Articolo abrogato dal Regolam. R. 29/09/2020, n. 23.

L’articolo 19-bis così recitava:

“Art. 19-bis - Segretario generale

1. Il Segretario generale costituisce la struttura di vertice dell'amministrazione per lo svolgimento delle attività amministrative-gestionali e garantisce la conformità dell'azione amministrativa agli indirizzi formulati dagli organi di indirizzo politico.

2. Al Segretario generale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a-bis), sono attribuite le seguenti funzioni:

a) coordinare l'attività amministrativa curando il raccordo delle direzioni con gli assessorati di riferimento;

b) coordinare la pianificazione strategica, l'attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall'organo politico;

c) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza ed esercitare i relativi poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli delegati agli altri dirigenti;

d) dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e proporre l'adozione, nei confronti degli stessi, delle misure di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

e) istruire la procedura per il conferimento degli incarichi di direttore regionale, nonché per gli incarichi di dirigente delle strutture organizzative di base e delle loro eventuali articolazioni, affidati a soggetti esterni all'amministrazione regionale, secondo le modalità di cui all'allegato "H";

f) curare i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo politico;

g) emanare direttive ai direttori regionali, tenuto conto delle competenze delle direzioni, per l'istituzione delle strutture organizzative di base, indicandone le tipologie;

h) assicurare il supporto tecnico all'attività di indirizzo politico e di controllo nonché all'attività di alta amministrazione, relativa agli incarichi dirigenziali di particolare rilievo e responsabilità, svolte dagli organi di governo;

i) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonché il Consiglio regionale;

l) assistere il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico-istituzionali presenti sul territorio regionale, le formazioni economico-sociali e le confessioni religiose;

m) garantire il raccordo con le strutture organizzative, di cui all'articolo 17 mediante la convocazione della Conferenza interdirezionale;

n) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente e la Giunta nell'attività di relazione nazionale ed internazionale;

o) fornire assistenza alle attività della Giunta;

p) partecipare alla Conferenza di coordinamento;

q) coordinare le strutture sottordinate;

r) curare il ciclo della gestione delle prestazioni e dei risultati di cui alla legge regionale 16 marzo 2011, n. 1;

s) garantire il regolare svolgimento delle funzioni di competenza dell'Autorità di Audit dei programmi FESR e FSE cofinanziati dall'Unione europea per le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, ai sensi dei regolamenti comunitari vigenti;

t) promuovere i processi di innovazione e l'attuazione delle politiche di semplificazione normativa e amministrativa;

u) curare gli adempimenti connessi allo svolgimento della conferenza di servizi interna nonché alla partecipazione della Regione Lazio alle conferenze di servizi;

v) attua le politiche di genere, promuove la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità.

3. Il Segretario generale si avvale di una segreteria, coordinata da un responsabile, individuato nell’ambito della dotazione organica tra il personale assegnato alla struttura, il cui contingente di personale è stabilito nel limite di sei unità, ed ulteriori quattro unità che possono essere temporaneamente assegnate a diverse Segreterie delle Direzioni regionali in ragione di specifici progetti o particolari esigenze che determinano carichi di lavoro aggiuntivi. Al fine dello svolgimento ottimale delle proprie funzioni e previa direttiva della Giunta regionale, il Segretario generale istituisce articolazioni organizzative di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c), d-bis) ed e), nonché posizioni dirigenziali individuali previste al comma 2 del medesimo articolo.

4. Il Segretario generale, con proprio atto di organizzazione, ripartisce ed assegna alla propria struttura il personale, avvalendosi della collaborazione della direzione regionale competente in materia di gestione delle risorse umane.

5. Il Segretario generale opera sulla base degli indirizzi e delle direttive impartiti dagli organi di governo. I responsabili delle strutture sottoordinate al Segretario generale operano su direttiva dello stesso.

6. Il Segretario generale dispone delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della struttura e per lo svolgimento della relativa attività.

6-bis. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Segretario generale è coadiuvato da un massimo di due vice Segretari individuati tra i direttori regionali, unitamente agli ambiti di materie di rispettiva competenza, con deliberazione della giunta regionale su proposta del Segretario generale medesimo. La deliberazione della giunta regionale individua altresì, tra gli stessi, il vice segretario con funzioni vicarie nelle ipotesi di cui all’articolo 164, comma 01.”

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