N301 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 11, comma 2-3, Regolam. R. 08/10/2004, n. 2 e, successivamente, abrogato dall'art. 11, del Regolam. R. 24/03/2006, n. 2, così recitava:

"Art. 25 Organizzazione delle strutture organizzative esterne.

1. Le strutture organizzative esterne di cui all'articolo 24 sono dotate di autonomia nella gestione dei servizi di competenza o delegati oltre che della funzione di rappresentanza istituzionale sul territorio. La struttura di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), opera nell'ambito di una funzione di raccordo di carattere specialistico-professionale esercitata dai dipartimenti e dalle direzioni regionali competenti per materia 176.

2. Il contingente di personale previsto per l'area "Relazioni con l'Unione europea" è determinato dalla direzione regionale "Attività della presidenza", così come l'organizzazione interna della struttura. L'individuazione e l'assegnazione del personale, in possesso di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, è effettuata con procedure definite in sede di contrattazione decentrata. Al personale assegnato all'area "Relazioni con l'Unione europea", che presta servizio presso la sede di Bruxelles, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 334 e 335.

3. Il contingente di personale previsto per le aree territoriali polifunzionali è determinato dal direttore regionale "Istituzionale ed enti locali", tenendo conto del personale assegnato alle strutture periferiche confluenti dalle rispettive direzioni regionali competenti per materia.

4. Ai dirigenti responsabili delle strutture territoriali polifunzionali sono attribuite, oltre le funzioni proprie di dirigente di area indicate nell'articolo 160, comma 1, anche le funzioni di rappresentanza della Regione sul territorio provinciale di riferimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 4-bis, della legge di organizzazione.

5. I direttori regionali, per le materie di rispettiva competenza, assicurano alle aree territoriali polifunzionali la collaborazione necessaria a consentire l'efficace funzionamento del sistema informativo territoriale provinciale.

5-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 5 è istituita la Conferenza territoriale provinciale, quale strumento funzionale di raccordo, presieduta dal dirigente dell'area territoriale polifunzionale della provincia. La Conferenza è convocata dal presidente ogni volta che reputi necessario il raccordo delle funzioni svolte dalle strutture regionali."

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