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Sent.C. Stato 16/09/1993, n. 904

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1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Obbligo della P.A. - Difficoltà della P.A. - Non legittimano inadempimento.
1. La carenza di fondi in bilancio o, in genere, le difficoltà finanziarie dell'Ente non costituiscono una legittima causa di impedimento dell'esecuzione del giudicato, dovendo l'Amministrazione, comunque, porre in essere tutte le iniziative necessarie per procedere al tempestivo pagamento di quanto dovuto; pertanto, agli effetti del giudizio di ottemperanza è irrilevante la circostanza che l'Amministrazione abbia compiuto solo gli adempimenti strumentali (nella specie la richiesta di finanziamento) necessari per il pagamento del debito.

1. Ved. C. Stato Ap. 9 marzo 1973 n. 1,[R=WCS9M731] V 11 febbraio 1977 n. 83[R=WCS11F7783], VI 12 marzo 1982 n. 117[R=WCS12M82117], IV 3 marzo 1987 n. 125[R=WCS3M87125] e 22 maggio 1990 n. 414[R=WCS22MA90414]; Csi 28 gennaio 1989 n. 34.[R=WCSI28GE8934]

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