Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, del Regolam. R. 31/03/2022, n. 3, così recitava:

"Art. 340 - Anticipazione del trattamento di fine servizio

1. Il personale regionale titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una sola anticipazione non superiore al 70% della quota regionale del trattamento previdenziale cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta medesima.

2. Le domande di anticipazione sono soddisfatte annualmente fino alla concorrenza dei limiti numerici di legge (10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti), seguendo l'ordine di presentazione delle domande.

3. Le domande di anticipazione per spese sanitarie ovvero per l'acquisto della prima casa, come previsto dall'articolo 341, conseguenti allo sfratto esecutivo non per morosità e convalidato dall'autorità giudiziaria, sono comunque soddisfatte anche qualora risulti esaurito il numero annuale di anticipazione concedibile.

4. Le domande prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione."

Dalla redazione