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Sent.C. Cass. 05/06/2001, n. 7596

48321 48321
1. Appalti oo.pp. - Cauzione definitiva - Restituzione (o estinzione) - Per omissione o ritardo collaudo - Eccezione - Fatto imputabile all'impresa - Nozione.
1. In tema di appalto di opera pubblica, il fatto imputabile all'impresa - che, a termini dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, impedisce l'estinzione delle garanzie, conseguente, altrimenti, "ipso iure" alla omissione ma anche al semplice ritardo del collaudo - deve consistere in una condotta o in un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso, ad esempio, della mancata consegna delle opere o della mancata rimozione di materiali od attrezzi); come tale, esso non può rinvenirsi nel vizio dell'opera riscontrato in sede di tardivo suo collaudo, attenendo siffatto vizio al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell'appaltatore, per la incompleta o difettosa esecuzione dell'opera, espressamente fatto salvo dal medesimo art. 5.

1a. Ved. C. Conti, Centr. I e II 17 aprile 2001 n. 20R.
(L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5)[R=L74181,A=5]

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