Sent.C. Cass. 11/03/2010, n. 5936 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 11/03/2010, n. 5936

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1. Appalti oo.pp. - Pagamenti all’appaltatore - Prevalenza delle disposizioni del Capitolato generale d’appalto ll.pp. sul Codice civile - Conseguenze - Decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo dovuto all’appaltatore “oltre interessi come richiesti” - Interpretazione
1. Riguardo ai pagamenti dovuti all’appaltatore di opere pubbliche, le disposizioni degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nel testo modificato dall’art.4, c.2, della L. 10 dicembre 1981 n. 741, prevedendo parametri, entità e decorrenza degli interessi a seconda dei ritardi dell’Amministrazione nell’emissione del titolo di spesa a favore dell’appaltatore e assicurando a quest’ultimo un ristoro correlato al costo del denaro, sono da considerarsi compiute rispetto alla materia disciplinata e speciali, in quanto derogatorie rispetto alla disciplina generale dettata dal Codice civile nella stessa materia; pertanto, nel caso in cui il pagamento sia stato disposto con un decreto ingiuntivo recante la condanna della Amministrazione a corrispondere una somma capitale, oltre interessi come richiesti, quest’ultima espressione deve intendersi comprensiva di tutti gli interessi da ritardo di cui al combinato disposto degli artt. 35 e 36 citati, fatti valere con la domanda d’ingiunzione.

1. Agli artt. 35 e 36 del Cap. gen. ll.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, abrogato dal nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, corrispondono gli artt. 29 e 30 del nuovo Cap. gen. ll.pp., D.M. 19 aprile 2000 n. 145. 1a. (PM.2) - Sui pagamenti all’appaltatore in genere ved. Cass. 17 dicembre 2008 n. 29494 R (È illegittima la clausola del capitolato speciale di appalto ll.pp. che stabilisce la facoltà P.A. di corrispondere gli acconti all’impresa); 16 maggio 2008 n. 12451 R (In un appalto ll.pp., gli acconti all’impresa devono essere versati in base agli stati d’avanzamento certificati dal direttore dei lavori; mentre la rata di saldo deve essere versata dopo il collaudo dei lavori ultimati); 21 luglio 2006 n. 16814 R (È nulla, per violazione dell’art. 4, u.c., L. 10 dicembre 1981 n. 741, la clausola del contratto d’appalto ll.pp. che dilazioni il pagamento degli stati d’avanzamento lavori alla disponibilità del finanziamento, senza interessi); 29 luglio 2004 n. 14465 R (La subordinazione dei pagamenti all’appaltatore di opera pubblica alla sua fatturazione va esclusa); 29 luglio 2004 n. 14460 R (Sulla differenza fra il pagamento in acconto all’appaltatore di opera pubblica ed il pagamento della rata di saldo); 19 dicembre 2003 n. 19528 R e 22 agosto 2001 n. 11187 R nonché 26 giugno 2001 n. 8705 R [Il diritto al pagamento del premio di accelerazione per l’anticipata ultimazione dei lavori sorge dopo l’approvazione del collaudo o comunque qualora il collaudo non venga effettuato ed approvato entro 8 mesi dall’ultimazione lavori (ex art. 5, L. 10 dicembre 1981 n. 741); in caso di ritardo nel pagamento del premio sono dovuti gli interessi ex artt. 35 e 36, D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e art. 4, L. 10 dicembre 1981 n. 741]; 19 marzo 2003 n. 4036 R (La fissazione, nel capitolato speciale d’appalto, di un termine per i pagamenti all’appaltatore non costituisce clausola vessatoria ex art. 1341, c. 2); C. Conti, Campania 16 luglio 2002 n. 73 R (Il pagamento all’appaltatore del saldo deve effettuarsi dopo il collaudo nei termini, non perentori, ex L. 10 dicembre 1981 n. 741; in caso di ritardo sono dovuti all’appaltatore solo gli interessi moratori e la restituzione della cauzione); Cass. 15 gennaio 2003 n. 490 R (Le somme destinate ad una Amministrazione dello Stato devono, ai sensi dell’art. 44, R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, essere integralmente depositate in tesoreria ex art. 1, L. 25 novembre 1971 n. 1041); 5 marzo 2002 n. 3121 R e 2 giugno 2000 n. 7308 [R=W2G007308] (I pagamenti dello Stato per un appalto pubblico non vanno subordinati a preventiva fattura); C. Conti, Sicilia 21 marzo 2000 n. 48 R (Pagamenti illeciti effettuati all’appaltatore per il funzionamento di un cantiere di opera pubblica - Azione di responsabilità e prescrizione); Cass. 21 maggio 1999 n. 4955 R (Diritto di verifica, da parte del committente, degli stati d’avanzamento in base ai quali si effettua il pagamento; e, in caso di contestazioni, onere dell’appaltatore di provare la sussistenza del diritto al compenso); 26 maggio 1998 n. 5231 R (Condizioni per la legittimità del rifiuto del committente al pagamento del corrispettivo per l’appaltatore oppure della subordinazione del pagamento alla eliminazione dei difetti dell’opera); 29 agosto 1997 n. 8235 R (Legittimità del rifiuto dell’appaltatore a consegnare l’opera in caso di omissione dei pagamenti); C. Stato IV 11 giugno 1997 n. 641 R (La mera emissione di mandato della P.A. non configura pagamento); Cass. 20 giugno 1996 n. 5694 R (Azione dell’appaltatore, per richiesta di pagamento contro il committente - Eccezione di questi per inesatto adempimento del primo); C. Stato V 16 settembre 1993 n. 904 R (Le difficoltà della P.A. non legittimano il mancato pagamento); C. Conti, Stato 9 ottobre 1991 n. 104 R (Pagamento della rata di saldo condizionato alla certificazione antimafia); C. Conti, Stato 7 luglio 1988 n. 1984 R (Illegittimità di pagamenti ad appaltatore imputato di truffa senza previa adozione di misure cautelari); Cass. 3 ottobre 1986 n. 5855 R (Competenza per territorio sulle controversie relative a pagamento negli appalti di opere pubbliche - Criterio di individuazione).

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