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Regolam. R. Lazio 12/06/2018, n. 15

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.
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Art. 1 - (Modifiche all’articolo 553 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. All’articolo 553 ter del r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

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Art. 2 - (Modifiche all’articolo 553 quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. L’articolo 553 quater del r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Art. 553 quater - (Compensi professionali in caso di recupero delle spese legali a carico delle controparti)

1. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale svolgono la propria attività secondo i criteri di libertà, autonomia ed indipendenza propri della professione forense e sono iscritti all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati previsto dall’ordinamento della professione forense. Nello svolgimento dell’attività legale gli avvocati non sono ordinati gerarchicamente.

2. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale, che svolgono attività legale, hanno diritto alla corresponsione dei compensi professionali ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal presente articolo, nelle ipotesi di sentenze favorevoli alla Regione, per le quali ci sia stata rappresentanza in giudizio da parte dell’Avvocatura stessa, emanate a far data dal 1 gennaio 2015, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, una volta che le stesse siano state effettivamente recuperate.

3. L’avvocato coordinatore è escluso dalla ripartizione dei compensi professionali oggetto del presente regolamento. È ammesso alla ripartizione dei compensi professionali l’avvocato dell’Avvocatura regionale che sia temporaneamente incaricato di svolgere le funzioni di coordinamento delle attività legali, attribuite all’Avvocato coordinatore, nei casi di vacanza dell’incarico, assenza od impedimento.

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Art. 3 - (Inserimento dell’art. 553 quater 1) del r.r. 1/2002)

1. Dopo l’art. 553 quater del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:

“Articolo 553 quater 1) - (Compensi professionali in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite)

1. Gli avvocati dell’Avvocatura

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Art. 4 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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