N328 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, del Regolam. R. 05/08/2020, n. 21 e, successivamente, abrogato dall’art. 11, comma 1, del Regolam. R. 16/11/2023, n. 11, così recitava:

“Art. 387-quater - (Composizione dell'elenco dei commissari di gara)

1. Alla sezione lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura è iscritto il personale in servizio presso la Giunta regionale indicato all'articolo 387-ter, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:

a) qualifica di dirigente ovvero qualifica di funzionario con anzianità di servizio di almeno cinque anni alle dipendenze dell'amministrazione regionale o di altra amministrazione aggiudicatrice;

b) assenza di sanzioni disciplinari comminate nell'ultimo triennio ovvero assenza di procedimenti disciplinari in corso, concernenti infrazioni per le quali è prevista una sanzione superiore al rimprovero verbale, nonché assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 50/2016;

c) esperienza nello svolgimento delle funzioni di commissario di gara, direttore dei lavori, responsabile unico del procedimento o di altre figure tecniche di supporto in procedure di gara per l'affidamento di lavori o servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura ovvero, in alternativa, percorso formativo specifico in materia di contrattualistica pubblica.

2. Alla sezione beni e servizi trasversali e di funzionamento è iscritto il personale in servizio presso la Giunta regionale di cui all'articolo 387-ter, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:

a) qualifica di dirigente ovvero qualifica di funzionario con anzianità di servizio alle dipendenze dell'amministrazione regionale o di altra amministrazione aggiudicatrice di almeno cinque anni;

b) assenza di sanzioni disciplinari comminate nell'ultimo triennio ovvero assenza di procedure disciplinari in corso, concernenti infrazioni per le quali è prevista una sanzione superiore al rimprovero verbale, nonché assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 77, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 50/2016;

c) esperienza nello svolgimento delle funzioni di commissario di gara, responsabile unico del procedimento, direttore dell'esecuzione del contratto o di altre figure tecniche di supporto in procedure di gara per l'acquisizione di servizi, forniture o lavori ovvero, in alternativa, percorso formativo specifico in materia di contrattualistica pubblica.

3. Alla sezione gare per il Servizio sanitario regionale è iscritto il personale della Giunta regionale di cui all'articolo 387-ter, comma 1, in servizio presso le strutture regionali competenti in materia di salute e inclusione sociale e presso la struttura regionale che espleta funzioni di centrale acquisti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. La struttura regionale competente in materia di gestione del personale provvede all'aggiornamento dell'elenco con frequenza semestrale.

5. La struttura regionale competente in materia di gestione del personale organizza periodicamente percorsi formativi specifici finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale in servizio ai sensi del comma 1.”

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