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Sent.C. Cass. 19/03/2003, n. 4036

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1. Appalti ll.pp. - Capitolato generale - Valore normativo e vincolante - Solo per gli appalti dello Stato - Valore contrattuale per gli Enti pubblici che sono regolamentabili anche da un capitolato speciale. 2. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Termine fissato da capitolato speciale - Non è clausola onerosa ex art. 1341, c. 2, Cod.civ..
1. In tema di appalto di opere pubbliche, il capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 ha valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato e non riguarda quelli stipulati da Enti pubblici diversi i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcuni risvolti specifici della vicenda; in tale caso, l'applicabilità o meno al contratto di appalto di specifiche norme del capitolato generale è questione di interpretazione negoziale, riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. 2. In tema di condizioni generali di contratto, l'elencazione contenuta nell'art. 1341, comma 2, Cod.civ. ha carattere tassativo, di guisa che è ammessa l'interpretazione estensiva ma non quella analogica; ne consegue che la fissazione del termine per i pagamenti, inserita in un capitolato speciale relativo ad appalto di opere pubbliche, non rientra, né per contenuto, né per oggetto, tra le ipotesi normativamente previste come vessatorie.

2.1. La giurisprudenza della Corte di cassazione era prima costante nell'affermare che le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 Cod.civ. che disciplinano le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti e le pattuizioni concluse mediante moduli e formulari, e che mirano a tutelare il contraente più debole, con il porlo in grado di contrattare con libera e consapevole determinazione e col preservarlo dal pericolo di subire clausole vessatorie dirette a sorprendere la sua buona fede o, comunque, da lui non perfettamente conosciute, non sono applicabili ai contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, essendo l'operato di questa istituzionalmente ispirato a finalità di interesse generale e di connaturata imparzialità e giustizia (sentenze: n. 178 del 1982; n. 4637 del 1978; n. 4568 del 1977; n. 4495 del 1976; n. 99 del 1976; n. 626 del 1975, ecc.). Ma nel 1984 la stessa Corte suprema (Cass. 29 settembre 1984 n. 4832) R ha ritenuto di non potere ulteriormente condividere il su accennato indirizzo ed ha stabilito il principio fondamentale per cui il fine della norma ex art. 1341, 2°c., Cod.civ. non è quello di tutelare il contraente più debole nei confronti della controparte economicamente più forte ma di richiamare l'attenzione del contraente sulle clausole onerose del contratto che egli si accinge a stipulare. È quindi da seguire quell'indirizzo dottrinale - continua la Cassazione - che propone di escludere il riferimento alle clausole «vessatorie» quando si tratta di applicare la disciplina del capoverso dell'art. 1341 che entra in ogni caso in funzione allorché si è in presenza di condizioni generali di contratto che contengano clausole «onerose» del tipo menzionato nel capoverso medesimo. La Corte suprema ha poi affermato che la disciplina dell'art. 1341, 2°c., si applica ai contratti per adesione e quindi in particolare ai contratti di appalto oo.pp.; ma non si applica invece alle pattuizioni del Capitolato generale D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e a quelle in genere dei Capitolati predisposti dallo Stato, per i quali - sia che venga loro attribuita natura regolamentare o (contratto per relationem perfectam) - è comunque sempre esclusa la natura di contratto per adesione. 2.2. Sui pagamenti negli appalti ll.pp. ved. anche «Interessi per ritardato pagamento all'appaltatore e registri contabili» , «Un sindaco responsabile del mancato pagamento all'appaltatore» , «Ritardati pagamenti all'appaltatore di opera pubblica» 1n. - Codice civile - Art. 1341 (Condizioni generali del contratto) - (2°c.) In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063)[R=DPR106362] (Cod.civ. art. 1341, c. 2)

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