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Sent.C. Cass. 26/06/2001, n. 8705

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1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Premio di acceleramento per l'esecuzione anticipata dei lavori - Momento di esigibilità - Interessi per ritardato pagamento.
1. In materia di appalto di opere pubbliche, il diritto al pagamento del premio di acceleramento per l'esecuzione anticipata dell'opera pubblica rispetto al termine previsto per la sua ultimazione sorge dopo la effettuazione e l'approvazione del collaudo dell'opera e, nell'ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato ed approvato nei termini di legge, alla scadenza del termine di otto mesi dalla data di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 5 della 10 dicembre 1981 n. 741 (vale a dire sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per la effettuazione del collaudo, più due mesi per l'approvazione del relativo certificato). Agli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento del premio di acceleramento deve essere applicata la disciplina prevista per il ritardo nel pagamento della rata di saldo, di cui agli artt. 36 e 35 (come richiamato questo dal primo) del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e 4 della. L. 10 dicembre 1981. n. 741, senza necessità di costituzione in mora, senza che possa essere escluso, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il riconoscimento degli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 Cod.civ. e senza che possano essere esclusi il riconoscimento e la liquidazione, ai sensi dell'art. 1224 Cod.civ., del danno ulteriore per il ritardo nel pagamento degli interessi moratori.


(Cod.civ. artt. 1224 e 1283; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36[R=DPR106362,A=35]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, artt. 4 e 5)[R=L74181,A=4]

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