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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 06/09/2002, n. 1
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- Regolam. R. 09/08/2007, n. 10
- Regolam. R. 20/04/2007, n. 4
- Regolam. R. 21/03/2007, n. 3
- Regolam. R. 24/03/2006, n. 2
- Regolam. R. 01/12/2005, n. 19
- Regolam. R. 06/09/2005, n. 18
- Regolam. R. 05/08/2005, n. 17
- Regolam. R. 27/07/2005, n. 16
- Regolam. R. 26/07/2005, n. 15
- Regolam. R. 21/06/2005, n. 13
- Regolam. R. 27/01/2005, n. 3
- Regolam. R. 08/10/2004, n. 2
- Regolam. R. 19/11/2003, n. 3
- Regolam. R. 19/11/2003, n. 2
- Regolam. R. 11/03/2003, n. 1
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento di organizzazione disciplina, in attuazione dei princìpi contenuti nella legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, il sistema organizzativo della Giunta regionale definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza e detta disposizioni in ordine alla dirigenza stessa e al re |
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Art. 2 - Attività d'indirizzo ed attività gestionale1. Le attività amministrative della Regione sono esercitate, ai sensi dell'articolo 4 della legge di organizzazione, dagli organi di governo e dai dirigenti secondo le competenze e le responsabilità a questi distintamente attribuite dallo statuto, dalla legge e dal presente regolamento. 2. Le attività attinenti all'indirizzo e al controllo sono attribuite agli organi di governo, che le esercitano, di norma, con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva e mediante controlli e valutazioni. |
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Art. 3 - Conferenza di coordinamento1. Al fine di assicurare l’unitarietà complessiva dell’azione amministrativa e l’integrazione tra l’att |
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TITOLO II - Strutture di diretta collaborazione |
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Capo I - Organizzazione e disciplina delle strutture |
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Sezione I - Organizzazione delle strutture |
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Art. 4 - Istituzione delle strutture1. Le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo di cui all'articolo 12, comma 3 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 sono articolate come di seguito: a) Ufficio di gabinetto del Presidente nel cui ambito sono organizzate le seguenti posizioni individuali e strutture autonome: 1) Cerimoniale e sicurezza - struttura autonoma; N197 2) progetti speciali - struttura autonoma; N303 3) Coordinamento dei Fondi Europei e delle relative attività di comunicazione - struttura autonoma; N304 3-bis) Piccoli comuni e contratti di fiume - posizione individuale; N305 |
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Art. 5 - Ufficio di gabinetto del Presidente1. L'Ufficio di gabinetto del Presidente svolge i seguenti compiti: a) assiste il Presidente nelle funzioni di rappresentanza della Regione; b) supporta l'attività istituzionale del Presidente e della Giunta; |
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Art. 5-bis - Segretariato generale |
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Art. 6 - Ufficio rapporti istituzionali del Vice PresidenteAbrogato
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Art. 7 - Segretariato generaleAbrogato
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Art. 7-bis - Segreteria della Giunta1. La Segreteria della Giunta svolge le funzioni preordinate al regolare funzionamento della Giunta. In particolare: |
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Art. 8 - Modalità d'istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle strutture1. Abrogato 2. Per l'istituzione, la modifica, l'in |
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Art. 9 - Contingente del personale delle strutture di diretta collaborazione1. Il contingente di personale necessario per lo svolgimento delle attività delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, ad esclusione della lettera a) n. 11, è stabilito in complessive n. 232 unità, di cui: a) massimo n. 136 unità per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d) ed e), di cui massimo n. 1 unità con mansioni di autista per le esigenze della struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1) e massimo n. 15 unità per le esigenze della segreteria di cui all’art. 5, comma 3; N30 b) massimo n. 4 unità per la struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), ivi compresi il Segretario e il vice Segretario della Giunta; N307 c) massimo 92 unità, per le segreterie del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori, di cui all'articolo 4, comma 8, di cui: 1) n. 10 unità per la segreteria del P |
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Sezione II - Disciplina del rapporto di lavoro |
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Art. 10 - Criteri, requisiti e modalità per il conferimento dell'incarico di capo dell'ufficio di Gabinetto, di segretario di Giunta nonché di responsabile delle strutture autonome di cui all'articolo 41. Fermo restando il contingente di personale determinato dall’articolo 9, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 bis, della legge di organizzazione, gli incarichi di Capo dell’Ufficio di Gabinetto e di Segretario della Giunta sono conferiti con provvedimento della Giunta, su proposta del Presidente. L’incarico di vice Capo dell’Ufficio di Gabinetto è conferito con provvedimento del Presidente su proposta del Capo dell’Ufficio di Gabinetto. I provvedimenti di conferimento dei predetti incarichi definiscono la relativa durata, che non può comunque oltrepassare quella della legislatura di riferimento, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 e la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario nonché il trattamento giuridico ed economico, nel limite degli importi previsti dall’allegato BB. N71 2. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'articolo 9, gli incarichi di posizione individuale e di responsabile delle strutture autonome di cui all'articolo 4 sono conferiti con provvedimento del Presidente. L’incarico di vice Segretario della Giunta è conferito con provvedimento del Presidente su proposta del Segretario della Giunta. L’incarico di Capo dell’Ufficio Legislativo è conferito con provvedimento del Presidente su proposta del Capo dell’Ufficio di Gabinetto. L’incarico di vice capo dell’ufficio legislativo è conferito con provvedimento del Presidente, su proposta del capo dell’Ufficio di gabinetto, sentito il capo dell’uf |
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Art. 11 - Criteri, requisiti e modalità per il conferimento degli incarichi di posizione individuale e di responsabile delle strutture con compiti di segreteria1. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'articolo 9, il conferimento degli incarichi di posizione individuale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente e di responsabile della segreteria del Presidente, del Vice Presidente e di ciascun assessore è effettuato con provvedimento del direttore regionale della direzione regionale competente in materia di gestione delle risorse umane, su ric |
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Art. 12 - Dipendenti regionali e di altre pubbliche amministrazioni1. I dipendenti regionali e i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, non titolari degli incarichi previsti dagli articoli 10 e 11, sono assegnati, sulla base di un rapporto fiduciario, alle strutture di cui all'articolo 4, nei limiti del contingente di personale indicato dall'articolo 9, con atto di organizzazione del direttore Organizzazione e personale: |
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Art. 13 - Collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinate e continuativa1. I collaboratori esterni, diversi da quelli con incarichi di responsabilità, sono assunti, nei limiti del contingente di personale indicato dall'articolo 9, con le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, sulla base di un rapporto fiduciario. 2. Per i soggetti di cui al comma 1, le assunzioni hanno la durata massima di 5 anni, ferma r |
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Art. 15 - Trattamento economico1. Il trattamento economico dei responsabili delle struttur |
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Art. 16 - Risoluzione, recesso e revoca1. Il rapporto di lavoro instaurato con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso, alla data di scadenza del contratto. 2. L'incarico è revocato anticipatamente, rispetto al termine di scadenza, con le stesse procedure e modalità previste per il suo conferimento, nei seguenti casi: a) per il venir meno del rapporto fiduciario con il soggetto proponente; b) in conseguenza di esigenze connesse all'assetto complessivo dell'ente, dovute a processi di riorganizzazione, che comportino la s |
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TITOLO III - Strutture organizzative per la gestione |
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Capo I - Organizzazione e disciplina delle strutture |
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Art. 18 - Istituzione dei dipartimentiAbrogato
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Art. 19 - Organizzazione dei dipartimentiAbrogato
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Art. 19-bis - Segretario generale |
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Art. 19-ter - Competenze e organizzazione della Direzione generale1. Il Direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell’attività delle direzioni regionali agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di governo e il coordinamento dell’azione amministrativa, delle attività e degli uffici. Il Direttore generale, in particolare: a) assicura il supporto tecnico all’attività di indirizzo e controllo della Giunta, ivi compresa la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali alle direzioni regionali; N126 b) provvede al coordinamento delle attività delle direzioni, al fine di garantire l’efficiente e l’efficace esecuzione dell’indirizzo politico-amministrativo, mediante la conferenza dei Direttori regionali di cui al comma 3; |
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Art. 20 - Istituzione delle direzioni regionali1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), sono istituite le seguenti direzioni regionali, a responsabilità dirigenziale: 01) Direzione regionale “Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport; N284 1) Direzione regionale "Personale, enti locali e sicurezza"; N115 2) N285 3) N286 4) N287 5) N288 6) N289 7) Direzione regio |
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Art. 21 - Organizzazione delle direzioni regionali1. Le direzioni regionali sono articolate al loro interno, per lo svolgimento delle attività definite nell'articolo 20 comma 2, nelle "aree" di cui all'articolo |
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Art. 21-bis - Organizzazione della Direzione regionale “Ragioneria generale”1. La Direzione regionale “Ragioneria generale”, ferma restando l’organizzazione interna definita ai sensi dell’articolo 22, è articolata, altresì, in strutture decentrate a responsabilità non dirigenziale, denominate “Unità decentrate d |
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Art. 22 - Criteri per la definizione dell'assetto organizzativo e per l'istituzione delle aree, degli uffici e delle posizioni dirigenziali individuali1. La Giunta regionale, nell'ambito dei poteri di macro organizzazione delle proprie strutture amministrative, anche al fine della revisione periodica delle stesse ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge di organizzazione, definisce, con atto di indirizzo al Direttore generale, in conformità ai principi e criteri definiti dagli articoli 2 e 9 della medesima legge, le linee generali dell'organizzazione delle diverse strutture, tenendo conto, in particolare, delle esigenze organizzative legate alla realizzazione degli obiettivi strategici della programmazione dell'attività amministrativa. Sulla base dell'atto di indirizzo, il Direttore generale adotta le direttive di cui ai succe |
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Art. 22-bis - Criteri per l'istituzione degli Uffici |
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Art. 23 - Definizione e criteri per l'istituzione dei servizi1. Il "servizio" è una struttura organizzativa complessa a responsabilità non dirigenziale, interna all'area o alla direzione regionale, che richiede un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, nonché responsabilità di prodotto e di risultato. 2. L |
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Art. 24 - Istituzione ed organizzazione del servizio “Relazioni con l'Unione europea”1. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f |
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Art. 25 - Organizzazione delle strutture organizzative esterne |
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Art. 26 - Posizioni dirigenziali individuali |
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Art. 26-bis - Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza |
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Art. 26-ter - Individuazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 391. Gli organi deputati a sostituire i titolari del potere di conferire incarichi nel caso di interdizione ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono i seguenti: |
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Art. 27 - Modalità di modifica e soppressione delle strutture1. Alla modifica e soppressione delle strutture di cui all’articolo 17, comma |
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Art. 28 - Organigramma1 L'organigramma rappresenta la mappatura completa delle strutture organizzative di cui all'articolo 17 e delle strutture per l'esercizio della funzion |
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Art. 28-bis - Semplificazione e reingegnerizzazione dei processi e delle procedure1. La Regione garantisce la gestione coordinata delle |
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TITOLO IV - Sistema di controllo interno e attività di informazione e comunicazione |
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Capo I - Organizzazione del sistema di controllo interno |
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Art. 29 - Principi generali1. In armonia con i principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed ai sensi dell'articolo 14 della legge di organizzazione è istituito il sistema di controllo interno regionale per garantire il pieno perseguimento delle finalità previste dalla legge stessa e dalla L.R. n. 1/2011. 2. Il sistema di controllo interno è costituito: a) dalla valutazione e dal controllo strategico, concernente l |
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Art. 30 - La valutazione e il controllo strategico1. L'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 della L.R. n. 1/2011 supporta la Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni di verifica dei risultati dell'attività amministrativa. 2. L'Organismo indipendente di valutazione si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, della Struttura tecnica permanente di cui all'articolo 16 della L.R. n. 1/2011, denominata "Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo", di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), n. 4. 3. Abrogato |
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Art. 31 - Controllo strategico sull'attività degli enti dipendenti, delle società e degli altri enti e soggetti a partecipazione regionale1. Al fine di fornire elementi di valutazione sull'impatto delle politiche e sul funzionamento complessivo del sistema organizzativo della Giunta regio |
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Art. 32 - Controllo di gestione1. Il controllo di gestione è l'attività diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi, intendendosi: a) per "efficienza" la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo; |
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Art. 33 - Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile - costituzione del servizio ispettivoAbrogato
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Art. 34 - Valutazione del personale con qualifica dirigenziale1. La Giunta regionale, avvalendosi delle risultanze del controllo di gestione ed in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali d |
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Capo II - Attività di informazione e comunicazione |
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Sezione I - Organizzazione e disciplina delle strutture |
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Art. 35 - Finalità1. Le disposizioni del presente capo disciplinano, in armonia con i princìpi della legge 7 giugno 2000, n. 150 e con quelli che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, le attività di informazione e di comunicazione della Regione. 2. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici. 3. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, d |
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Art. 36 - Forme, strumenti e prodotti1. Le attività di informazione e di comunicazione della Regione si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria |
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Art. 37 - Struttura di coordinamento1. Il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione della Regione è svolto da una struttura istituita all'interno della direzione regionale per le attività della presidenza, con le procedure di cui all'articolo 22, la quale, in attuazione degli indirizzi forniti dalla struttura di diretta collaborazione "Comunicazione e relazioni esterne", provvede, in particolare, a: |
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Art. 38 - Ufficio stampa1. L'Ufficio stampa della Giunta, istituito all'interno della direzione regionale "Attività della presidenza", svolge prioritariamente attività indirizzata ai mezzi di informazione di massa e, in particolare; a) cura l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) cura la comunicazione esterna rivolta ai ci |
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Art. 39 - Ufficio per le relazioni con il pubblico1. L'attività dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati. 2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico della Regione, istituito all'interno della direzione regionale "Attività della presidenza", è organizzato per lo svolgimento dei seguenti compiti: |
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Art. 40 - Formazione professionale1. L'amministrazione individua, nell'ambito della propria dotazione organica, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione |
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Art. 41 - Programmi di comunicazioneAbrogato
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Art. 42 - Piano di comunicazioneAbrogato
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Art. 43 - Progetti di comunicazione a carattere pubblicitarioAbrogato
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Art. 44 - Finanziamento dei progettiAbrogato
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Art. 45 - Procedure di gara1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effet |
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Sezione II - Accesso e formazione |
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Art. 46 - Ambito di applicazione1. Gli articoli di cui alla presente sezione individuano i titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso la Regione per le attività di infor |
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Art. 47 - Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione1. L'esercizio delle attività di comunicazione nell'ambito dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture, fatte salve le norme vigenti che disciplinano l'accesso alle categorie, è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 4. 2. Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente alla categoria D è richiesto il possesso del diploma di |
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Art. 48 - Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione1. L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito dell'Ufficio stampa di cui all'articolo 38, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti |
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Art. 49 - Cittadini degli stati membri dell'Unione europea1. In caso di affidamento a cittadini degli stati membri dell'Unione europea delle funzioni di comunicazione di cui all'articolo 47 e di informazione d |
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Art. 50 - Soggetti estranei alla amministrazione1. Il conferimento dell'incarico di responsabile dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo Ufficio stampa a sog |
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Art. 52 - Strutture private abilitate alle attività di formazione1. Per le attività di formazione di cui all'articolo 51 l'amministrazione può avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individ |
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TITOLO V - Organizzazione del lavoro |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 53 - Principio di collaborazione1. Il sistema relazionale intercorrente tra gli organi decisionali dell'amministrazione è fondato sul principio della doverosa collaborazione tra gli stessi, in ragione del comune perseguimento dei fini pubblici cui è intesa |
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Art. 54 - Principio di flessibilità organizzativa1. L'organizzazione delle attività regionali è ispirata al principio della massima flessibilità organizzativa per consentire un rapido adattamento d |
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Art. 55 - Principio di partecipazione1. L'amministrazione regionale favorisce l'attuazione del principio di partecipazione nelle forme e nei modi previsti: |
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Art. 56 - Principio di promozione delle professionalità1. L'amministrazione regionale promuove ed agevola lo sviluppo della professionalità dei dipendenti ed il loro fattivo apporto collaborativo, propositivo ed innovat |
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Art. 56-bis - Rotazione del personale1. La rotazione del personale è attuata sulla base di apposita programmazione e secondo un criterio di gradualità nel rispetto dei principi di traspa |
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Art. 57 - Progetti di miglioramento organizzativo1. I progetti di miglioramento organizzativo costituiscono gli strumenti con i quali realizzare, nell'ambito degli obiettivi assegnati dagli organi di governo, innovazioni significative dell'attività gestionale ed il conseguimento di più alti livelli di qualità. 2. In particolare i progetti di cui al comma 1 |
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Art. 58 - Costituzione dei gruppi di lavoro1. Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere straordinario, possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere intersettoriale e interdisciplinare. 2. Gruppi di lavoro possono altresì essere costituiti |
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Art. 59 - Obbligo di identificazione1. I dipendenti regionali aventi diretto contatto con il pubblico devono essere immediatamente identificabili mediante l'esposizione del cartellino di |
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Capo II - Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale, dell'attività regolamentare, dell'attività amministrativa e contrattuale |
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Sezione I - Tipologie e procedure di adozione degli atti |
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Art. 60 - Strumenti1. L'amministrazione regionale esercita le proprie funzioni istituzionali, finalizzate alla cura concreta degli interessi pubblici, utilizzando strumen |
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Art. 61 - Struttura dell'atto amministrativo1. Sotto il profilo della legittimità formale ciascun atto amministrativo deve contenere i seguenti requisiti: a) intestazione, cioè l'indicazione dell'organo d |
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Art. 62 - Atti degli organi preposti all'indirizzo politico-amministrativo1. Il Presidente della Regione e la Giunta esercitano l'attività di indirizzo politico amministrativo mediante l'adozione di atti di alta amministrazione soggetti al regime giuridic |
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Art. 63 - Decreti e ordinanze del Presidente1. Il Presidente della Regione adotta i decreti: a) per il conferimento di specifici incarichi, per le nomine e le designazioni, per la costituzione di organi e per ogni altro adempimento espressamente demandatogli dalla normativa vigente non rientrante nella competenza dei dirigenti; b) per l'esecuzione di precedenti deliberazioni della Giunta; c) per l'esercizio dei poteri conferitigli dalla Costituzione e dallo Statuto; d) per gli atti relativi a funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. 2. I decreti sono redatti secondo lo schema A) di cu |
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Art. 64 - Atti di indirizzo politico-amministrativo: le direttive1. Il Presidente della Giunta emana direttive per indirizzare l'attività politico-amministrativa della Regione, nonché quelle connesse alla propria r |
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Art. 65 - Deliberazioni della Giunta regionale1. La Giunta adotta le deliberazioni concernenti: a) lo svolgimento dell'attività di iniziativa, di promozione e di verifica per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi regionali e dagli strumenti di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale, generali e settoriali, nonché dagli altri atti approvati dal Consiglio; |
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Art. 66 - Atti dirigenziali di gestione1. I dirigenti esercitano l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente mediante l'adozione di atti e provvedimenti che assumono la denomi |
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Art. 67 - Determinazioni dirigenziali1. Le determinazioni dirigenziali concernenti i provvedimenti finali sono adottate, mediante sottoscrizione digitale, dal Direttore generale e dai direttori regionali, secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalla normativa vigente, da atti di indirizzo e di direttiva dell’organo di governo ovvero da atti di organizzazione. Possono essere, altresì, adotta |
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Art. 68 - Atti di organizzazione1. Gli atti di organizzazione sono atti unilaterali, ricettizi e non, che la Giunta N45 ed il dirigente, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono con la capacità ed i poter |
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Art. 69 - Redazione e stesura di atti pubblici1. Le leggi, i provvedimenti amministrativi, gli atti pubblici in genere e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo id |
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Art. 70 - Controllo di regolarità amministrativa1. I provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, che abbiano conseguito "l'attestazione prevista dall'articolo 32 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11"N66, sono sottoposti al |
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Art. 71 - Conflitti di competenza1. Ferma restando la possibilità del ricorso agli organi della giustizia amministrativa, il conflitto di competenza fra organi amministrativi è risolto in via preventiva e diretta nei seguenti modi: a) il conflitto di competenza fra assessori, è risolto dal |
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Sezione I-bis - Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attività regolamentare |
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Art. 71-bis - Oggetto e ambito di applicazione1. La presente sezione, in armonia con la normativa statale in materia, disciplina l'istruttoria relativa al procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell |
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Art. 71-ter - Criteri generali1. La Giunta regionale esercita l'iniziativa legislativa e la funzione regolamentare programmando, annualmente, le iniziative normative di competenza, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza. |
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Art. 71-quater - Analisi dell'impatto della regolamentazione1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), quale strumento di valutazione ex ante degli effetti politiche pubbliche, opera come supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo. 2. L'AIR consiste in una valutazione, mediante comparazione di opzioni alternative, degli effetti che l'ipotesi di intervento normativo fa ricadere sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche con particolare attenzione all'impatto concorrenziale. 3. In fase d |
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Art. 71-quinquies - Casi e modalità di esclusione dell'AIR1. L'AIR è preventivamente esclusa con riguardo alla redazione di: a) modifiche dello Statuto; b) leggi in materia elettorale; c) normativa di recepimento comun |
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Art. 71-sexies - Richiesta di esenzione dall'AIR1. "La direzione competente"N66 può richiedere alla struttura di cui all'articolo 71-octies, secondo le modalità di cui all'articolo 71-quinquies, comma 2, l'esenzione dall'AIR, in relazione all'oggettiva minor rilevanza dell'impatto dell'intervento desunta dai seguenti elementi, congiuntamente considerati: a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità, tenuto conto dell'estensione temporale e della |
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Art. 71-septies - Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR1. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), in quanto strumento di valutazione ex post degli effetti delle politiche pubbliche, in particolare, consiste nella verifica a posteriori, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi tenendo conto dei dati e delle previsioni contenute nelle relazioni tecniche, redatte ex ante, quali in particolare l'AIR e l'analisi di impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI), al fine di verificare l'effettivo impatto, anche concorrenziale, degli atti normativi approvati sui destinatari, sulle attività dei cittadini, delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni e sull'ordinamento. 2. La VIR si effettua dopo due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto normativo e, successivamente, si svolge con cadenza biennale. 3. La procedura per lo svolgimento della VIR prevede la |
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Art. 71-nonies - Raccordo e supporto per il contenimento degli oneri amministrativi1. L'Ufficio legislativo assicura il raccordo ed il supporto "alla Direzione generale e alle direzioni regionali"N66 per il contenimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, coordinando e sovrintende |
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Art. 71-decies - Manutenzione e riordino costanti della normativa1. La Giunta regionale promuove la periodica manutenzione dell'ordinamento normativo regionale con particolare riferimento a: |
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Art. 71-undecies - Clausole valutative1. Le clausole valutative, introdotte dall'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2 |
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Art. 71-duodecies - Disciplina generale delle consultazioni1. Il quadro informativo dell'AIR e della VIR è integrato dagli elementi emersi in sede di consultazione, mediante la quale, "la direzione competente"N66 per materia all'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare acquisisce da soggetti pubblici e privati, destinatari dell'intervento o coinvolti nella sua attuazione, elementi |
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Art. 71-terdecies - Conclusione dell'istruttoria1. Il testo normativo, redatto ai sensi dell'articolo 65, comma 5-bis, corredato della relazione AIR, secondo quanto previsto dagli articoli 71-quater, 71- |
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Sezione II - Disciplina del procedimento amministrativo |
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Art. 72 - Oggetto ed ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente sezione, in armonia con le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla |
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Sezione I-bis - Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attività regolamentare |
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Art. 73 - Banca dati dei procedimenti1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 22 o |
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Art. 74 - Contenuto della banca dati1. Per ogni procedimento censito nella banca dati di cui all'articolo 73 deve essere necessariamente indicato: a) la struttura organizzativa competente; |
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Art. 75 - Responsabile della banca dati1. Il responsabile della banca dati cura la sua tenuta provvedendo all'implementazione dei dati e al loro costante aggiornamento, attivandosi presso le |
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Art. 76 - Individuazione del responsabile del procedimento1. Ciascun dirigente, per ogni tipo di procedimento relativo agli atti e ai provvedimenti amministrativi di propria competenza, attribuisce, con propri |
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Art. 77 - Funzioni del responsabile del procedimento1. Il responsabile cura la fase istruttoria e ogni altro adempimento inerente il procedimento con sollecitudine al fine di assicurare la conclusione del procedimento stesso nei termini stabiliti e nel rispetto delle procedure previste dalle leggi e dai regolamenti. Non può aggravare il procedimento con adempimenti non previsti da leggi e regolamenti se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria. 2. Il responsabile, in particolare: |
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Art. 78 - Comunicazioni agli interessati e provvedimenti cautelari1. Il responsabile, entro tre giorni dall'avvio del procedimento, provvede a darne comunicazione, con le modalità di cui all'articolo 79, ai soggetti nei confronti dei quali il |
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Art. 79 - Modalità delle comunicazioni1. La comunicazione di cui all'articolo 78 è effettuata personalmente al destinatario mediante mezzo idoneo ad attestare la provenienza, il ricevimento e la relativa data. 2. Nella comunicazione devono essere indicati: |
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Art. 80 - Omissione della comunicazione1. L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento o la sua incompletezza può essere fatta valere come vizio del provvedimento finale solo |
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Art. 81 - Intervento nel procedimento1. I soggetti nei cui confronti è effettuata la comunicazione di cui all'articolo 78, nonché i portatori di interessi pubblici e privati, nonché i p |
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Art. 82 - Modalità di intervento1. I soggetti intervenuti nel procedimento hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo gli obblighi di riservatezza disposti da leggi o regolamenti regio |
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Art. 83 - Accordi con gli interessati1. Ove sussistono ragioni di interesse pubblico e, in ogni caso, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, il responsabile del procedimento, in accoglimento delle osservazioni e delle proposte presentate a norma dell'articolo 82, valuta l'opportunità di concludere accordi con il destinatario del provvedi |
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Art. 84 - Istruttoria pubblica1. Qualora l'oggetto del procedimento sia di particolare complessità e coinvolga interessi di notevole rilevanza, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di ricorrere all'istruttoria pubblica. 2. L'istruttoria pubblica si svolge in apposita riunione alla quale possono partecipare tutti i soggetti di cui all'articolo 81 che abbiano presentato appos |
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Art. 85 - Disposizioni generali sulla disciplina delle conferenze di servizi1. Le conferenze di servizi sono regolate dall'articolo 17 della legge regionale 2 |
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Art. 86 - Individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee1. Quando le strutture organizzative della Giunta e le amministrazioni riconducibili alla Regione sono convocate a partecipare ad una conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea, ai sensi dell'artic |
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Art. 87 - Conferenza di servizi interna1. Al fine di acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da rendere in una conferenza di servizi in forma simultanea convocata da una amministrazione statale o locale, “è indetta dalla struttura del rappresentante unico della Direzione Generale,” N103 una conferenza di servizi inte |
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Art. 88 - Esercizio del potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri1. Il potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi svol |
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Art. 89 - Casi di non applicazione1. Le disposizioni contenute negli articoli da 78 a 88 non si applicano all'attività dell'amministrazione regionale diretta all'emanazione di atti nor |
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Sezione III - Semplificazione della documentazione amministrativa |
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Art. 90 - Oggetto1. Le disposizioni della presente sezione, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettera o) della legge di organizzazione, disciplinano le procedure |
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Art. 91 - Copie autentiche e modalità alternative all'autenticazione1. L'autenticazione delle copie degli atti e dei documenti è fatta, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, dal dirigente che lo ha adottato o pres |
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Art. 92 - Invio e sottoscrizione delle istanze1. Sono valide le istanze e le dichiarazioni presentate all'amministrazione regionale mediante fax e in via telematica. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per |
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Art. 93 - Certificati1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, devono essere contenute in un |
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Art. 94 - Accertamenti d'ufficio1. Non possono essere richiesti atti o certificati concernenti gli stati, le qualità personali e i fatti elencati all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 che siano attestati in documenti già in |
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Art. 95 - Documentazione mediante esibizione1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, posson |
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Art. 96 - Dichiarazioni sostitutive1. Nei rapporti con l'amministrazione regionale, gli stati le qualità personali e i fatti elencati all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 sono comprovati con dichiarazioni sostitutive dei relativi certificati, rese anche contestualmente all'istanza e sottoscritte dall'interessato. 2. F |
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Art. 97 - Responsabilità1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio: a) la manca |
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Art. 98 - Assenza di responsabilità1. L'amministrazione regionale e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quand |
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Sezione IV - Attività contrattuale |
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Art. 99 - Contratti in forma di scrittura privata e in forma pubblica1. Ciascun Dipartimento cura l'attività contrattuale di competenza. 2. L'attività contrattuale è gestita autonomamente dai dirigenti mediante contratti stipulati sia in forma privata sia in forma pubblica amministrativa, ciascuno relativamente alle materie di propria competenza e nell'ambito dei poteri attribuiti. |
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Art. 100 - Ufficiale rogante1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia di acquisti è incardinata la struttura che svolge, tra l'altro, funzioni di supporto all'attività contrattuale delle direzioni regionali. N138 2. L'ufficiale rogante, individuato nel responsabile della struttura di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti: a) assiste alle gare di |
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Art. 100-bis - Ufficiale Rogante e contratti per i Lavori pubblici1. Nell'ambito della Direzione regionale competente in materia di Lavori Pubblici è istituita la struttura che svolge funzioni di supporto all'attività contrattuale della direzione regionale ai fini del comma 4-ter dell'art. 498-ter del presente regolamento. 2. L'ufficiale rogante, individuato nel responsabile della struttura di cui al comma 1, svolge per le attività di cui al comma 4-ter dell'art. 498-ter, i seguenti compiti: a) assiste alle gare di appalto |
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Sezione V - Sponsorizzazioni, collaborazioni e convenzioni |
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Art. 101 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni e contributi dell'utenza1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, la Regione può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Una quota dei risparmi così ottenuti, pari a |
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Art. 102 - Prestazioni a carattere generale1. Sono da considerare prestazioni erogabili, per le quali richiedere agli utenti un contributo, le attività di seguito elencate: a) riproduzioni di documenti di archivio, destinate dai privati, e da soggetti operanti come tali, a fini commerciali, qualunque sia il supporto di documentazione: foto a colori, foto in bianco e nero, film; |
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Art. 103 - Ulteriori prestazioni1. I provvedimenti di cui all'articolo 101, comma 4, possono individuare prestazioni ulteriori rispetto a quelle individuate dall'articolo 102, non rie |
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Art. 104 - Aggiornamento e revisione dei contributi1. Fermo restando quanto più specificamente previsto in relazione ad ogni singolo tipo di prestazione, la determinazione dei contributi deve essere co |
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Sezione V-bis - Spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica e dell'attestazione di deposito e per i successivi adempimenti |
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Art. 104-bis - Contributo per spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica e dell'attestazione di deposito e per i successivi adempimenti. Determinazione dell'importo e modalità di effettuazione del versamento1. Dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'“articolo 1” N5, comma 20, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria relative alle attività previste dall'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed in particolare per: a) le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di deposito ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 |
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Capo III - Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici |
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Sezione I - Definizioni |
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Art. 105 - Oggetto1. Il presente capo disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione e l'acquisizione di atti e docume |
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Art. 106 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "documento amministrativo" ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. |
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Sezione II - Documenti amministrativi e atti pubblici |
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Art. 107 - Inalienabilità dei documenti1. Ogni singolo documento appartenente all'amministrazione regionale è assoggettato al regime del demanio pubblico ed è considerato bene inalienabile |
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Art. 108 - Riproduzione e conservazione dei documenti1. L'amministrazione regionale può sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli al |
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Sezione III - Documento informatico |
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Art. 109 - Documento informatico1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente capo. 2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, |
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Art. 111 - Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente capo s |
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Art. 112 - Pagamenti informatici1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra e verso la Regione è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo |
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Art. 113 - Libri e scritture1. I libri, i repertori e le scritture, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità al |
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Sezione IV - Trasmissione dei documenti. |
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Art. 114 - Trasmissione del documento informatico1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da ques |
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Art. 115 - Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere |
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Art. 116 - Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cogn |
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Sezione V - Copie di atti e documenti informatici |
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Art. 117 - Copie di atti e documenti informatici1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente capo. 2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e |
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Sezione VI - Firma digitale |
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Art. 118 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per "sistema di validazione", il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità; b) per "chiavi asimmetriche", la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici; c) per "chiave privata", l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad esser |
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Art. 119 - Firma digitale1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale. 2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizion |
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Art. 120 - Firma digitale autenticata1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. 2. L'autenticazione della firma digitale consiste n |
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Art. 121 - Firma di documenti informatici della Regione1. In tutti i documenti informatici della Regione la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità |
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Art. 122 - Deposito della chiave privata1. Il titolare della copia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico dep |
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Art. 123 - Certificazione delle chiavi1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 109, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione. 2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro valutabilità, sono cons |
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Art. 124 - Obblighi dell'utente e del certificatore1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri. 2. Il certificatore è tenuto a: a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione; b) rilas |
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Art. 125 - Chiavi di cifratura1. La Regione provvede alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza nel rispetto dell |
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Sezione VII - Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti |
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Art. 126 - Sviluppo del sistema informativo1. L'amministrazione regionale: a) provvede, entro il 1° gennaio 2004, a realizzare o revisionare il proprio sistema informa |
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Art. 127 - Il sistema di gestione informatica dei documenti1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve: a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema; |
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Art. 128 - Registrazione di protocollo1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dall'amministrazione regionale è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modifica |
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Art. 129 - Informazioni annullate o modificate1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 128, lettere a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente artic |
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Art. 130 - Segnatura di protocollo1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. 2. Le informazioni minime previste sono: a) il progressivo di protocollo, secondo il fo |
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Art. 131 - Numero di protocollo1. Il numero di protocollo, per ogni Dipartimento, è progressivo. La numerazione è rinnovata ogni anno solare. |
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Sezione VIII - Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema |
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Art. 132 - Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei |
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Art. 133 - Accesso esterno1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle in |
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Art. 134 - Accesso effettuato dalle altre pubbliche amministrazioni1. Le altre pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti della Regione adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete |
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Sezione IX - Tenuta e conservazione dei documenti |
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Art. 135 - Individuazione delle aree organizzative omogenee regionali1. L'amministrazione considera quali aree organizzative omogenee ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti, i dipartimenti di cui all'art |
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Art. 136 - Struttura di coordinamento dell'attività di gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi1. Il coordinamento della gestione dei documenti è svolta da una struttura interna alla direzione regionale "Organizzazione e personale", individuata con il provvedimento di cui all'articolo 22. 2. La struttura di cui al comma 1 provvede, in particolare, a: a) svolgere funzioni di coordinam |
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Art. 137 - Struttura per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi1. La tenuta del protocollo informatico e, più in generale, la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi è svolta dalla struttura direzionale "Affari generali" di ciascun Dipartimento. Gli strumenti informatici e le procedure di supporto alla gestione dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi informatici sono sviluppati e messi a disposizione dei dipartimenti dalla struttura che ha in carico il sistema informativo. 2. Abrogato |
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Art. 138 - Manuale di gestione1. Il responsabile della struttura di coordinamento predispone, in collaborazione con i responsabili delle strutture di cui all'articolo 137, comma 1, il manuale per la gestione e la tenuta del protocollo e dell'archivio. 2. Il manuale prevede, in particolare: a) le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo, nonché il formato e la struttura delle informazioni |
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Sezione X - Gestione dei flussi documentali |
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Art. 139 - Sistema di gestione dei flussi documentali1. La Regione provvede in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante il sistema informativo automatizzato. 2. Il sistem |
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Art. 140 - Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 127, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve: a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato; |
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Art. 141 - Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sist |
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Sezione XI - Disposizione sugli archivi |
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Art. 142 - Definizione di archivio1. Per archivio si intende il complesso dei documenti prodotti e acquisiti dalla Regione nello svolgimento della propria attività e l'esercizio delle |
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Art. 143 - Suddivisione dell'archivio1. L'archivio è suddiviso funzionalmente in archivio corrente, archivio di deposito e storico. 2. Per archivio corrente, o archivio in formazione, si intende il comples |
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Art. 144 - Diritto di accesso e diritto di consultazione1. Le strutture di cui all'articolo 137, comma 1, assicurano, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di acces |
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Art. 145 - Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito1. Almeno una volta ogni anno il responsabile della struttura di cui all'articolo 137, comma 1, provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie re |
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Art. 146 - Disposizioni per la conservazione degli archivi1. Il responsabile della struttura di cui all'articolo 137, comma 1, elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sist |
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Art. 147 - Archivi storici1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, nell'archivio |
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Sezione XII - Attuazione e aggiornamento del sistema |
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Art. 148 - Aggiornamenti del sistema1. La Regione assicura, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precede |
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Capo IV - Ambiente e condizioni di lavoro |
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Sezione I - Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro |
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Art. 149 - Campo di applicazioneAbrogato
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Art. 150 - Individuazione del Datore di lavoro delle strutture della Giunta regionale1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), di seguito |
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Art. 152 - Decentramento delle funzioni1. Le funzioni relative agli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo sono così decentrate: a) i direttori regionali e i direttori delle agenzie regionali provvedono agli adempimenti di cui alle lettere b), c), e), f), i), m), p), r) u) e bb), avvalendosi, relativamente a |
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Art. 153 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e consulenti1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 6, del decreto legislativo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il me |
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Art. 154 - Pronto soccorso1. Per far fronte ad esigenze di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, il datore di lavoro si avvale anche della camera di medicazione di |
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Art. 155 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza1. Fatto salvo quanto contenuto nel decreto legislativo e nei contratti collettivi di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza costitui |
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Art. 156 - Informazione e formazione dei lavoratori1. Il Datore di lavoro provvede alle attività di cui alla lettera 1) dell'articolo 18 del decreto legislativo avvalendosi della struttura preposta all |
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Art. 157 - Prevenzione incendiAbrogato
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Art. 158 - Esperti e consulentiAbrogato
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Art. 159 - Banca dati sulla prevenzione e la protezione dei lavoratoriAbrogato
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TITOLO VI - Ordinamento della dirigenza |
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Art. 160 - Funzioni dei dirigenti1. Ferme restando le responsabilità attribuite ai dirigenti ai sensi dell'articolo 161, i dirigenti delle strutture organizzative e quelli delle posizioni dirigenziali individuali esercitano, nell'ambito delle proprie competenze, i seguenti compiti: a) N47 b) direttore regionale: I direttori regionali, nell'ambito delle proprie competenze individuate dal presente regolamento, dagli atti di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dal contratto individuale di lavoro, esercitano tra l'altro, i seguenti compiti: 1) si raccordano con l'assessorato di riferimento per quanto concerne le materie oggetto di specifica delega politica in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi di governo; 2) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale, anche con riferimento al Piano della prestazione e dei risultati;N81 3) curano le attività di competenza delle rispettive direzioni adottando i relativi atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ed esercitando i poteri di spesa e di |
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Art. 161 - Responsabilità dei dirigenti1. Il dirigente preposto alla struttura organizzativa o che ricopre la posizione individuale di livello più elevato è, ai sensi dell'articolo 15 della legge di organizzazione, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto alla struttura organizzativa o che ricopre posizione individuale di liv |
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Art. 162 - Conferimento degli incarichi dirigenziali1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati nonché dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio a incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico regolato dall’articolo 178. 2. Gli incarichi di direzione delle strutture di cui all’articolo 17, a responsabilità dirigenziale, sono conferiti sulla base dei criteri e delle procedure definiti nell’allegato H. 2-bis. L'incarico di Direttore generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 2 |
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Art. 163 - Attribuzione di diverso incarico dirigenziale per cambiamenti organizzativi1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 162 e 165, l'amministrazione può anticipatamente revocare l'incarico rispetto al termine di sca |
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Art. 164-bis - Delega di funzioni1. In presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative, il direttore può attribuire, ad un dirigente della direzione stessa, nell'ambito di |
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Art. 165 - Risoluzione, recesso e revoca1. In materia di risoluzione, recesso e revoca dal rapporto di lavoro e dall'incarico si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa e dai contratti collettivi. 2. Il rapporto di lavoro può essere risolto: a) per recesso del dirigente; b) per recesso dell'amministrazione per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. 3. In caso di recesso anticipato da parte del dirigente è fatto obbligo allo s |
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Art. 166 - Delega di attribuzioni01. N49 |
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Art. 167 - Definitività, inerzia o ritardo degli atti dei dirigenti1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge di organizzazione, gli atti emanati dal Direttore generale e dai direttori regionali sono definitivi. Gli atti emanati dagli altri dirigenti non sono definitivi, salvo che siano stati emanati su |
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Art. 168 - Ricorso in opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario1. Per la correzione di eventuali errori in cui sia incorsa l'amministrazione, quali quelli relativi alla compilazione di graduatorie e di ruoli di dipendenti, è possibile proporre ricorso in opposizione contro l'atto amministrativo allo stesso organo o soggetto che ha emanato l'atto. Si applica, nella fattispecie, la procedura prevista per il ricorso gerarchico. 2. Contro i provvedimenti non definiti |
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Capo II - Ruolo della dirigenza - Modalità di costituzione e tenuta |
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Art. 169 - Consistenza della dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale1. La Giunta procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione della dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale, nonché alla progra |
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Art. 170 - Istituzione del ruolo1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge di organizzazione è istituito il ruolo del personale dirigenziale della Giunta. 2. Le disposizioni di cui al presente Capo disciplinano le modalità di costituzione e tenuta del ruolo del personale dirigenziale e le modalità per la tenuta della banca d |
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Art. 171 - Responsabile del ruolo1. Il responsabile del ruolo è il direttore della direzione regionale "Organizzazione e personale". 2. Al responsabile del ruolo sono affidati i seguenti compiti: a) assicurare l'acquisizione dei dati per la costituzione e la tenuta del ruolo; b) assic |
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Art. 172 - Criteri e modalità per la tenuta del ruolo1. Il ruolo è tenuto secondo princìpi di trasparenza e completezza dei dati, nonché di pertinenza e non eccedenza rispetto a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in merito al trattamento dei dati personali. 2. I dati essenziali da inserire nel ruolo a fianco del nominativo di ciascun dirige |
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Art. 173 - Tenuta della banca dati informatica1. È istituita, presso la direzione regionale "Organizzazione e personale", la banca dati informatica contenente le informazioni relative al ruolo dir |
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Art. 174 - Inserimento nel ruolo |
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Art. 175 - Istituzione, criteri e modalità di iscrizione di specifiche professionalità in distinte sezioni1. In attuazione dell'articolo 170, comma 6, sono istituite due distinte sezioni del ruolo, una per la dirigenza amministrativa, una per la dirigenza tecnica, nell'ambito delle quali sono inseriti i dirigenti in relazione alle specifiche professionalità derivanti dai titoli di studio, professionali e dalle esperienze maturate. La due sezioni sono articolate al loro interno in sottosezioni rappresentative delle singole professionalità. Nella sezione per la dirigenza amministrativa vanno inserite le sottosezioni archeologi, archivisti, bibliotecari, economisti, giuristi, gestionali. Nella sezione per la dirigenza tecnica vanno inserite le sottosezioni agronomi, architetti, biologi, chimici, farmacisti, geologi, informatici, ingegneri, medici, psicologi, statistici, veterinari. N53 2. Le distinte sezioni rappresentano una s |
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Art. 177 - Dirigenti privi d'incarico1. I dirigenti ai quali non sia stato affidato un incarico di direzione di strutture organizzative o funzioni dirigenziali individuali sono posti a dis |
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Capo III - Trattamento economico, di previdenza, di assistenza e di quiescenza dei dirigenti |
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Art. 178 - Trattamento economico1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area della dirigenza, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni e alle responsabilità attribuite. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento economico accessorio è defini |
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Art. 179 - Onnicomprensività del trattamento economico1. Il trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 178 è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente regolamento, nonché qu |
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Art. 180 - Trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza1. Ai dirigenti regionali iscritti al ruolo si applicano gli istituti in materia di trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza previsti dalla n |
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Capo IV - Accesso alla dirigenza e modalità di reclutamento |
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Art. 181 - Accesso alla dirigenza1. In attuazione dell'articolo 16 della legge di organizzazione, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 202 del presente regolamento e fermi restando, relativamente alle modalità di accesso all'impiego regionale, i requisiti generali indicati nell'Allegato “O”, punto 2, la copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale nell'amministrazione regionale avviene: a) mediante concorso per esami o per titoli ed esami, al quale possono partecipare: 1) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, che |
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Art. 182 - Bando di concorso - Svolgimento delle prove concorsuali - Composizione delle commissioni esaminatrici - Adempimenti delle commissioni esaminatrici1. Le disposizioni che disciplinano il bando di concorso, lo svolgimento delle prove concorsuali, la composizioni delle commissioni esaminatrici e ogni |
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Art. 183 - Posti disponibili - Validità delle graduatorie dei concorsi e conferimento dei posti disponibili agli idonei1. In materia di posti disponibili, di validità delle graduatorie dei concorsi e di conferimento dei posti disponibili agli idonei, si rinvia alle dis |
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Capo V - Strumenti di garanzia e di valutazione |
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Sezione I - Comitato dei garanti |
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Art. 184 - Istituzione1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge di organizzazione, è istituito il comitato dei garanti. |
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Art. 185 - Procedimento di garanzia1. Fatti salvi i casi di responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare previsti dalla normativa vigente, ai fini della responsabilità dirigenziale il "mancato raggiungimento degli obiettivi" si configura nel caso di valutazione finale inferiore al 60% e "l'inosservanza delle direttive" nel caso di evidente scostamento dell'attività svolta rispetto ai contenuti degli indirizzi ricevuti. 2. I provvedimenti conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 24 della leg |
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Art. 186 - Composizione del comitato dei garanti1. Il comitato è composto: a) da un magistrato della Corte dei conti con esperienza nel controllo di gestione, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Co |
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Sezione II - Assegnazione degli obiettivi - Sistema di valutazione dei dirigenti |
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Art. 187 - Princìpi generali1. Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano il sistema di assegnazione degli obiettivi e la valutazione dei dirigenti regionali di cui |
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Art. 188 - Piano della prestazione e dei risultati e Programma annuale direzionale1. La Giunta regionale, previo esame della Conferenza di coordinamento, effettua la programmazione strategico-operativa adottando il Piano della prestazione e dei risultati di cui all'articolo 2, con la corrispondente assegnazione ai dirigenti apicali degli obiettivi strategici e operativi. 2. Il Programma annuale di attività di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, costituisce parte integrante del Piano di cui al comma 1. |
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Art. 189 - Procedure e modalità di valutazione1. La valutazione della dirigenza regionale avviene nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 34, sulla base delle procedure, delle modalità e degli strumenti stab |
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Art. 190 - Retribuzione di risultato1. In armonia con il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza ed al fine di promuovere e sviluppare una cultura manageriale orientata a |
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Capo VI - Disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti |
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Art. 191 - Rinvio al contratto collettivo di lavoro1. Il rapporto di lavoro del personale dirigente della Regione è disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, |
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Art. 192 - Contratto individuale1. Il rapporto di lavoro del personale dirigente è costituito e regolato da contratti individuali secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria, del contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Nel contratto individuale di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta, sono indicati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato: |
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Art. 193 - Orario di lavoro1. La presenza in servizio e l'orario di lavoro del dirigente sono soggetti al potere di autorganizzazione affidato allo stesso dirigente. In tale ambi |
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Art. 194 - Ferie1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Le ferie sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. 2. Entro il mese di marzo di ogni anno il dirigente deve presentare al direttore regionale di appartenenza il piano per l'utilizzazione delle ferie spettanti nell'arco dell'anno in corso, anche frazionandole in più periodi di cui uno, almeno di due settimane continuative, collocato tra il 1° giugno ed il 30 settembre. 3. Entro il successivo mese di aprile il direttore comunica al dirigente l'accet |
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Art. 195 - Buoni pasto1. I dirigenti hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestano servizio anche nelle ore pomeridiane. |
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Art. 196 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione |
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Art. 197 - Copertura assicurativa e patrocinio legale1. Al dirigente si applicano le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro in merito alla copertura assicurativa e al patrocini |
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Art. 198 - Periodo di prova - codice di comportamento - disposizioni particolari - congedi e cause di sospensione del rapporto - trattamento di missione e di fine rapporto - formazione - incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi1. Al dirigente regionale si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le seguenti disposizioni: a) per il periodo di prova, quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro; |
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Art. 199 - Mantenimento in servizio1. Ai dirigenti regionali si applicano le disposizioni di cui alla legge |
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Art. 200 - Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato1. I dirigenti regionali possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta fermo quanto previsto in materia di comando e collocamento fuori ruolo dell'articolo 200-bis. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi |
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Art. 200-bis - Comandi e collocamento fuori ruolo1. La mobilità del personale con qualifica dirigenziale può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso l'amministrazione regionale. Il comando verso la Regione è disposto, in via eccezionale, s |
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TITOLO VII - Ordinamento del personale dirigente |
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Capo I - Dotazione organica, profili professionali e reclutamento del personale |
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Art. 201 - Consistenza della dotazione organica del personale con qualifica non dirigenziale1. In attuazione dell'articolo 13 della legge di organizzazione, è determinata la dotazione organica complessiva del personale regionale della Giunta |
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Art. 202 - Individuazione dei fabbisogni e programmazione triennale1. I provvedimenti relativi all'avvio delle procedure selettive di cui agli articoli 182 e 208 sono adottati dalla direzione regionale competente in materia di personale sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni di personale. 2. La Giunta regionale adotta, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennali e col bilancio |
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Art. 203 - Ruolo del personale della Giunta regionale1. È istituito il ruolo organico del personale della Giunta articolato per profili professionali. |
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Art. 204 - Fascicolo personale e stato di servizio1. Per ogni dipendente sono tenuti in un archivio, presso la direzione regionale "Organizzazione e personale", un fascicolo personale ed uno stato di servizio. 2. Il fascicolo personale deve contenere: a) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi; b) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego, a corsi di abilitazione, istruz |
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Art. 205 - Profili professionali |
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Art. 205-bis - Reclutamento del personale1. Le disposizioni che disciplinano |
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Capo II - Reclutamento del personale |
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Capo III - Valutazione del personale non dirigente |
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Art. 220 - Valutazione del personale non dirigenziale1. Le finalità, nonché le modalità e i criteri di valutazione del personale non dirigenziale sono stabiliti nel Sistema di misurazione e valutazione |
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Art. 221 - Metodologia di valutazioneAbrogato
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Art. 222 - Processo di valutazioneAbrogato
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Art. 223 - Criteri generali e modalità di valutazione delle prestazioni individualiAbrogato
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Art. 224 - Comunicazione della valutazione delle prestazioni individualiAbrogato
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Art. 225 - Criteri generali e modalità di valutazione dei risultati di attività di gruppoAbrogato
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Capo IV - Mobilità del personale con qualifica non dirigenziale |
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Art. 226 - Costituzione della base informativa per la mobilità - Valutazione delle competenze e del potenziale1. Le strutture competenti “di ciascuna direzione regionale” N29 |
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Art. 227 - Mobilità del personale non dirigenziale tra strutture regionali e all'interno di ciascuna struttura1. I trasferimenti interstrutturali sono disposti, sentiti i direttori interessati, con atto di organizzazione del direttore della direzione regionale competente in materia di personale. 2. La mobilità e l'assegnazione del personale all'interno di ciascuna struttura regionale sono disposte con atto di organizzazione del direttore della struttura regionale interessata ed inviato, per conoscenza, al direttore della struttura regionale competente in materia di personale. |
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Art. 228 - Mobilità tra la Giunta e il Consiglio1. Al fine di consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione ai rispettivi fabbisogni è attuata la mobilità del personale tra |
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Art. 229 - Processi di mobilità fra amministrazioni diverse1. L'amministrazione regionale può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazione che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto, “con determinazione del direttore regionale comp |
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Art. 230 - Pubblicità degli avvisi di mobilità1. Al fine di portare a conoscenza degli interessati dei posti vacanti in organico destinati ad essere ricoperti con le procedure della mobilità, la R |
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Art. 231 - Mobilità del personale in conseguenza di delega di funzioni1. Al fine dell'assegnazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, l'amministrazione provvede a trasferire agli enti locali il proprio personale che, al momento del conferimento, risulti preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del conferimento stesso. 2. La Giunta individua con apposita deliberazione, adottata previa intesa in sede d |
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Art. 232 - Scambio di funzionari appartenenti a paesi diversi e temporaneo servizio all'estero1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti regionali, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra la Regione Lazio e le amministrazioni interessate, d'intesa c |
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Art. 233 - Comandi1. La mobilità del personale con qualifica non dirigenziale può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso l'amministrazione regionale. 2. Il comando verso la Regione è disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando siano richieste particolari professionalità o competenze non presenti all'interno dell'amministrazione, nel limite delle vacanze di organico e per un contingente massimo di 30 unità. 3. Il comando di cui al comma 2 ha una durata non superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabile. 4. Al comando di cui al comma 2 si provvede con deter |
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Art. 233-bis - Assegnazioni temporanee1. La Regione può disporre, ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni, l’assegnazione temporanea di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, sulla base di appositi protocolli di intesa o accordi stipulati tra le parti, anche ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 e successive modificazioni, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consens |
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Art. 234 - Collocamento fuori ruolo1. Il collocamento fuori ruolo può essere disposto, con determinazione del direttore regionale della direzione "Organizzazione e personale", presso altre amministrazioni pubblich |
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Art. 235 - Personale in eccedenza1. L'amministrazione regionale qualora rilevi eccedenze di personale è tenuta ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni. 2. Le presenti disposizioni trovano applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. |
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Art. 236 - Trattamento giuridico ed economico del personale in disponibilità1. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsia |
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Art. 237 - Gestione del personale in disponibilità1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi formati e gestiti dalla direzione regionale "Organizzazione e personale". |
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Capo V - Forme flessibili di lavoro |
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Sezione I - Disciplina del lavoro a part-time |
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Art. 239 - Rapporto di lavoro a tempo parziale1. L'amministrazione promuove nella propria organizzazione la diffusione di rapporti di lavoro a tempo parziale anche finalizzata a valorizzare la vita dei lavoratori per quanto attiene agli aspetti professionali, personali e sociali. 2. Ai fini del presente accordo si intende: |
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Art. 240 - Contingente dei posti di lavoro da riservare al tempo parziale1. Il numero di lavoratori con contratto a tempo parziale non può superare, per ciascuna delle categorie contrattuali, la percentuale del 25% della dotazione organica del corrispondente personale a tempo pieno, verificata all'inizio di ciascun anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso all'unità superiore. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. L'amministrazione, valutate le proprie esigenze organizzative, nell'ambito del piano triennale del fabbisogno di personale, da concordare con le organizzazioni sindac |
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Art. 241 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere orizzontale o verticale o una combinazione delle due modalità. La Regione garantisce almeno tre |
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Art. 242 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è costituto: a) mediante assunzione dall'esterno di lavoratori direttamente con un rapporto part - time, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; b) mediante trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a part - time. 2. I posti di lavoro part-time vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, eventualmente, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive vigenti per la Regione. 3. |
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Art. 243 - Diritti e doveri del personale1. L'amministrazione si impegna in tutti gli atti che riguardano i lavoratori a tempo parziale a rispettare il principio della non discriminazione, diretta ed indiretta. 2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle |
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Art. 244 - Cause di esclusione e di incompatibilità delle prestazioni a tempo parziale1. Sono esclusi dai rapporti di lavoro a tempo parziale i dipendenti della categoria D cui è stata attribuita la posizione organizzativa di massimo livello, a meno che i titolari delle stesse non esprimano espressa rinuncia all'incarico. Pertanto gli stessi sono esclusi dalla base per il calcolo della percentuale del 25% della dotazione organica. 2. Non è consentito lo svolgimento di un'al |
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Art. 245 - Lavoro supplementare o aggiuntivo1. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 2. Il lavoro aggiuntivo è autorizzato solo previo espresso consenso del lavoratore nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese, e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. 3. Le |
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Art. 246 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento. 2. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie |
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Art. 247 - Disposizioni finanziarie1. Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sono destinate per il 50% alla costituzione del fondo per l'attuazione della nuova classificazione del personale e per la rimanente parte a sostenere le iniziative |
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Sezione II - Lavoro interinale |
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Art. 248 - Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo1. L'amministrazione può avvalersi di contratti di lavoro temporaneo in armonia con le disposizioni dell'articolo 36, c |
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Art. 249 - Possibilità di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo1. L'amministrazione può stipulare i contratti di cui all'articolo 248 per il soddisfacimento di esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario. 2. In particolare il ricorso al lavoro temporaneo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e previa verifica delle effettive necessità, da effettuarsi con le organizzazioni sindacali, è previsto per le seguenti esigenze: |
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Art. 250 - Situazioni in cui è vietato il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo1. L'amministrazione si impegna a non ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei seguenti casi: |
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Art. 251 - Limite alla fornitura di lavoro temporaneo1. Il numero dei prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla Regione Lazio non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, del numer |
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Art. 252 - Modalità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta con una o più imprese fornitrici scelte a seguito delle normali procedure ad evidenza pubblica previste da norme legali o regolamentari in vigore nella Regione. |
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Art. 253 - Diritti e doveri dei prestatori di lavoro subordinato1. Ai lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo è corrisposto il compenso per la produttività collettiva, previsto per il personale regionale a tempo indeterminato delle categorie B e C, e per la categoria D, la retribuzione di posizione professionale nella misura minima. Tali compensi sono rapportati al periodo di lavoro prestato. La spesa relativa non è posta a carico del fondo per il personale regionale definito dal |
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Art. 254 - Diritti e doveri dell'amministrazione1. L'amministrazione provvederà alla tempestiva e preventiva informazione ai soggetti sindacali sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. 2. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza l'amministrazione si riserva di fornire l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura. 3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo l'amministrazione fornisce ai soggetti sindacali di cui al comma 1, tutte le informazioni necessarie alla verifica del r |
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Art. 255 - Rapporti con l'impresa fornitrice1. Nei contratti di fornitura del lavoro temporaneo dovrà essere stabilito che l'impresa fornitrice: a) debba corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo utilizzato dalla Regione un trattamento economico iniziale di categoria (B1, B3, C1, D1, D3) non inferiore a quello cui hanno diritto i |
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Sezione III - Contratti a tempo determinato |
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Art. 256 - Possibilità di ricorso ai contratti a tempo determinato1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la Regione può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, secondo la specifica disciplina prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nei seguenti casi: a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale i |
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Art. 257 - Assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato1. Anche al fine di favorire standard di qualità nell'erogazione dei servizi, la Regione individua, previa concertazione, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo. 2. L'ammini |
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Art. 258 - Periodo di prova e risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato1. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. 2. In tutti i casi in cui il vigen |
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Art. 259 - Trattamento economico e normativo1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni: a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato; b) in caso di assenza per malattia si applica l'articolo 5 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I perio |
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Sezione IV - Contratti di formazione e lavoro |
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Art. 261 - Contratto di formazione e lavoro1. Fermo restando le disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, il contratto di formazione e lavoro è un contratto di assunzione a tempo determinato, finalizzato allo scambio tra retribuzione e prestazione lavorativa supportata da un'esperienza formativa, per consentire al lavoratore l'acquisizione della professionalità necessari |
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Art. 262 - Modalità di costituzione dei contratti di formazione e lavoro1. I direttori dei dipartimenti interessati propongono, entro il mese di marzo di ogni anno, alla direzione regionale "Organizzazione e personale" un progetto formativo, propedeutico alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro nell'ambito delle risorse disponibili. 2. Il progetto, in conformità alla modulistica predisposta dall'agenzia Lazio lavoro, deve contenere: a) l'indicazione delle professionalità per le quali stipulare il contratto e la categoria - posizione economica corrispondente; b) il nume |
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Art. 263 - Modalità di selezione del personale1. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro, avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nella Regio |
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Art. 264 - Il contratto individuale di formazione e lavoro1. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, secondo i princìpi previsti dal vigente contratto collettiv |
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Art. 265 - Trattamento economico e normativo1. Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare iniziale, dall'indennità integrativa speciale, dalla tredicesima mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovuti. 2. Si applicano ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro le dis |
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Art. 266 - Cessazione e trasformazione del rapporto di formazione e lavoro1. Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione, il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa: |
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Sezione V - Telelavoro |
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Art. 268 - Oggetto1. Il telelavoro è la modalità di espletamento della prestazione lavorativa caratterizzata dalla modificazione del luogo di adempimento della prestazione stessa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici. 2. Ai fini del presente accordo si intende: a) per «telelavoro», nell'ambito del più generale contesto del lavoro a distan |
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Art. 269 - Modalità di realizzazione dei progetti per il ricorso al telelavoro1. La Giunta individua, nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, e sulla base delle proposte dei direttori regionali, gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento. 2. Le proposte dei direttori regionali dovranno essere redatte in forma di progetto, in cui sono indicati: a) gli specifici obiettivi che si intendono raggiungere e le attività interessate; b) il responsabile del progetto; c) il |
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Art. 270 - Ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro1. Le professionalità che potranno essere utilizzate per i progetti di telelavoro sono quelle incluse nelle categorie C e D. |
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Art. 271 - Modalità di assegnazione dei dipendenti al telelavoro1. L'adesione dei dipendenti all'effettuazione della prestazione mediante telelavoro è volontaria e non può essere disposta d'ufficio. Essa avviene sulla base di avvisi del direttore del Dipartimento interessato che sono portati a conoscenza dei dipendenti dello stesso Dipartimento, dandone comunicazione alla direzione regionale "Organizzazione e personale". Gli avvisi sono pubblicati sulla rete inter |
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Art. 272 - Modalità di effettuazione della prestazione1. La prestazione di telelavoro è effettuata nel rispetto della quantità oraria globale prevista per il personale che presta la sua attività nella sede. 2. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attivi |
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Art. 273 - Obblighi dell'amministrazione regionale1. I progetti di telelavoro debbono garantire che il lavoratore non venga escluso dal sistema di relazioni personali e collettive, in particolare in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi organizzativi, anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche quali la posta elettronica. 2. L'amministrazione mette a disposizione, installa e collauda la "postazione di telelavoro" e sostiene gli oneri |
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Art. 274 - Assicurazioni1. L'amministrazione regionale, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative |
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Art. 275 - Diritti e doveri del dipendente1. L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto, non pregiudica per il lavoratore le opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione, riconosciute ai lavoratori che operano in sede. 2. L'assegnazione al telelavoro è revocabile a richiesta del lavoratore o dell'amministrazione secondo le modalità di cui ai commi seguenti. 3. Il lavoratore può richiedere per iscritto all'amministrazione la riassegnazione al lavoro in sede nel rispe |
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Art. 276 - Valutazione della prestazione e controllo1. L'amministrazione informa preventivamente il lavoratore circa le modalità di valutazione della prestazione di telelavoro. |
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Art. 277 - Telelavoro al domicilio del dipendente1. La prestazione di telelavoro può effettuarsi al domicilio del dipendente, a condizione che sia disponibile un ambiente di lavoro conforme alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche. 2. La Regione verifica preventivamente, tramite propri incaricati, l'esistenza delle condizioni di sicurezza di cui al comma precedente, se |
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Art. 278 - Telelavoro presso centri appositamente predisposti1. L'amministrazione, qualora siano interessati al telelavoro dipendenti residenti nello stesso comune o in comuni limitrofi, comunque diversi da quello sede di lavoro, o in una zona del Comune di Roma, lontana dalla sede di lavoro |
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TITOLO VIII - Rapporto di lavoro e gestione delle risorse umane |
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Capo I - Disciplina del rapporto di lavoro |
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Art. 279 - Rinvio al contratto collettivo di lavoro1. Il rapporto di lavoro del personale della Regione è disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leg |
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Art. 280 - Contratto individuale1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, o con le altre forme disciplinate dal presente regolamento, è costituito e regolato da contratti individuali secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria, del contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Nel contratto individuale di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta, sono indicati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato: a) la tipologia del rapporto di lavoro; |
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Art. 281 - Codice di comportamento1. In attuazione dell'articolo 23 della legge regionale di organizzazione è definito il codice di comportamento dei dipendenti della Regione riportato |
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Art. 282 - Disposizioni in materia di appartenenza ad associazioni segrete1. Ai dipendenti regionali si applicano, in armonia con i princìpi della legge 25 gennaio 1982, n. 17, le disposizioni di cui alla legge regionale 28 |
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Art. 283 - Disciplina delle mansioni1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del dipendente a mansioni proprie di una categoria superio |
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Art. 284 - Trattamento economico1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale della Regione è definito dai contratti collettivi di lavoro. |
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Art. 285 - Copertura assicurativa per la tutela legale1. L’amministrazione, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti e dei dipendenti regionali, nonché, in esecuzione dell’articolo 1720 del codice civile, degli amministratori. 2. L’amministrazione, nel caso venga promosso un procedimento di responsabilità civile o penale nei confr |
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Art. 285-bis - Procedimento per il rimborso delle spese legali1. Il procedimento per il rimborso delle spese legali è attivato dal dipendente, dirigente o amministratore interessato, anche se cessati dal servizio, mediante specifica richiesta da presentarsi alla direzione regionale competente alla gestione dei rapporti con la società assicuratrice ed alla direzione regionale competente in materia di personale entro e non oltre sessanta giorni dalla notizia dell’attivazione del procedimento giurisdizionale. 2. La richiesta di ammissione al rimborso delle spese legali è corredata dalla seguente documentazione: a) copia dell’atto giudiziario notificato al soggetto sottoposto a giudizio, contenente gli estremi del procedimento giurisdizionale; b) copia del mandato ad un unico legale di fiducia; c) dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’esistenza o meno di eventuale polizza personale sottoscritta dal richiedente per il medesimo rischio ai sensi dell’ |
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Art. 286 - Copertura assicurativaAbrogato
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Art. 287 - Benefìci per gli ex combattenti e assimilati1. Il personale in servizio presso la Regione usufruisce dei benefìci degli ex combattenti ed assimilati come previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. |
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Capo II - Prestazioni di lavoro ordinarie e straordinarie |
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Art. 288 - Orario di servizio1. L'orario di servizio costituisce il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture della Regione e l'erogazione |
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Art. 289 - Orario di apertura al pubblico1. L'orario di apertura al pubblico rappresenta il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce le cosiddette fas |
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Art. 290 - Orario di lavoro ordinario1. L'orario di lavoro ordinario è il periodo di tempo durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura |
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Art. 291 - Scelta dei moduli - Procedura1. I dipendenti effettuano per iscritto la scelta, limitatamente al tipo di modulo, entro il 31 luglio di ogni anno facendola pervenire al dirigente de |
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Art. 292 - Flessibilità dell'orario1. La flessibilità dell'orario consiste nel consentire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di anticipare o posticipare l'orario di inizio de |
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Art. 293 - Situazioni particolari1. Per i dipendenti residenti e domiciliati al di fuori del territorio del comune di Roma, che optano per l'orario di cui al modulo C, il dirigente, co |
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Art. 294 - Pausa pranzo1. Nei giorni di rientro pomeridiano obbligatorio, l'intervallo di mezz'ora della pausa pranzo interviene e si conclude nel periodo di tempo che va dal |
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Art. 295 - Buoni pasto1. Il buono pasto viene attribuito di norma per la singola giornata lavorativa nella quale i dipendenti effettuano una prestazione lavorativa di 7,01 o |
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Art. 296 - Gestione del fondo per lavoro straordinario1. Il fondo annuale relativo al lavoro straordinario, detratto del 10% per esigenze impreviste ed eccezionali, è ripartito tra i dipartimenti all'iniz |
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Art. 297 - Salario accessorio1. Le tipologie, i criteri, i valori, le procedure per la determinazione e l'erogazione dei compensi del salario accessorio sono definiti dalla contrat |
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Art. 298 - Programmazione esigenze di servizio1. Mensilmente i dirigenti trasmettono alla competente struttura del Dipartimento interessato i nominativi dei dipendenti che intendono autorizzare ad |
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Art. 299 - Turnazioni1. L'amministrazione, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Il dirigente della struttura interessata propone al direttore del Dipartimento, che dispone in merito con proprio atto di organizzazione, l'articolazione dell'orario di lavoro in turni, in relazione alle reali esigenze di servizio. 2. I turni sono programmati : |
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Art. 300 - Reperibilità1. L'indennità di reperibilità viene corrisposta ai dipendenti secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro ed in relazione alle attività definite nella contrattazione integrativa aziendale. 2. L'istituto della reperibilità si applica al di fuori dell'orario di servizio e si attua realizzando una condizione prefissata (reperibilità) presso il proprio domicilio, tramite telefono, o in qualsiasi luogo, tramite telefonia mobile, che consenta all'amministrazione di chiamare in servizio il lavoratore in reperibilità, per far fronte ad imprevedibili esigenze di servizio che devono essere soddisfatte immediatamente. 3. La messa in reperibilità deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi: a) il dipendente, in caso di chiamata, deve raggiungere la sede di servizio nell'arco di |
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Art. 301 - Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate1. Sono riconosciute come attività "particolarmente disagiate" quelle individuate in sede di contrattazione integrativa aziendale. |
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Capo III - Congedi, cause di sospensione del rapporto, risoluzione |
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Art. 302 - Ferie1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Le ferie sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 2. Entro il mese di marzo di ogni anno il dipendente deve presentare al dirigente della rispettiva struttura il piano per l'utilizzazione delle ferie spettanti nell'arco dell'anno in corso, anche frazionandole in più periodi di cui uno, almeno di due settimane continuative, collocato tra il 1° giugno ed il 30 settembre. 3. Entro il successivo mese di aprile il dirigente comunica al d |
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Art. 303 - Permessi, aspettative e assenze per malattie1. Al dipendente si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legge in m |
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Art. 304 - Riconoscimento infermità per cause di servizioIl procedimento di riconoscimento di infermità per causa di servizio può essere avviato ad iniziativa di parte o di ufficio, seguendo le modalità di seguito specificate: a) iniziativa a istanza di parte: Il dipendente regionale che abbia contratto infermità o subito una lesione, per farne accertare la dipendenza da causa di servizio, deve produrre apposita istanza, alla direzione regionale "Organizzazione e personale", entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o dalla data in cui ha avuto |
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Art. 305 - Collocamento in aspettativa per malattia dovuta a causa di servizio1. In caso di assenza dal servizio per infortunio sul lavoro o malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo di 36 mesi. |
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Art. 306 - Organi competenti all'accertamento della dipendenza della infermità da causa di servizio1. La dipendenza da causa di servizio dell'infermità è riconosciuta e notificata dall'amministrazione, previo parere del collegio medico regionale e sentito il Consiglio del personale. 2. Il collegio medico regionale, costituito ogni anno con decreto del Presidente della Giunta, sentita la Giunta, operante all'interno della direzione regionale competente in materia di personale, è composto da: a) membri titol |
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Art. 307 - Consiglio del personale |
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Art. 308 - Concessione dell'equo indennizzo1. Al dipendente che per causa di servizio subisca una menomazione a carattere permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una categoria di cui al |
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Art. 309 - Modalità di calcolo della liquidazione dell'equo indennizzo1. In applicazione delle disposizioni contrattuali in vigore, al personale cui l'infermità è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, |
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Art. 310 - Aspettativa per dottorato di ricerca o di borsa di studio1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruiscano di borse di studio ai sensi delle |
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Art. 311 - Aspettativa per mandato parlamentare1. I dipendenti regionali eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni pe |
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Art. 312 - Aspettativa per candidatura ad elezioni amministrative regionali1. Il dipendente regionale può richiedere di essere collocato in aspettativa per la candidatura ad elezioni amministrative regionali, ai sensi dall'ar |
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Art. 314 - Aspettativa per seguire il coniuge in servizio all'estero1. Al dipendente si applicano le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro in merito alle aspettative per seguire il coniuge in servizio all'estero. 2. I |
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Art. 315 - Aspettativa per cooperazione tecnica nei paesi in via di sviluppo1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, l'amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può collocare in aspettativa, ai sensi della medesima legge, per un periodo non superiore all'incarico, personale regionale autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. 2. Durante il collocamento in aspettativa il personale regionale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione regionale, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia. 3. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nel provvedimento di collocamento in aspet |
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Art. 316 - Aspettativa per incarichi dirigenziali presso enti o aziende regionali1. Il dipendente regionale al quale è conferito, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, un incarico dirigenzia |
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Art. 317 - Aspettativa per motivi sindacali1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappr |
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Art. 318 - Cumulo di aspettative1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente dispo |
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Art. 319 - Diritto allo studio1. Al dipendente si applicano le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro in merito ai permessi straordinari retribuiti per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli |
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Art. 320 - Congedi per la formazione1. Al personale si applicano le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi per |
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Art. 322 - Congedi per eventi e cause particolari1. Al personale si applicano, per gravi e documentati motivi familiari, le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nella |
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Art. 323 - Decadenza dall'impiego1. La decadenza dall'impiego ha luogo: a) per |
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Art. 324 - Cessazione del rapporto di lavoro1. Al dipendente si applicano le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro in merito alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indetermi |
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Art. 325 - Criteri in merito alla possibilità di revoca delle dimissioni1. L'amministrazione può dare il proprio consenso alla revoca delle dimissioni soltanto nei seguenti casi: a) quando abbia un interesse a conserva |
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Art. 326 - Ricostituzione del rapporto di lavoro1. Al dipendente si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di ricostituzione del rapporto di lavor |
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Art. 327 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro1. L'amministrazione regionale può acconsentire, ovvero proporre la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro senza il pagamento dell'indennità sostitutiva nei casi in cui abbia un diretto interesse alla cessazione immediata del rapporto di lavoro. 2. L'interesse di cui al comma 1 può risco |
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Capo IV - Trattamento di missione |
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Art. 328 - Oggetto1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai dipendenti regionali comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diver |
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Art. 329 - Invio in trasferta1. L'invio in trasferta del personale non dirigente nell'ambito del territorio nazionale o comunitario è preventivamente autorizzato dal direttore regionale della struttura di appartenenza, ovvero, per documentate e motivate ragioni di urgenza, dal dirigente della struttura di appartenenza e successivamente sottoposto al visto del direttore regionale; quello all'estero è disposto preventivamente con determinazione del direttore regionale della struttura |
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Art. 330 - Effettuazione della trasferta1. Per recarsi in trasferta il dipendente può servirsi : |
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Art. 331 - Trattamento di trasferta e di trasferimento1. Il trattamento di trasferta e di trasferimento sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. |
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Art. 332 - Rientro1. Il dipendente inviato in trasferta, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita |
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Art. 333 - Trattamento economico per la partecipazione a corsi, concorsi e corsi selettivi indetti dalla Regione1. Al dipendente che deve recarsi in località diversa dalla ordinaria sede di servizio per partecipare a corsi di formazione, riqualificazione, riconv |
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Art. 334 - Indennità di servizio all'estero per il responsabile del servizio Relazioni con l'Unione europea e per il personale che presta servizio presso la sede di Bruxelles1. Al responsabile del servizio “Relazioni con l'Unione europea”, al personale che presta servizio presso la sede di Bruxelles ovvero temporaneamente distaccato presso tale sede per un periodo di tempo superiore a venti giorni, viene corrisposta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un'indennità mensile speciale i cui importi sono riportati nell'allegato “U”. Tale indennità è determinata con determinazione del direttore regionale competen |
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Art. 335 - Indennità di sistemazione per il responsabile del servizio Relazioni con l'Unione europea e per il personale che presta servizio presso la sede di Bruxelles1. Per il responsabile del servizio “Relazioni con l'Unione europea” e per il personale che presta servizio presso la sede di Bruxelles, è determinata, previo accordo in sede di contrattazione integrativa, una indennità di sistemazione nella stessa misura di quella spettante, per analogo titolo ed analoga qualifica professionale, al personale del ministero degli aff |
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Art. 336 - Procedura di competenza della struttura che liquida le trasferte1. Al termine della trasferta il dipendente dovrà consegnare, alla struttura competente del Dipartimento di appartenenza, il modello di liquidazione c |
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Capo V - Trattamento di fine rapporto |
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Art. 337 - Diritto1. I dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2000 possono optare, ai sensi della vigente normativ |
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Art. 338 - Misura del trattamento previdenziale1. Ai dipendenti di cui all'articolo 337, commi 1 e 2, l'amministrazione assicura il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni. |
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Art. 339 - Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale1. I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono: |
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Art. 340 - Anticipazione del trattamento di fine servizio |
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Art. 341 - Motivi necessari per la richiesta di anticipazione |
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Art. 342 - Reiterazione delle domandeAbrogato
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Art. 343 - Procura specialeAbrogato
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Capo VI - Formazione dei dipendenti |
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Art. 344 - La formazione come diritto-dovere1. La formazione costituisce un diritto-dovere per il personale, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza e nel pieno rispetto delle pari oppo |
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Art. 345 - Tipologia di interventi formativiAbrogato
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Art. 346 - Tipologia delle attività formativeAbrogato
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Art. 347 - Metodologia e procedureAbrogato
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Art. 348 - Rilevazione dei bisogni formativiAbrogato
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Art. 349 - Referenti formativi1. Al fine di favorire un costante raccordo fra la propria azione e le esigenze delle strutture regionali per la predisposizione e la gestione del piano di formazione, la struttura competente in materia di formazione della direzione regionale "Organizzazione e personale" si può avvalere della collaborazione dei referenti formativi individuati dai direttori di Dipartimento all'interno delle proprie str |
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Art. 350 - Monitoraggio e qualità dell'attività formativa1. La struttura competente in materia di formazione della direzione "Organizzazione e personale" attiva tutti gli strumenti utili a fornire indicazioni |
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Art. 351 - Destinatari della formazione1. L'accesso alle attività formative è consentito a tutti i dipendenti regionali, senza distinzione di qualifica, in coerenza con i criteri ed i limiti stabiliti dal piano di formazione e per le differenti tipologie di attività. 2. Possono accedere alle attività formative: a) i dirigenti in servizio presso le strutture regionali; b) il personale regionale con contratto a tempo indeterminato; c) il personale con rapporto |
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Art. 352 - Piano di formazione1. L'amministrazione nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali redige le linee fondamentali del piano di formazione pluriennale per gli interventi formativi del personale, articolato in annualità. |
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Capo VII - Incarichi e disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 353 - Oggetto e ambito di applicazione1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano le procedure per le nomine e le designazioni di competenza dell’amministrazione regionale, non riservate al Consigl |
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Sezione II - Incarichi conferiti dall'amministrazione regionale |
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Art. 355 - Tipologia degli incarichiAbrogato
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Art. 356 - Criteri generali per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni1. L'amministrazione regionale, per il conferimento degli incarichi, valorizza al massimo le risorse tecniche e professionali interne. A tal fine, conferisce gli incarichi prioritariamente a dipendenti regionali in possesso dei requisiti specifici prescritti individuati di norma all'interno della direzione che deve conferire l'incarico, ovvero in altre direzioni. 2. È consentito affidare incarichi a esperti esterni all'amministrazione regionale soltanto quando ciò sia espressamente previsto dalla legge ovvero per prestazioni e attività: a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali; b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; |
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Art. 357 - Istituzione dell'elenco dei collaudatoriAbrogato
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Art. 358 - Iscrizione nell'elenco dei collaudatoriAbrogato
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Art. 359 - Domanda di iscrizione nell'elenco dei collaudatoriAbrogato
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Art. 360 - Cancellazione dall'elenco dei collaudatoriAbrogato
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Art. 361 - Categorie delle opere, dei lavori e delle forniture in relazione ai quali possono essere designati o nominati collaudatoriAbrogato
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Art. 362 - Commissione di collaudoAbrogato
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Art. 363 - Criteri per il conferimento degli incarichi di collaudoAbrogato
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Art. 364 - Incompatibilità per incarichi di collaudoAbrogato
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Art. 365 - Istituzione dell'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esameAbrogato
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Art. 366 - Iscrizione nell'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esameAbrogato
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Art. 367 - Domanda di iscrizione nell'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esameAbrogato
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Art. 368 - Cancellazione dall'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esameAbrogato
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Art. 369 - Criteri per il conferimento degli incarichi di componente di commissione di concorso ed esameAbrogato
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Art. 370 - Incompatibilità per incarichi di componente di commissione di concorso ed esameAbrogato
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Art. 371 - Incarichi di componenti di consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati Requisiti1. Possono essere nominati o designati per incarichi in seno a consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati, previsti da leggi, regolamenti e delibera |
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Art. 372 - Incompatibilità per incarichi di componente di consulte, comitati ed altri organismi comunque denominatiAbrogato
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Art. 373 - Altri incarichi in rappresentanza della Regione1. Gli incarichi relativi all'espletamento di poteri sostitutivi presso enti o di altre attività determinate dalla Giunta sono conferiti con decreto d |
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Art. 374 - Incompatibilità per lo svolgimento di incarichi in rappresentanza della RegioneAbrogato
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Art. 375 - Requisiti per il conferimento di incarichi a esperti e consulentiAbrogato
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Sezione III - Incarichi conferiti a dipendenti regionali da altre amministrazioni pubbliche, da enti o soggetti privati |
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Art. 376 - Incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio1. Relativamente agli incarichi al personale della Giunta regionale, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, si applica quanto previsto nel regolam |
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Art. 377 - IncompatibilitàAbrogato
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Art. 378 - Comunicazione dei casi di incompatibilitàAbrogato
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Art. 379 - Provvedimenti per i casi di incompatibilitàAbrogato
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Art. 380 - Attività o incarichi per i quali non è richiesta l'autorizzazioneAbrogato
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Art. 381 - Attività o incarichi per i quali è richiesta l'autorizzazioneAbrogato
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Art. 382 - Condizioni generali per l'autorizzazioneAbrogato
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Art. 383 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazioneAbrogato
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Sezione III-bis - Disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 50 del 2016 e successive modifiche |
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Art. 383-bis - Finalità1. La presente sezione, al fine di dare attuazione all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione della direttiva 2014/23/UE, della |
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Art. 383-ter - Ambito oggettivo di applicazione1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche rientrano nell'oggetto della presente sezione le seguenti attività relative a lavori, servizi e forniture: a) di programmazione della spesa per investimenti; b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici; |
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Art. 383-quater - Definizione dell'ambito soggettivo di applicazione1. Ai fini della presente sezione si intende per: a) "personale dipendente": il personale dipendente dell'amministrazione regionale, come definita alla lettera b), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% del tempo pieno, nonché, limitatamente, il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo pieno, di durata almeno pari alla durata dell'incarico conferito; b) "amministrazione regionale": Giunta regionale, agenzie regionali ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. 2. La presente sezione si applica altresì al personale in servizio presso l'amministrazione regionale, in posizione di coma |
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Art. 383-quinquies - Affidamento degli incarichi al personale dipendente1. Le attività della presente sezione sono svolte dal personale come definito all'articolo 383 quater, organizzato in gruppi di lavoro e incaricato con apposito provvedimento adottato dal direttore regionale competente per materia. 2. Il provvedimento di incarico deve contenere almeno i seguenti elementi: a) oggetto della procedura e importo a base della procedura contrattuale; b) entità complessiva del fondo costituita così come previsto all'articolo 383-sexies; c) indicazione dello specifico ambito di attività che devono essere svolte da ogni singolo componente il gruppo di lavoro e delle corrispondenti quote del fondo da corrispondere che devono essere riverificate alla fine della p |
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Art. 383-sexies - Costituzione del fondo1. Ai fini della presente sezione si provvede alla costituzione di un fondo, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico della Regione, variabile fino alla misura massima pari all'1,875% dell'importo da porre a base della procedura di affidamento nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche. 2. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo posto a base della specifica procedura di affidamento secondo le tabelle seguenti:
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Art. 383-septies - Ripartizione del fondo1. Per la realizzazione di opere e lavori le quote di ripartizione verticale del fondo relative alle singole fasi procedimentali sono le seguenti:
Per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni le quote di ripartizione verticale del fondo relative alle singole fasi procedimentali sono le seguenti:
Le predette quote saranno ulteriormente ripartite, in sede di affidamento degli incarichi, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate, nell'ambito delle singole fasi procedimentali, ai vari componenti del gruppo di lavoro. La ripartizione è effettuata secondo le indicazioni della presente sezione. La ripartizione orizzontale del fondo per la realizzazione di opere e lavori è disposta nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, nell'ambito delle aliquote percentuali indicate nella seguente tabella, che costituiscono limiti massimi inderogabili, entro il totale del 100%.
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Art. 383-octies - Accantonamento e liquidazione del Fondo1. Ai sensi dell'articolo 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, il fondo per la realizzazione di opere e lavori o per l'acquisizione di beni e servizi è accantonato sul singolo relativo stanziamento previsto nel bilancio regionale e trasferito, tramite variazione compensativa o in sede di assestamento di bilancio, ai capitoli gestiti dalla struttura competente in materia di personale e relativi ai compensi lordi, agli oneri riflessi ed all'IRAP, ai fini della relativa liquidazione e pagamento, nell'ambito della codificazione SIOPE e dell'inserimento nell'apposito fondo disciplinato dalla vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 2. La liquidazione del fondo è disposta dal dirigente della struttura competente in materia di personale, previa rendicontazione del dirigente della struttura esecutrice dell'incarico. 3. La suddetta rendicontazione, redatta su proposta del responsabile unico del procedimento contiene: a) l'elenco di tutti i partecipanti con evidenziato il tipo di incarico e le mansioni effettivamente svolti, avuto riguardo alle attività previste dalla presente sezione, oltre alla natura del rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Nel caso di lavoro dipendente, se a tempo indeterminato o determinato, nonché se a tempo pieno o parziale indicando altresì la percentuale lavorativa; |
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Art. 383-nonies - Ritardato adempimento delle prestazioni1. Il dirigente che ha conferito gli incarichi verifica il loro stato di attuazione in conformità a quanto disposto nel provvedimento di attribuzione e negli eventuali provvedimenti di modifica o revoca. 2. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 1 emerga l'impossibilità di rispettare i termini previsti, il medesimo dirigente assume i provvedimenti nece |
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Art. 383-decies - Inesatto o omesso adempimento delle prestazioni affidate1. In caso di inesatto adempimento delle prestazioni affidate si applicano le seguenti penalità: a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, la quota del fondo relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridot |
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Art. 383-undecies - Fiscalità, limite ai compensi1. I compensi di cui alla presente sezione sono soggetti a ritenute fiscali con riferimento alle aliquote vigenti nel periodo di imposta di effettivo p |
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Art. 383-duodecies - Sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati1. Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi della presente sezione: a) d |
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Sezione IV - Compensi |
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Art. 384 - Disposizioni generaliAbrogato
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Art. 386 - Compensi per lo svolgimento di incarichi di componenti di commissioni di concorso e di esameAbrogato
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Art. 387 - Compensi per lo svolgimento di incarichi da parte di soggetti esterni in seno a consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati1. Per lo svolgimento di incarichi da parte di soggetti esterni in seno a consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati il gettone di presenza da corrisp |
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Art. 388 - Compensi per lo svolgimento di altri incarichi in rappresentanza della RegioneAbrogato
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Art. 389 - Compensi per lo svolgimento di incarichi a consulenti ed espertiAbrogato
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Capo VII-bis - Disciplina dei criteri di nomina delle commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o di concessione aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
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Art. 387-bis - (Ambito di applicazione e oggetto)1. Il presente capo si applica |
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Art. 387-ter - (Elenco dei commissari di gara) |
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Art. 387-quater - (Composizione dell'elenco dei commissari di gara) |
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Art. 387-quinquies - (Costituzione delle commissioni giudicatrici e modalità di estrazione dei componenti)1. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre componenti, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 93 del decreto legislativo 36/2023, scelti secondo le seguenti modalità: a) il presidente e il relativo supplente sono individuati dal direttore generale tra i dirigenti regionali; b) un componente e il relativo supplente sono individuati dal direttore competente nella materia oggetto dell’appalto tra il personale iscritto nei ruoli regionali; |
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Art. 387-sexies - (Nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici)1. Il responsabile unico del procedimento provvede ad acquisire da ciascun membro, al momento dell'accettazione del |
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Art. 387-septies - (Cause di incompatibilità, astensione ed esclusione)1. Ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano le cause di incompatibilità, astensione ed esclusione disciplina |
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Art. 387-octies - (Compiti e funzionamento delle commissioni giudicatrici)1. Le commissioni giudicatrici, nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si attengono a quanto previsto nella documentazione di gara. |
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Capo VIII - Gestione del contenzioso in via extragiudiziale |
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Art. 390 - Costituzione dell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia di personale è costituito l'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, previst |
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Art. 391 - Competenze in materia di gestione del contenzioso1. I direttori di Dipartimento promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati, |
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Art. 393 - Collegio di conciliazioneAbrogato
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Art. 394 - Sanzioni disciplinari1. I dipendenti regionali con qualifica non dirigenziale sono soggetti a responsabilità disciplinare accertata e sanzionata secondo le disposizioni del contratto collettivo. 2. Resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 3. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento di |
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Art. 395 - Impugnazioni delle sanzioni disciplinari1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del |
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Art. 396 - Procedimenti di applicazione di misure cautelari amministrative a seguito di istruttoria disciplinare o penale1. Tale fattispecie è disciplinata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 |
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Art. 397 - Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dalle norme contrattuali, quando nei confronti di un dipendente è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codic |
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Art. 399 - Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro - Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva1. Per il caso di specie si applicano le disposizioni di cui all'arti |
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Art. 400 - Disposizioni patrimoniali1. Nel caso di specie si applicano le disposizioni di cui all'articol |
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Art. 401 - Responsabilità per danno erariale1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I d |
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Capo IX - Servizi e vestiario al personale |
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Sezione I - Servizi per i dipendenti |
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Art. 402 - Finalità ed ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano l'organizzazione dei servizi aziendali e le attività di carattere culturale, ricreativo, educat |
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Art. 402-bis - Camera di medicazione1. Per il servizio di prima assistenza medica al personale l'Amministrazione individua, presso la sede della Giunta, una camera di medicazione adeguatamente attrezzata stabilendo, altresì, i necessari rapporti con i servizi sanitari esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. |
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Art. 403 - Assistenza1. L'amministrazione, qualora si avvalga del dopolavoro per le attività di assistenza di seguito elencate, provvede ad erogare allo stesso, nell'ammontare annualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione, e sulla base di specifico programma predisposto dal consiglio direttivo di tale organis |
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Art. 404 - Mensa1. L'amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni, istituisce in appositi e idonei locali servizi di mensa per il personale dipendente che presta servizio presso le strutture della Giunta secondo i criteri e le modalità defini |
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Art. 405 - Bar e spaccioAbrogato
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Art. 406 - Parcheggi interni1. Al fine di garantire condizioni di funzionalità e sicurezza, la circolazione e la sosta degli autoveicoli nei parcheggi interni alle sedi delle str |
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Sezione II - Fornitura ed uso del vestiario al personale |
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Art. 407 - Oggetto1. Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano la fornitura e l'uso del vestiario e l'equipaggiamento del personale che presta servizio p |
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Art. 408 - Periodicità e tipologia delle forniture1. La periodicità delle forniture dei capi di vestiario è basata sul principio del loro consumo nel presupposto di un uso razionale degli stessi ed avviene, di norma, ogni due anni, nei limiti, comunque, delle disponibilità di bilancio. 2. L'assegnazione di vestiario non costituisce, in alcun modo, una integrazione del trattamento economico ed ha luogo a favore del seguente personale: a) portieri, custodi e commessi di anticamera; |
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Art. 409 - Uso del vestiario1. I capi di vestiario di cui all'articolo 408 si intendono dati in uso al personale, restando gli stessi di proprietà dell'amministrazione regionale. 2. In caso di trasferimento o di cessazione del rapporto di |
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Art. 410 - Cura e manutenzione del vestiario1. È dovere del personale interessato mantenere e curare in maniera appropriata il vestiario assegnato. |
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Art. 411 - Assegnazione del vestiario1. L'assegnazione dei capi di vestiario viene effettuata, di norma, alle scadenze previste dalle presenti disposizioni, a cura della struttura competente alla |
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Art. 412 - Vestiario dismesso1. Il vestiario dismesso dal personale assegnatario e riconsegnato all'amministrazione viene ceduto gratuitamente alla Croce rossa italiana, per le fin |
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TITOLO IX - Tutele e garanzie |
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Capo I - Disciplina delle relazioni sindacali |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 413 - Obiettivi e finalità1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli tra amministrazione ed organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia, l'efficienza, la tempestività e l'economicità dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al riconoscimento de |
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Art. 414 - Sistema di relazioni sindacali1. Il sistema delle relazioni sindacali, sulla base di quanto stabilito nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi di riferimento, prevede: |
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Art. 415 - Vincoli normativi relativi alla contrattazione collettiva decentrata integrativaAbrogato
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Art. 416 - Vincoli organizzativi relativi alla contrattazione collettiva decentrata integrativaAbrogato
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Art. 417 - Procedure di conciliazione e interpretazione autentica del contratto decentratoAbrogato
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Art. 418 - InformazioneAbrogato
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Art. 419 - ConcertazioneAbrogato
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Art. 420 - ConsultazioneAbrogato
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Art. 421 - Delegazioni trattanti a livello unico aziendale1. Ai fini della contrattazione integrativa aziendale unica, l'amministrazione regionale: a) individua, con deliberazione della Giunta, i soggetti che fanno parte della delegazione di parte pubblica, tra cui il presidente; |
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Art. 422 - Delegazione trattante a livello di segreteria generale del Consiglio regionale1. La delegazione trattante a livello di segreteria generale del Consiglio è composta: a) per la pa |
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Art. 423 - Delegazioni trattanti a livello dipartimentale1. Le delegazioni trattanti a livello dipartimentale sono così composte: a) parte pubblica: |
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Art. 424 - Forme di partecipazione sindacali1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono |
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Art. 425 - Adempimenti dell'amministrazione1. L'amministrazione regionale trasmette alle organizzazioni sindacali rappresentative atti e documenti che siano oggetto di intesa, di informazione preventiva, di concertazione e di consultazione e a |
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Sezione II - Diritti e prerogative sindacali |
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Art. 426 - Tutela della libertà sindacale1. La tutela della libertà e dignità dei dipendenti della Regione, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, è regol |
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Art. 427 - Tutela del dirigente sindacale1. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti. |
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Art. 428 - Contributi sindacali1. Il personale regionale ha facoltà di rilasciare delega a favore della organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. 2. La delega è |
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Art. 429 - Contingente e modalità di ripartizione e utilizzazione dei permessi sindacali1. Il contingente e la fruibilità dei permessi sindacali sono definiti dai contratti collettivi nazionali quadro vigenti in materia e si riferiscono ai dirigenti o dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella loro qualità di dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative. 2. Ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è esp |
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Art. 430 - Titolarità in tema di permessi sindacali non retribuiti1. I dirigenti sindacali che hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di |
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Art. 431 - Distacchi sindacali1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacal |
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Art. 432 - Diritto di assemblea1. Fatta salva la competenza del contratto collettivo di comparto a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro i dipendenti regionali hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. |
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Art. 433 - Diritto di affissione1. I soggetti sindacali rappresentativi hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi acces |
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Art. 434 - Locali1. L'amministrazione regionale pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti sindacali rappresentativi l'uso continuativo di un idon |
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Art. 435 - Adempimenti1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'amministrazione, tramite la struttura competente in materia di relazioni sindacali adempie agli obblighi previsti dall'articolo 50 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in tema di trasmissione dei dati ivi previsti al Dipartimento del |
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Art. 436 - Trattenute per scioperi brevi1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'ast |
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Art. 437 - Patronato sindacale1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle |
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Capo II - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni |
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Art. 438 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano il funz |
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Art. 439 - Composizione1. Le/I componenti del CUG sono nominate/i con determinazione del Direttore regionale competente in materia di personale tra i soggetti che abbiano maturato esperienza ed acquisito professionalità nelle materie concernenti le pari opportunità, il "mobbing" ed il contrasto alle discriminazioni. Il Comitato è composto: a) dalla/dal presidente, scelta/o tra le/ |
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Art. 440 - Durata1. Il comitato resta in carica per un quadriennio dalla data di nomina, salvo revoca da parte dei designatari. Il comitato uscente, comunque, rimane in |
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Art. 441 - Compiti1. Il Comitato, svolge compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito della tutela delle pari opportunità, del benessere lavorativo. In particolare il Comitato svolge i seguenti compiti: a) effettua, con specifico riferimento alla realtà regionale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell'unione europea; N211 b) individua i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini ed, in generale, la pari dignità delle persone nei luoghi di lavoro e promuove la diffusione di elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità, anche in collaborazione con l'ufficio della/del Consigliera/e di parità regionale di cui all'articolo 446-bis; |
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Art. 442 - Diritto all'informazione1. L'amministrazione regionale assicura al CUG l'informazione preventiva degli argomenti oggetto della contrattazione decentrata e la trasmissione tempestiva dei documenti preparatori. Essa è tenuta a concedere l'audizione al CUG quando questo ne faccia richiesta. |
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Art. 443 - Funzionamento1. L'amministrazione assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del comitato. 2. Il funzionamento del CUG, ivi comprese le modalità di convocazione ordinaria e straordinaria dello stesso, è disciplinato da un apposito regolamento interno. N222 |
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Art. 443-bis - Informazione e formazione1. La struttura del datore di lavoro, nell'ambito delle competenze attribuite in materia di formazione del personale, assume iniziative e programma int |
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Art. 444-bis - Collaborazione con altri organismi1. Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato si avvale della collaborazione di altri organismi, secondo le modalità indicate dalla Direttiva dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le pari opportunità del 4 marzo 2011 concernente le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", ed in particolare collabora con: a) la/il Consigliera/e nazionale |
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Art. 445 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste da disposizioni vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto: |
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Art. 446 - Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali, le discriminazioni, le violenze morali, psicologiche, il mobbing e lo straining nell’ambito dell’attività lavorativa |
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Art. 446-ter - (Rete del benessere organizzativo)1. La rete del benessere organizzativo è costituita dall’insieme delle figure preposte a favorire e a promuovere il benessere organizzativo e a migliorare il clima e la qualità della convivenza nell’ambito lavorativo. 2. Oltre alle figure istituzionali di cui all� |
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Capo III - Misure contro il fenomeno del mobbing |
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Art. 447 - FinalitàAbrogato
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Art. 448 - Definizione del mobbingAbrogato
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Art. 449 - InformazioneAbrogato
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Art. 450 - Centro anti-mobbingAbrogato
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Art. 451 - Provvedimenti disciplinariAbrogato
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Capo IV - Accesso civico, accesso generalizzato e accesso ai documenti amministrativi |
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Sezione I - Accesso civico e generalizzato |
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Art. 452 - Oggetto1. Le disposizioni cui al presente capo disciplinano i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio del diritto d'accesso nelle sue varie forme: - l'accesso civico che sancisce il diritto d |
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Art. 453 - Istanza di accesso civico e generalizzato1. L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82/2005, recante il "Codice dell'amministrazione digitale". La richiesta, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Non sono ammissibili istanze generiche che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso. L'istanza può essere presentata an |
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Art. 454 - Responsabili del procedimento di accesso civico e generalizzato1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i Dirigenti dell'amministrazione controllano ed assicurano la regolare attu |
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Art. 455 - Soggetti controinteressati1. La struttura competente per l'istruttoria della richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta stessa, con ogni mezzo idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione. 2. I soggetti controi |
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Art. 456 - Termini del procedimento1. Il procedimento di accesso civico e generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati nei dieci giorni dalla ricezione della stessa per consent |
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Art. 457 - Eccezioni assolute all'accesso generalizzato1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all' |
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Art. 458 - Eccezioni relative all'accesso generalizzato1. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti: a) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto: - gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali; - i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amminis |
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Art. 459 - Tutele1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 456, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. N59 |
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Sezione II - Accesso ai documenti amministrativi |
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Art. 460 - Titolarità della domanda di accesso ai documenti amministrativi1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, è riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento del quale si richiede l'accesso. 2. II diritto di accesso si intende realizzato attraverso la pubblicazione, l'esame, l'estrazione di copia o alt |
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Art. 461 - Esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi1. Il diritto di accesso si esercita con le modalità indicate dall'art. 460, comma 2, secondo quanto precisato negli articoli seguenti. 2. Fatte salve le eccezioni di cui all'art. 466 l'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento. 3. Nel caso in cui l'interessato richieda documenti connessi ai sensi del precedente comma 2, i termini del procedimento di cui all |
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Art. 462 - Responsabile del procedimento e compiti dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente della struttura competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente, ovvero altro dipendente da questi designato. 2. Per tutti i procedimenti di accesso che possano esaurirsi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, responsabile è il dirigente dell'ufficio stesso, ovvero altro dipendente da questi designato. |
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Art. 463 - Termini1. Il termine ordinario per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, che decorrono dalla data di presentazione della richiesta. |
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Art. 464 - Accesso informale1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di cui al precedente art. 462 che, qu |
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Art. 465 - Procedimento di accesso formale1. Qualora la struttura competente non possa soddisfare immediatamente la richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in ordine alle informazioni e alle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare istanza formale. L'interessato può sempre presentare richiesta formale di accesso ai documenti. 2. La richiesta formale è reda |
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Art. 466 - Casi di esclusione1. Il diritto di accesso è escluso, senza limiti di tempo, per i documenti amministrativi coperti dal segreto di Stato, ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, o la cui esclusione sia prevista da altre disposizioni di legge. Sono esclusi, in particolare, i seguenti atti: a) progetti e cartografie di aziende a rischio di incidente rilevante; b) denunce, esposti, verbali di accertamento relativi a violazioni e infrazioni soggette a comunicazioni di notizie di reato all'autorità giudiziaria, se e in quanto coperti dalla segretezza delle indagini; c) atti relativi a procedimenti disciplinari nei confronti del personale regionale e degli enti d |
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Art. 467 - Differimento e diniego della richiesta di accesso1. Il Responsabile del procedimento può differire l'accesso nei seguenti casi: a) per la salvaguardia di motivate esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione a documenti la cui conoscenza possa comprome |
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Art. 468 - Tariffe e modalità di pagamento1. L'esame dei documenti è gratuito, fatta salva la corresponsione dei costi di ricerca e visura come determinati nell'allegato "V". |
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Art. 469 - Accesso da parte di soggetti pubblici1. I soggetti pubblici possono acquisire le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni istituzionali o la cui comunicazione sia prevista |
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Art. 470 - Ricorsi e reclami1. In caso di diniego, esplicito o per decorso del termine, o di differimento del diritto di accesso, il richiedente può, entro trenta giorni, presentare ricorso al Tribunale Ammin |
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Capo V - Trattamento dei dati personali e banche dati |
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Art. 473 - Trattamento dei dati personali1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’amministrazione secondo le norme contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone f |
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Art. 474 - Disciplina organizzativa delle competenze e delle responsabilità in materia di trattamento dei dati personali1. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4, n. 7), e dell’art. 24 del RGPD, è la Giunta regionale, cui spettano tutte le attività demandate al titolare dal RGPD e, in particolare, l’adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire, nonché a consentire di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al RGPD. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 30 del RGPD, mediante i soggetti designati di cui al comma 3, tiene e aggiorna il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, secondo il modello di cui all’allegato “II”. 2. I responsabili del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 4, n. 8), e all’articolo 28 del RGPD sono individuati nella persona fisica o giuridica, nell’autorità pubblica, nel servizio o altro organismo, ai quali è affidato il trattamento dei dati personali di competenza regionale dal titolare del trattamento, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Il titolare del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, secondo lo schema “G” dell’allegato “NN”, disciplina i trattamenti affidati al responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto dall’articolo 28, paragrafo 3, del RGPD e in coerenza con le indicazioni del Data Protection Officer (D |
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Art. 474-bis - Competenze della Giunta regionale in qualità di titolare del trattamento dei dati personali |
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Art. 474-ter - Competenze dei soggetti designati1. Ai soggetti designati di cui all’articolo 474, comma 3, sono conferiti i seguenti compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali: a) verificare la legittimità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento, siano essi di titolarità della Giunta regionale o in contitolarità con altri enti; b) disporre, in conseguenza alla verifica di cui alla lettera a), le modifiche necessarie al trattamento affinché lo stesso sia conforme alla normativa vigente, ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa; c) richiamare obbligatoriamente, nella definizione delle attività di trattamento oltre che nella definizione dei requisiti dei sistemi informatici di supporto, quanto previsto dalle politiche per la sicurezza del trattamento e per lo sviluppo sicuro delle applicazioni software, in modo da dimostrare di aver ottemperato a quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del RGPD; d) tenere costantemente aggiornato il registro delle attività di trattamento per la struttura di competenza qualora la Giunta regionale operi in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del RGPD, nonché tenere aggiornato il registro delle attività relative ai trattamenti svolti per conto di altri titolari nel caso in cui operi in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dall'articolo 30, paragrafo 2, del RGPD; N350 e) predisporre le informative e la modulistica per la raccolta dei consensi, ove previsto dalla normativa vigente, relative al trattamento dei dati personali nel rispetto degli articoli 13 e 14 del RGPD; N350 f) individuare e nominare i referenti privacy e i soggetti incaricati a compiere operazio |
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Art. 474-quater - Competenze dei referenti privacy1. I soggetti designati di cui all’articolo 474, comma 3, individuano con atto di organizzazione nell’ambito dalla propria struttura, tra i soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 474, comma 5, un referente privacy, per il necessario supporto nello svolgimento dei compiti e funzioni conferiti in materia di trattamento dei dati personali, in modo da garantire un presidio per gli adempimenti continuativi, lo studio e l’approfondimento degli aspetti normativi, organizzativi e procedurali nonché il costante coordinamento c |
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Art. 474-quinquies - Soggetti incaricati1. La Giunta regionale, in qualità di titolare del trattamento e i soggetti designati di cui al comma 3 autorizzano, ai sensi degli articoli 28, paragrafo 3, lettera b), 29 e 32, paragrafo 4, del RGPD nonché dell'articolo 2-quaterdecies, comma 2, del d.l |
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Art. 474-sexies - Competenze del DPO1. Il DPO, designato ai sensi dell’articolo 474, comma 4, in conformità agli articoli 37 e seguenti del RGPD, svolge i seguenti compiti e funzioni: a) informa e fornisce consulenza alla Giunta regionale e alle altre strutture regionali in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; b) sorveglia l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle modalità e procedure definite dall’amministrazione per l’assegnazione e l’utilizzo delle dotazioni ICT per il pe |
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Art. 474-septies - (Pareri del DPO)1. Il DPO esprime parere obbligatorio al Titolare o ai designati in ordine alla legittimità e alla correttezza dei trattamenti di dati personali in relazione alle seguenti questioni: a) individuazione delle misure che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali che la struttura regionale intende adottare ai fini della tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo regionale, anche a seguito di incidenti di sicurezza o analisi dei rischi; |
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Art. 474-octies - Collaborazioni per l’accesso civico1. Il DPO, oltre ad e |
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Art. 474-nonies - Amministratori di sistema1. L’amministratore di sistema è individuato dai soggetti designati di cui all’articolo 474, comma 3, tra i soggetti della |
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Art. 476 - Struttura regionale per i sistemi informativi - ICT1. La struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, di seguito struttura ICT, svolge un ruolo di supporto al titolare del trattamento, ai soggetti designati e al DPO in tema di risorse strumentali e di competenze. 2. La struttura ICT, in materia di gestione della sicurezza delle informazioni, svolge le seguenti funzioni: |
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Art. 476-bis - Diritti degli interessati |
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Art. 476-ter - Adempimenti in materia di privacy. Adozione di schemi tipo |
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Art. 476-quater - (Procedura di gestione della violazione del dato personale "Data Breach)" |
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Art. 477 - Titolari e responsabili delle banche dati1. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee è la Regione Lazio. I compiti previsti in capo al titolare dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono affidati al direttore del Dipartimento "Istituzionale" il quale si avvale di una spec |
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Art. 478 - Compiti del titolareAbrogato
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Art. 479 - Compiti del responsabileAbrogato
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Art. 480 - Incaricati del trattamentoAbrogato
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Art. 481 - Trattamento dei datiAbrogato
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Art. 482 - Utilizzo interno dei datiAbrogato
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Art. 483 - Utilizzo esterno dei datiAbrogato
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Art. 484 - Affidamento all'esterno di servizi che implicano il trattamento dei datiAbrogato
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Art. 485 - Utilizzo dei dati da parte degli amministratori regionaliAbrogato
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Art. 486 - Disciplina sul trattamento dei dati sensibiliAbrogato
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Art. 487 - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblicoAbrogato
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Art. 488 - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo. Rapporti con il GaranteAbrogato
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Art. 489 - Individuazione delle tipologie di dati sensibili e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal GaranteAbrogato
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Art. 490 - Trattamento dei dati personali sensibiliAbrogato
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Art. 491 - InformazioneAbrogato
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Art. 492 - Diritti dell'interessatoAbrogato
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Art. 493 - ConsensoAbrogato
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Art. 494 - Rapporti con il GaranteAbrogato
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Art. 495 - Protocollo d'intesaAbrogato
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Art. 496 - Amministratore di sistemaAbrogato
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Art. 497 - Misure di sicurezzaAbrogato
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Art. 498 - Documento programmatico sulla sicurezzaAbrogato
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TITOLO X - Disposizioni diverse |
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Capo I - Approvvigionamento di beni e servizi e disciplina del servizio di autoparco |
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Art. 498-bis - Razionalizzazione degli acquisti di beni, servizi e lavori1. La Regione, ai fini del contenimento della spesa pubblica, dell'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario e per garantire l'efficace applicazione delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, persegue la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e lavori da parte: a) delle strutture della Giunta regionale, degli enti dipendenti e delle società in house; b) degli enti del servizio sanitario regionale; c) degli enti locali e delle loro forme associative, nonché delle altre amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio regionale. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi agisce, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 |
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Art. 498-ter - (Modalità per l'acquisizione di beni, servizi e lavori)1. Per le finalità di cui all'articolo 498-bis, comma 1, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma aderiscono alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati dalla direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi ed utilizzano i sistemi dinamici di acquisizione ed il mercato elettronico regionale. 2. I soggetti di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 498-bis, possono aderire alle convenzioni e agli accordi quadro ed utilizzare i sistemi dinamici di acquisizione ed il mercato elettronico di cui al comma 1. 3. Compatibilmente con quanto previsto all'articolo 498-bis, la direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi può espletare le funzioni di centrale di committenza per conto delle strutture regionali e, previo specifico accordo, degli enti dipendenti e delle società in house, degli enti locali e delle loro forme associative, nonché di altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale. 4. I soggetti di cui alle l |
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Art. 498-quater - Attività di monitoraggio e controllo1. La direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi effettua, nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 498-bis, un costante monitoraggio sui livelli di adesione alle iniziative di acquisto regionali effettuando, laddove ritenuto necessario, verifiche sul rispetto da parte delle imprese aggiudicatarie d |
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Art. 498-quinquies - Implementazione di sistemi informativi1. La Regione assicura la massima trasparenza nella gestione delle procedure di gara ed un ampio scambio di informazioni con gli utenti interessati, garantendo una raccolta uniforme dei dati, nonché la pubblicazione di notizie relative all'attività della direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi. |
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Art. 499 - Istituzione dell'autoparco regionale e servizi di mobilità della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale1. È istituito presso la Regione l'autoparco regionale, di seguito denominato autoparco, che comprende tutti gli automezzi destinati ai servizi di mobilità degli uffici centrali e periferici, nonché degli organi della Giunta e del Consiglio regionale, per le rispettive finalità istituzionali. |
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Art. 500 - Determinazione consistenza dell'autoparco |
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Art. 501 - Assegnazione degli automezzi dell'autoparco regionale1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi, di seguito denominato direttore regionale competente, provvede, con propria determinazione, ad assegnare gli automezzi dell'autoparco, in uso esclusivo, a: a) il Presidente della Giunta; |
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Art. 502 - Utilizzo degli automezzi dell'autoparco1. Gli automezzi dell'autoparc |
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Art. 503 - Personale adibito alla conduzione dei mezzi regionali1. Alla conduzione degli automezzi dell'autoparco è adibito il personale di cui all'articolo 499, comma 5. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1 e numero 11 individuano, rispettivamente, il personale con mansioni di autista, e il personale con profilo professionale di autista da assegnare in via esclusiva alla conduzione degli automezzi |
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Art. 504 - Responsabilità per violazioni del Codice della strada1. Nel caso di violazioni del Codice della strada, le conseguenti responsabilità e sanzioni amministrative |
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Art. 505 - Gestione dell'autoparco1. La responsabilità della manutenzione e dell'amministrazione dei mezzi costituenti l'autoparco è affidata ad un dipendente della categoria D assegnato alla struttura di cui all'articolo 499, comma 2. N361 2. Alla fine di ogni trimestre il dipendente di cui al comma 1 redige una relazione con la statistica delle spese di consumo, di manutenzione e di riparazione di ogni singolo mezzo, indicando i |
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Art. 506 - Organizzazione dell'autoparco1. La gestione dell'autoparco, di norma, si svolge su 12 ore giornaliere per due turni di 6 ore, fissando l'orario di inizio alle ore 7,30 e l'orario di chiusura alle ore 19,30, fatte salve le inderogabili e |
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Art. 507 - MissioniAbrogato
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Art. 509 - Contrassegno1. I mezzi dell'autoparco di norma devono essere muniti di uno speciale contrassegno numerato progressivamente. |
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Art. 510 - Libretto auto1. Ogni mezzo dell'autoparco è dotato di un libretto di macchina sul quale vengono annotati: a) le caratteristiche del mezzo; |
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Art. 511 - Autorimessa1. Il direttore regionale competente individua, nell'ambito dell'edificio della sede di Via Cristoforo Colombo n. 212, i locali da adibire ad autorimes |
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Art. 512 - Personale addetto all'autorimessa regionale1. Il direttore regionale competente individua, con propria determinazione, i dipendenti incaricati della gestione dell'autorimessa qualificati per lo svolgimento di tale mansione. N370 |
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Art. 513 - Assicurazione1. Tutti i mezzi di proprietà della Regione devono essere coperti da assicurazione per i seguenti rischi: a) infortuni del conducente e delle persone trasportate; b) responsabilità civile verso terzi; |
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Art. 514 - Rifornimento del carburante e lubrificante. Pedaggi autostradali. Buoni taxi1. Il rifornimento di carburante è consentito presso le stazioni di servizio, di norma, a mezzo di carta carburante consegnata al conducente dal responsabile della struttura di cui all'art. 499, comma 2 o da un suo referente presso la competente articolazione organizzativa per la gestione |
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Art. 515 - Acquisto, permuta e alienazione degli automezzi1. Per l'acquisto, la permuta e l'alienazione dei mezzi regionali si applicano le vigenti disposizioni in materia. |
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Capo II - Gestione del patrimonio regionale |
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Sezione I - Tipologia e classificazione dei beni del demanio e del patrimonio |
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Art. 517 - Beni del demanio1. Il demanio regionale è costituito, ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 dai seguenti beni, se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo: a) le strade, le autostrade e le strade ferrate; |
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Art. 518 - Beni del patrimonio indisponibile e disponibile1. Il patrimonio indisponibile è costituito da: a) le acque minerali e termali; le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo; i beni mobili riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi |
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Art. 519 - Classificazione e destinazione dei beni1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate agli articoli 517 e 518 è disposta con provvedimento motivato della Giun |
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Art. 520 - Variazione di classificazione e di destinazione dei beni1. La classificazione e la destinazione di un bene possono essere modificate, con le stesse modalità di cui all'articolo 519, nel caso di variazione dei relativi presupposti. |
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Art. 521 - Passaggio dei beni da una categoria ad altra1. Il passaggio dei beni dalla categoria del demanio a quella del patrimonio e dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio dis |
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Sezione II - Amministrazione dei beni del demanio regionale |
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Art. 522 - Amministrazione1. Ferma restando la disciplina di settore relativa a specifici beni, all'amministrazione dei beni appartenenti al demanio regionale provvede, nel risp |
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Art. 523 - Utilizzazione1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialità, com |
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Art. 524 - Inalienabilità e diritti a favore di terzi1. I beni del demanio regionale sono in via di principio inalienabili e su di essi non possono essere costituiti diritti a favore di terzi. Possono essere autorizzate occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso dei beni del demanio purché sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio. L'autorizzazione è rilasciata con concessione amministrativa. 2. Al regime della inalienabilità dei beni demaniali è consentita deroga con le modalità ed i limiti di cui al D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283 e successive modificazioni. 3. L'atto d |
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Sezione III - Amministrazione dei beni del patrimonio indisponibile |
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Art. 526 - Amministrazione diretta e indiretta1. I beni del patrimonio indisponibile regionale sono amministrati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 522. 2. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente articolo 518, comma 1, possono essere messi a |
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Art. 527 - Utilizzazione1. I beni del patrimonio indisponibile regionale devono essere utilizzati in conformità alla loro destinazione. |
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Art. 528 - Diritti a favore di terzi1. Sui beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere costituiti diritti a favore di terzi, per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, purché con questa compatibili e tali da non pregiudicarne il contemporaneo p |
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Art. 529 - Controlli ed autotutela1. Nel caso di accertata violazione dell'utilizzazione del bene del patrimonio indisponibile, il direttore della direzione regionale competente, con pr |
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Art. 530 - Alienazioni1. I beni del patrimonio indisponibile regionale, sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali con le procedure dalle stesse previste. N336 2. Per i beni mobili riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, si applicano, ai fini s |
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Sezione IV - Amministrazione dei beni del patrimonio disponibile regionale |
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Art. 531 - Amministrazione diretta e condizione giuridicaAbrogato
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Art. 532 - Locazione, affitto, usoAbrogato
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Art. 533 - Gestione degli immobili1. La gestione di beni immobili della Regione può essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale, ad una società di gestione, da individua |
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Art. 534 - Alienazione dei beni immobiliAbrogato
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Art. 535 - PrelazioniAbrogato
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Art. 536 - Prezzo di stimaAbrogato
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Art. 537 - Avviso d'astaAbrogato
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Art. 538 - Partecipazione alla garaAbrogato
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Art. 539 - Svolgimento della gara e aggiudicazioneAbrogato
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Art. 540 - Alienazione a favore di enti pubblici1. Qualora all'acquisto di un bene immobile del patrimonio disponibile regionale sia interessato un ente pubblico il bene sia strettamente funzionale al perseguimento dei |
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Art. 541 - Alienazione e trasferimenti ex legge regionale n. 13/1984 e legge regionale n. 70/1989 e successive modificazioni1. Per quanto concerne il trasferimento agli enti locali e le alienazioni a privati dei beni immobili di provenienza ex O.N.C. sono fatte salve le disposizioni ed i diritti acquisiti a norma della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13, così come modificata dalla legge regionale 4 agosto 19 |
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Art. 542 - Acquisti, permute ed atti di liberalitàAbrogato
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Art. 543 - Locazioni passiveAbrogato
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Sezione V - Inventari |