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Sent.C. Cass. 20/06/1996, n. 5694

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1. Appalti - Pagamenti - Richiesta - Azione dell'appaltatore contro il committente - Eccezione di questi per inesatto adempimento del primo - Onere di prova rispettivo.
1. In tema di appalto, sul committente, che oppone l'exceptio non rite adimpleti contractus a chi lo ha convertito in giudizio per il pagamento del compenso (art. 1460 Cod. civ.), grava l'onere di provare la mancata corrispondenza dell'opera eseguita al progetto stabilito, quale fatto idoneo ad impedire l'efficacia del diritto al conseguimento del prezzo da parte dell'appaltatore, ma tale onere probatorio presuppone che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, abbia a sua volta provato l'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto, e quindi anche le caratteristiche con le quali l'opera doveva essere eseguita.


Cod. civ. artt. 1460, 1665 e 2697

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