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Sent.C. Cass. 07/03/2007, n. 5278

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Per rate di acconto o saldo - Dovuti gli interessi ex artt. 35 e 36 Cap. gen. 1962 - Esclusione per altre ipotesi di ritardato pagamento. 2. Appalti ll.pp. - Varianti - Lavori aggiuntivi ordinati dal direttore dei lavori - Obbligo della P.A. di pagarli - Esclusione - Limiti.
1. In materia di appalto di opere pubbliche, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, vigente all’epoca dei fatti, trovano applicazione soltanto nei casi di ritardo dei pagamenti delle rate di acconto o di saldo dei lavori oltre i termini in esse indicati e non sono analogicamente estensibili ad altre diverse ipotesi di ritardato pagamento o al caso di inadempimenti sostanziali ad obblighi assunti dall’Amministrazione appaltante. 2. Sulla base della disciplina (applicabile «ratione temporis») di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, recante l’approvazione del capitolato generale d’appalto delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ed ispirata alla necessità di conseguire certezza che le variazioni ai lavori originariamente commessi in appalto siano riconducibili alla effettiva volontà del committente e non invece alla autonoma iniziativa dell’appaltatore, il pagamento di opere non previste in contratto si giustifica solo quando l’Amministrazione abbia disposto addizioni o variazioni nei limiti di legge, ovvero quando le addizioni o variazioni introdotte unilateralmente dall’appaltatore e non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione siano indispensabili all’esecuzione dell’opera e siano state riconosciute meritevoli di collaudazione e sempre che l’importo totale dell’opera, compresi i lavori extracontrattuali, rientri nei limiti delle spese approvate. Pertanto, non vale a giustificare il pagamento di lavori non previsti in contratto l’eventuale emanazione di un ordine scritto del direttore dei lavori su parere conforme dell’Amministrazione committente, essendo necessario che detto ordine di servizio indichi gli estremi della (preventiva) specifica approvazione dei lavori da parte della committente, adottata nelle forme di legge.

1.Ved. Cass. 28 novembre 1995 n. 12307R 14 febbraio 1991 n. 1561 R; 2 marzo 1988 n. 2203R; 25 luglio 1986 n. 4756 R; 29 novembre 1983 n. 7150.[R=W29N837150] 1a. - Ved. Cass. 6 settembre 2006 n. 19130 R 2. Conf. Cass. 17 maggio 2006 n. 11501 R. Ved. Cass. 19 maggio 2000 n. 6522; [R=W19MA006522] 11 ottobre 1999 n. 11365 R; 25 settembre 1990 n. 9701 [R=W25S909701] 1 e 2. Il D.P.R. 62/1063 è stato abrogato dall’art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (entrato in vigore il 28 luglio 2000); ai suoi artt. 35 e 36 ed artt. 13 e 14 corrispondono rispettivamente gli artt. 29 e 30 e gli artt. 10, 11 e 12 del nuovo Capitolato generale, D.M. 19 aprile 2000 n. 145.
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36) (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 13 e 14)[R=DPR106362]

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