Regolam. R. Lazio 17/06/2020, n. 14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Lazio 17/06/2020, n. 14

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.
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Art. 1 - Modifica dell'articolo 545 del Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 545 del Reg. re

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Art. 2 - Modifiche all'allegato "AA" del Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1

1. L'allegato "AA" del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dall'allegato "AA" al presente regol

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Art. 3 - Disposizioni transitorie

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del relativo responsabile, sono indi

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Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

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Allegato AA


"ALLEGATO AA (rif. art. 545) - MANUALE DI INVENTARIAZIONE DEI BENI MOBILI REGIONALI


Premessa

Il presente documento detta disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento degli inventari dei beni mobili in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Dette disposizioni si intendono riferite anche a talune categorie di immobilizzazioni immateriali specificate al punto 1.


1. Campo di applicazione

Sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente documento i beni mobili acquisiti e amministrati dalla Giunta regionale per il funzionamento delle proprie strutture.

I beni soggetti alle disposizioni contenute nel presente documento sono classificati nelle seguenti classi:

a) Mezzi di trasporto stradali

b) Mezzi di trasporto aerei

c) Mezzi di trasporto per vie d'acqua

d) Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

e) Mobili e arredi

f) Impianti e macchinari

g) Attrezzature

h) Macchine per ufficio

i) Hardware

j) Armi

k) Oggetti di valore

l) Altri beni materiali

m) Brevetti

n) Opere dell'ingegno e diritti d'autore

o) Sviluppo software e manutenzione evolutiva

p) Acquisto software

q) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

r) Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

s) Immobilizzazioni materiali in costruzione

t) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti - software.

Il materiale bibliografico, documentario e iconografico, è soggetto alle regole di catalogazione in uso nelle biblioteche, a cura dei consegnatari cui tale materiale è affidato.


2. Libro cespiti

I dati sui beni mobili sono registrati nell'apposito sistema informatico del libro cespiti.

Nel libro cespiti sono registrati tutti i beni strumentali acquisiti dalla Giunta regionale ed iscritti a bilancio negli appositi conti dello Stato Patrimoniale (immobilizzazioni materiali e immateriali) e quindi nel patrimonio della Giunta regionale, suddivisi per classe e per anno di acquisto.

Il libro cespiti riveste particolare importanza per la gestione amministrativo-contabile e tecnica del patrimonio aziendale in quanto contiene i dati e rileva tutte le movimentazioni dei beni a utilità pluriennale e quindi delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

L'iscrizione a cespite avviene al momento del passaggio del titolo di proprietà all'Amministrazione.

Il provvedimento con cui si dispone la liquidazione della spesa relativa ai cespiti deve riportare il numero di inventario e dare atto della avvenuta etichettatura fisica o virtuale.

Per una corretta imputazione contabile della spesa, gli atti amministrativi con cui si dispone l'acquisto, devono indicare anche il valore unitario di ogni singolo bene.

Il libro cespiti deve contenere, per lo meno, i seguenti elementi:

- il codice cespite;

- la classe di appartenenza del bene;

- la denominazione e la descrizione del bene;

- il valore;

- la data di acquisto o la data di acquisizione in proprietà;

- i riferimenti del fornitore con i dati del documento di acquisizione del bene;

- il consegnatario e il centro di costo di attribuzione e di ubicazione del bene;

- il coefficiente di ammortamento;

- la quota annuale di ammortamento;

- il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio;

- il valore residuo;

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