Sent.C. Cass. 22/05/1993, n. 5794 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP823

Sent.C. Cass. 22/05/1993, n. 5794

44017 44017
1. Appalti oo.pp. - Contratto - Risoluzione d'autorità - Contestazione - Domanda di risoluzione per inadempimento della P.A. - Procedimento di risoluzione amministrativa ex art. 42 D.P.R. 1962 n. 1063 - Esperimento preventivo - Non occorre. 2. Appalti oo.pp. - Varianti - In aumento, ordinate dalla P.A. - Obbligo dell'appaltatore di disporre di strutture tecniche adeguate.
1. Con riguardo ad un contratto di appalto di opera pubblica che sia stato autoritativamente risolto dall'Amministrazione committente a norma degli artt. 340 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e 27 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, l'appaltatore non ha l'onere di esperire il procedimento di risoluzione amministrativa delle controversie, previsto dall'art. 42 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, quale condizione per la procedibilità del giudizio avente ad oggetto la contestazione della sussistenza dei presupposti della risoluzione di autorità del contratto e la contrapposta domanda di risoluzione per inadempimento del committente, atteso che il suddetto procedimento di risoluzione amministrativa riguarda esclusivamente le contestazioni delle determinazioni del direttore dei lavori influenti sulla prestazione e sulla posizione contrattuale dell'appaltatore. 2. Nell'appalto di opere pubbliche, l'appaltatore è tenuto a dotare la sua impresa di adeguate strutture tecniche ed organizzative e dei necessari mezzi finanziari, in funzione, oltre che dell'opera commessagli originariamente, delle successive variazioni in aumento che gli siano state ordinate dall'Amministrazione committente nei limiti del quinto dell'importo dell'appalto (art. 14 Capitolato generale appalti approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063) - variazione che deve prevedere all'atto della stipula del contratto - nonché delle variazioni di importo superiore al limite ora richiamato allorché, non fruendo della facoltà riconosciutagli dall'art. 14 cit., 2' c., non abbia receduto dal contratto ed abbia assunto l'obbligo di eseguirla; pertanto, in nessun caso le variazioni in aumento ordinate dall'Amministrazione possono giustificare le carenze organizzativi, tecniche e finanziarie dell'appaltatore.

1. Ved. Cass. 14 gennaio 1976 n. 111[R=W14GE76111] (Quando è necessario il previo tentativo di soluzione della contestazione in via amministrativa ex art. 42 Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 1962 n. 1063). Vedi nota a C. Conti 21 aprile 1993 n. 63 R
L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F, art. 340 R; Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 27 [R=RD25MA95,A=27]; Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 42[R=DPR106362,A=42] D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 14

Dalla redazione