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Sent.C. Conti 18/02/1993, n. 18

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1. Appalti oo.pp. - Lavori aggiuntivi - Affidamento all'aggiudicatario dei lavori principali - Ammissibilità - Condizioni.
1. L'art. 5 1° c., L. 8 agosto 1977 n. 584 (ora riprodotto nell'art. 9 2° c. lett. d) D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406) contiene principi di carattere generale in relazione ai requisiti dei nuovi lavori affidabili alla stessa impresa che esegue il progetto originario; pertanto, anche quando si tratti di contratti di appalto non assoggettati per valore alla normativa C.E.E., l'affidamento di nuovi lavori aggiuntivi all'impresa aggiudicataria dei lavori principali esige che si tratti di lavori complementari non contemplati nel progetto principale, ma resi necessari da una circostanza imprevista, che non siano tecnicamente ed economicamente separabili dall'appalto principale oppure, benché separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto e, infine, che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del primo progetto; in altri termini l'ordinamento richiede, al fine di preservare il principio della par condicio degli aspiranti ed evitare surrettizie elusioni alle regole di concorrenzialità che presiedono ai contratti ad evidenza pubblica, che si faccia luogo a distinte aggiudicazioni e nuove procedure contrattuali tutte le volte che le nuove opere siano tali per il loro importo o natura da alterare la fisionomia o l'importanza del contratto principale. (Nella specie è stata negata la natura di lavori complementari ai lavori di rifacimento di un impianto elettrico di un edificio in relazione ai lavori originariamente affidati col contratto principale, consistenti nella bonifica e decontaminazione dall'amianto dell'edificio in questione) (1).

1. Ved. C. Conti, Stato 12 ottobre 1989 n. 2161 R e 15 gennaio 1991 n. 6R. Nello stesso senso, C. Stato II, Parere 25 maggio 1988 n. 518/88.[R=WCS25MA88518]

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