Sent.C. Cass. 28/06/1995, n. 7282 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP1600

Sent.C. Cass. 28/06/1995, n. 7282

44794 44794
1. Appalti oo.pp. - Varianti - Introdotte su iniziativa unilaterale dell'appaltatore - Diritto a compensi od indennizzi - Esclusione - Limiti.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore il quale abbia eseguito variazioni arbitrarie (perché non richieste od autorizzate dall'Amministrazione committente, ma introdotte per sua iniziativa unilaterale) non ha diritto, per tali variazioni, ai sensi dell'art. 342 2° comma L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, ad alcun aumento di prezzo, compenso aggiuntivo od indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento della committente; salvo, peraltro, che le variazioni fossero indispensabili per l'esecuzione dell'opera e concorrano gli altri presupposti di cui all'art. 103 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, nel qual caso - sempre che ne abbia fatto riserva - ha diritto ad una controprestazione monetaria determinata sulla base, non già dei principî dell'indebito arricchimento, ma dei prezzi contrattuali o, in mancanza, dei prezzi determinati a mente degli artt. 21 e 22 R.D. n. 350/1895 cit.

1. Ved. Cass. 19 settembre 1992 n. 10726 R, 18 maggio 1983 n. 3450[R=W18MA833450], 5 febbraio 1979 n. 745.[R=W5F79745]
Cod. civ. art. 936; art. 2041 ; L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F, art. 342, 2° comma R; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 20, 21, 22 e 103 [R=RD25MA95,A=20]; D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063 art. 13 [R=DPR106362,A=13]

Dalla redazione