Capo abrogato dal Regolam. R. 16/03/2020, n. 9.

Il Capo II del Titolo VII così recitava:

“Capo II - Reclutamento del personale

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 206 - Requisiti generali

1. Possono accedere all'impiego regionale i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, a tutti i posti dell'organico regionale a parità di requisiti, purché abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;

b) età non inferiore a 18 anni. Qualora la natura del servizio o oggettive necessità lo richiedano, l'amministrazione regionale può prevedere limiti massimi di età per la partecipazione al concorso da indicare nel bando;

c) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per motivi disciplinari, e coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

e) titolo di studio prescritto dal bando.

2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di categoria l'amministrazione regionale può prescrivere ulteriori requisiti.

3. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e devono essere posseduti fino alla conclusione delle procedure concorsuali.

 

Art. 207 - Titoli di studio

1. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale sono i seguenti:

a) categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico;

b) categoria B:

1) per i profili professionali collocati nella posizione giuridico-economica B1: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale, se richiesta;

2) per i profili professionali collocati nella posizione giuridico-economica B3: diploma di scuola secondaria superiore;

c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore;

d) categoria D:

1) per i profili professionali collocati nella posizione giuridico-economica D1: diploma di laurea;

2) per i profili professionali collocati nella posizione giuridico-economica D3: diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.

2. Per licenza della scuola dell'obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (istituzione e ordinamento della scuola media statale).

3. I bandi di concorso per posti di profilo tecnico della categoria B, posizione economica B3, possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di esperienza professionale, l'ammissione di candidati che siano in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore e di specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso esperienze di lavoro.

4. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea sono ammessi previo riconoscimento da parte della competente autorità statale.

 

Sezione II - Accesso dall'esterno

Art. 208 - Modalità di accesso

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge di organizzazione, la copertura dei posti vacanti del personale non dirigenziale avviene, sulla base della programmazione del fabbisogno di cui all'articolo 202, mediante:

a) concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale della categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;

b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;

c) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni.

2. Nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 202, comma 3, sono definite le percentuali dei posti da ricoprire attraverso ogni singola procedura di cui al comma 1.

3. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

4. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.

 

Art. 209 - Bando di concorso - Svolgimento delle prove concorsuali - Composizione delle commissioni esaminatrici - Adempimenti delle commissioni esaminatrici

1. Le disposizioni che disciplinano il bando di concorso, lo svolgimento delle prove concorsuali, la composizione delle commissioni esaminatrici e gli adempimenti delle stesse, sono indicate nell'allegato "O".

 

Art. 210 - Posti disponibili

1. Si considerano posti disponibili da ricoprire mediante selezione sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi; questi ultimi sono coperti al verificarsi delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.

 

Art. 211 - Validità delle graduatorie dei concorsi e conferimento dei posti disponibili agli idonei

1. Le graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 208, comma 1, lettera a), restano aperte per tre anni dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari categoria e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

2. Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nei termini di cui al comma 1, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

3. Le graduatorie possono essere, altresì, utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo determinato. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.

4. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria. L'eventuale modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è disciplinata dall'articolo 242.

 

Sezione III - Accesso dall'interno

Art. 212 - Programmazione dei posti vacanti

1. Con il piano annuale delle acquisizioni e dello sviluppo di professionalità, definito sulla base del piano triennale del fabbisogno di personale, l'amministrazione indica i posti vacanti nella dotazione organica che dovranno essere ricoperti mediante le procedure della progressione verticale interna, basate sull'accertamento della professionalità richiesta.

 

Art. 213 - Definizione di progressione verticale

1. Per progressione verticale nel sistema di classificazione vigente si intendono, sia i passaggi tra categorie diverse, sia i passaggi, all'interno della stessa categoria, tra profili professionali con diverso trattamento tabellare di ingresso (posizioni infracategoriali B3 e D3).

2. La progressione verticale comporta per il dipendente un passaggio di "carriera" con l'acquisizione di una posizione organizzativa ed un profilo professionale diverso da quello posseduto caratterizzato da maggiore complessità e ricchezza di contenuti.

 

Art. 214 - Procedure

Abrogato

 

Art. 215 - Requisiti

Abrogato

 

Art. 216 - Modalità di svolgimento delle selezioni

Abrogato

 

Art. 217 - Valutazione delle prove pratiche-attitudinali

Abrogato

 

Art. 218 - Valutazione del rendimento professionale

Abrogato

 

Art. 219 - Valutazione complessiva

Abrogato”.

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