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Regolam. R. Lazio 16/03/2020, n. 9

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.
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Art. 1 - (Modifiche al Capo IV del Titolo VI del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1)

1. L’art. 181 del Capo IV del Titolo VI del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 181 - (Accesso alla dirigenza)

1. In attuazione dell’articolo 16 della legge di organizzazione, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 202 del presente regolamento regionale e fermi restando, relativamente alle modalità di accesso all’impiego regionale, i requisiti generali indicati dal punto 2 dell’Allegato “O”, la copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale nell’amministrazione regionale avviene esclusivamente mediante concorso per esami o per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

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Art. 2 - (Modifiche al Capo I del Titolo VII del r.r.1/2002)

1. Alla rubrica del Capo I del Titolo VII del r.r.1/2002 le parole “Dotazione organica e profili professionali” sono sostituite dalle seguenti: “Dotazione organica, profili professionali e reclutamento del personale”.

2. Al Capo I del Tit

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Art. 3 - (Abrogazioni)

1. Il Capo II del Titolo VII del

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Art. 4 - (Modifiche all’allegato “L” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

L’allegato “L” del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO “L” - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER L’ACCESSO ALLA DIRIGENZA

Punto 1 (Concorso per esami)

1. Il concorso per esami, al quale possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 181, comma 1, consiste in due prove scritte ed in una prova orale, sulle materie indicate nel bando di concorso:

a) le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un elaborato in una o più materie indicate nel bando di concorso ed è mirata ad accertare l’attitudine del candidato all’analisi e alla riflessione critica. La seconda prova scritta, che può essere anche a contenuto teorico - pratico, è mirata a verificare, oltre alla conoscenza di una o più materie indicate nel bando, anche l’attitudine del candidato alla soluzione di problematiche connesse all’attività dirigenziale;

b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell’ambito della prova orale è accertata, altresì, la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

2. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.

3. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale.


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Art. 5 - (Modifiche all’allegato “O” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. L’allegato “O” del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO “O” - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER L’ACCESSO ALLE CATEGORIE


PARTE I - (Modalità di accesso all’impiego regionale, requisiti generali, bando di concorso, svolgimento delle prove concorsuali, composizione delle commissioni esaminatrici e adempimenti delle stesse)


Punto 1 (Modalità di accesso)

1. In attuazione dell’articolo 5 della legge di organizzazione la copertura dei posti vacanti del personale non dirigenziale avviene, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 202 del regolamento regionale n. 1/2002, mediante:

a) concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale della categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;

b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai competenti uffici che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’offerta di lavoro;

c) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni.

2. Nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 202, comma 3 del r.r. 1/2002, sono definite le percentuali dei posti da ricoprire attraverso ogni singola procedura di cui al comma 1.

3. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

4. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 3 è reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.


Punto 2 (Requisiti generali)

1. Possono accedere all’impiego regionale i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. I cittadini degli stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, a tutti i posti dell’organico regionale a parità di requisiti, purché abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;

b) età non inferiore a 18 anni. Qualora la natura del servizio o oggettive necessità lo richiedano, l’amministrazione regionale può prevedere limiti massimi di età per la partecipazione al concorso da indicare nel bando;

c) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego regionale coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;

f) titolo di studio prescritto dal bando.

2. Per l’ammissione a particolari profili professionali di categoria l’amministrazione regionale può prescrivere ulteriori requisiti.

3. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e devono essere posseduti fino alla conclusione delle procedure concorsuali.


Punto 3 (Titoli di studio)

1. I titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno all’impiego regionale sono i seguenti:

a) categoria A: assolvimento dell’obbligo scolastico;

b) categoria B: licenza della scuola dell’obbligo;

c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore;

d) categoria D: laurea triennale, specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999. Se richiesta dal bando di concorso, la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.

2. Per licenza della scuola dell’obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all’entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (istituzione e ordinamento della scuola media statale).

3. I bandi di concorso per posti di profilo tecnico della categoria B, posizione economica B3, possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di esperienza professionale, l’ammissione di candidati che siano in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore e/o di specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso esperienze di lavoro.

4. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea sono ammessi ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Punto 4 (Bando di concorso)

1. Le procedure di reclutamento di cui al punto 1, comma 1, sono bandite con determinazione del direttore regionale competente in materia di personale.

2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali; il contenuto di quelle pratiche; la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali; i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all’impiego; i titoli culturali e professionali valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli, nel caso di concorso per titoli ed esami; i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio; i termini e le modalità della loro presentazione; le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

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Art. 6 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regi

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