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Sent.C. Conti 13/09/1994, n. 61

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1. Appalti oo.pp. - Contratto a regìa - Soluzione eccezionale. 2. Contratti della P.A. - Appalto opere pubbliche - Lavori complementari - Notevoli variazioni al progetto originario - Divieto.
1. Il contratto "a regìa" - nel quale i lavori sono eseguiti dall'imprenditore privato sotto la direzione e sorveglianza dell'Amministrazione, mentre si lasciano a carico del primo le alee di carattere tecnico ed a carico della seconda i rischi dei difetto dell'opera e del maggior costo della stessa - si presenta nella disciplina degli appalti come un sistema eccezionale, a metà strada tra i lavori in economia e l'appalto vero e proprio e, non essendo un sistema che incentiva l'imprenditore a fare economia, richiede ineccepibili doti di onestà, rettitudine e di perizia. 2. L'art. 5 lett. f) L. 8 agosto 1977 n. 584, che ha dato attuazione alla direttiva C.E.E. n. 71/305 e che ha previsto che i lavori complementari per la compiuta realizzazione dell'opera pubblica non possono superare l'ammontare complessivo del 5% dell'importo base del primo contratto concluso, è disposizione di portata generale (applicabile anche ai contratti conclusi fuori dell'area comunitaria), perché è espressione diretta ed immediata del principio costituzionale del buon andamento; pertanto, non è consentito di apportare illimitatamente variazioni all'originario progetto, né è ammissibile affidare all'impresa costruttrice, in corso d'opera, il completamento o l'integrazione del medesimo progetto esecutivo per una percentuale così rilevante tale da snaturare i caratteri dell'originario intervento.

1. Ved. Cass. 16 dicembre 1971 n. 3666.[R=W16D713666] 2. Ved. C. Conti, Stato 9 novembre 1992 n. 63.[R=WCO9N9263] 1a. Ved. nota 2a. a Cass. 5 settembre 1994 n. 7694.[R=W5S947694] 2a. Ved. nota 1a. a Cass. 23 luglio 1994 n. 6889.R
Dir. CEE 26 luglio 1971 n. 71/305; L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 5 [R=L58477,A=5]

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