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Sent.C. Conti 22/11/1993, n. 153

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1. Appalti oo.pp. - Varianti - Opere complementari superiori al 50% dell'importo originario - Affidamento in parte con atto aggiuntivo e in parte con nuovo contratto illegittimità. 2. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Presupposti ex art. 9, 2° c., lett. b) D.L.vo 1991 n. 406 - Ambito applicativo - Lavori nuovi - Necessità.
1. Se nel corso dell'esecuzione di un appalto di opera pubblica si manifesta la necessità di realizzare ulteriori opere complementari d'importo superiore al 50% di quello del primitivo rapporto, è illegittimo l'affidamento delle opere stesse in parte con atto aggiuntivo (entro il suddetto limite del 50%) ed in parte con un nuovo contratto. 2. La facoltà di procedere a mezzo di trattativa privata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, concessa dall'art. 9, 2° c., lett. b) D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406, deve riferirsi all'ipotesi di affidamento di lavori nuovi compresi in un progetto esecutivo strutturalmente e funzionalmente autonomo.

1. Ved. C. Conti, Stato 18 febbraio 1993 n. 18 R; 1° febbraio 1990 n. 6[R=WCO1F906], C. Stato Il, Parere 15 febbraio 1989 n. 50[R=WCS15F8950], C. Stato IV 8 novembre 1988 n. 883.[R=WCS8N88883] 2. Ved. precedente C. Conti, Stato 22 novembre 1993 n. 152R (contraria alla C. Conti, Stato 7 maggio 1981 n. 1149).[R=WCO7MA811149] 2a. Ved. nota la. a suddetta C. Conti.
L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 5, lett. f) [R=L58477,A=5]; D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406, art. 9, 21 c., lett. d)[R=DLG40691,A=9] D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406, art. 9, 2° c., lett. b)[R=DLG40691,A=9] ; Dir. 93/37/CEE del 14 giugno 1993

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