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Sent.C. Cass. 29/07/2004, n. 14460

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Acconti e rata di saldo - Differenza.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, tutte le rate comportanti pagamenti in acconto, ivi compresa l'ultima, presuppongono che l'opera sia ancora in corso, e devono essere versate per il solo fatto che l'ammontare dei lavori abbia raggiunto l'importo contrattualmente previsto e che la direzione dei lavori abbia certificato il relativo stato di avanzamento; la rata di saldo, invece, è dovuta (se e) dopo che i lavori siano stati ultimati e l'intera opera sia stata realizzata e collaudata positivamente (ovvero sia scaduto il periodo entro cui il collaudo avrebbe dovuto essere eseguito), ed il relativo pagamento ha carattere eventuale, essendo subordinato alla condizione che, effettuati i conteggi conclusivi, sussistano ancora poste attive a favore dell'imprenditore, costituenti appunto il saldo del corrispettivo pattuito e non ancora versato in corso d'opera.

Sui pagamenti all'appaltatore in genere ved. Cass. 19 dicembre 2003 n. 19528 R e 22 agosto 2001 n. 11187 R nonché 26 giugno 2001 n. 8705 R [Il diritto al pagamento del premio di accelerazione per l'anticipata ultimazione dei lavori sorge dopo l'approvazione del collaudo o comunque qualora il collaudo non venga effettuato ed approvato entro 8 mesi dall'ultimazione lavori (ex art. 5 L. 10 dicembre 1981 n. 741); in caso di ritardo nel pagamento del premio sono dovuti gli interessi ex artt. 35 e 36 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e art. 4 L. 10 dicembre 1981 n. 741]; 19 marzo 2003 n. 4036 R (La fissazione, nel capitolato speciale d'appalto, di un termine per i pagamenti all'appaltatore non costituisce clausola vessatoria ex art. 1341, 2° c.); C.Conti, Campania 16 luglio 2002 n. 73 R (Il pagamento all'appaltatore del saldo deve effettuarsi dopo il collaudo nei termini, non perentori, ex L. 10 dicembre 1981 n. 741; in caso di ritardo sono dovuti all'appaltatore solo gli interessi moratori e la restituzione della cauzione); Cass. 15 gennaio 2003 n. 490 [R=WC15GE03490] (Le somme destinate ad una amministrazione dello Stato devono, ai sensi dell'art. 44 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, essere integralmente depositate in tesoreria ex art. 1 L. 25 novembre 1971 n. 1041); 5 marzo 2002 n. 3121 R e 2 giugno 2000 n. 7308 [R=W2G007308] (I pagamenti dello Stato per un appalto pubblico non vanno subordinati a preventiva fattura); C.Conti, Sicilia 21 marzo 2000 n. 48 R (Pagamenti illeciti effettuati all'appaltatore per il funzionamento di un cantiere di opera pubblica - Azione di responsabilità e prescrizione); Cass. 21 maggio 1999 n. 4955 R (Diritto di verifica, da parte del committente, degli stati d'avanzamento in base ai quali si effettua il pagamento; e, in caso di contestazioni, onere dell'appaltatore di provare la sussistenza del diritto al compenso); 26 maggio 1998 n. 5231 R (Condizioni per la legittimità del rifiuto del committente al pagamento del corrispettivo per l'appaltatore oppure della subordinazione del pagamento alla eliminazione dei difetti dell'opera); 29 agosto 1997 n. 8235 R (Legittimità del rifiuto dell'appaltatore a consegnare l'opera in caso di omissione dei pagamenti); C. Stato IV 11 giugno 1997 n. 641 R (La mera emissione di mandato della P.A. non configura pagamento); Cass. 20 giugno 1996 n. 5694 R (Azione dell'appaltatore, per richiesta di pagamento contro il committente - Eccezione di questi per inesatto adempimento del primo); C. Stato V 16 settembre 1993 n. 904 R (Le difficoltà della P.A. non legittimano il mancato pagamento); C.Conti, Stato 9 ottobre 1991 n. 104 R (Pagamento della rata di saldo condizionato alla certificazione antimafia); C.Conti, Stato 7 luglio 1988 n. 1984 R (Illegittimità di pagamenti ad appaltatore imputato di truffa senza previa adozione di misure cautelari); Cass. 3 ottobre 1986 n. 5855 R (Competenza per territorio sulle controversie relative a pagamento negli appalti di opere pubbliche - Criterio di individuazione).
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 33 ss. [R0DPR106362] ; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5)[R=L74181]

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