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Sent.C. Cass. 23/02/1996, n. 1443

43601 43601
1. Appalti oo.pp. - Varianti - Eseguite arbitrariamente dall'appaltatore - Diritto a compensi aggiuntivi o indennizzi - Esclusione.
1. In tema di appalto di opera pubblica, l'appaltatore che abbia eseguito variazioni arbitrarie (in quanto non richieste dall'Amministrazione committente, ma introdotte per sua iniziativa unilaterale) non ha diritto, a norma dell'art. 342 secondo comma L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, ad alcun aumento di prezzo, per dette variazioni, né a compenso aggiuntivo od indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento della committente.

1. Ved. Cass. 28 giugno 1995 n. 7282 R
L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, art. 342R

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