Per l'abrogazione del presente articolo, si veda l'art. 64, comma 1, del Regolam. R. 08/10/2004, n. 2.

Ai sensi dell'art. 65, comma 5-bis, del Regolam. R. 08/10/2004, n. 2, nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'art. 499 del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme relative all'autoparco contenute nel presente regolamento.

Dalla redazione