/2003, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 04/03/2003, n. 1

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1. Appalti ll.pp. - Varianti - Ordini di servizio del responsabile del procedimento - Validità - Limiti. 2. Appalti ll.pp. - Varianti - In diminuzione - Discrezionalità P.A. - Limiti. 3. Appalti ll.pp. - Varianti - Accantonamento fra somme a disposizione di opere di inserimento ambientale e di opere d’arte - Osservanza dei limiti ex art. 17 D.P.R. 99/554 - Necessità.
1. Gli ordini di servizio del Responsabile del procedimento sono prescrizioni interne per natura dirette a regolare l’attività di cantiere ed a supportare le piccole modifiche di cui all’art. 25, comma 3, prima parte della L. Merloni ma non a vincolare l’Amministrazione sostituendo le determinazioni dell’organo deputato ad esprimere all’esterno la volontà. 2. Riguardo alle varianti in diminuzione - rispetto alle quali il legislatore stabilisce unicamente un tetto massimo (individuato nel quinto dell’importo contrattuale), addossandone all’impresa il rischio contrattuale - emerge inequivocabilmente dal combinato disposto dall’art. 25, comma 3, seconda parte della L. Merloni e dell’art. 11 del nuovo Capitolato generale di appalto di lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (che ricalca in buona misura il previgente D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063) che dette varianti sono largamente discrezionali nei presupposti e che legittimano l’esercizio di un ampio diritto potestativo legale dell’Amministrazione, cui fa da riscontro la totale soggezione della controparte. (Ciò sembra trovare, a sistema, logico fondamento e norma di chiusura nell’art. 344 della legge fondamentale dei lavori pubblici, L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F per il quale esse non comportano la corresponsione di alcun indennizzo). 3. Ai fini di un accantonamento fra le somme a disposizione (in caso di varianti in corso d’opera) di importi destinati alla realizzazione di opere di inserimento ambientale nonché di opere d’arte ai sensi della L. 49/717 deve tenersi presente che la normativa vigente (art. 17 del D.P.R. 99/554) vieta l’utilizzo disinvolto delle suddette somme, enumerando viceversa le finalità cui le stesse possono essere destinate onde evitare, che per questa strada si giunga ad affidare, in realtà, nuove commesse eludendo le regole concorrenziali.

1a. (VAR.3) - Sulle varianti negli appalti di lavori pubblici ved. Le varianti negli appalti pubblici - Varianti negli appalti oo.pp. - Normativa dopo la L. Merloni bis
[L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 25, 3° c.] R [L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 344; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 25, 3° c.; D.M. 19 aprile 2000 n. 145, art. 11] [L. 29 luglio 1949 n. 717; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 17] R

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