Regolam. R. Lazio 12/06/2018, n. 15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NR39372

Regolam. R. Lazio 12/06/2018, n. 15

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.
Scarica il pdf completo
4764080 4765614
Art. 1 - (Modifiche all’articolo 553 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. All’articolo 553 ter del r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4764080 4765615
Art. 2 - (Modifiche all’articolo 553 quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. L’articolo 553 quater del r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Art. 553 quater - (Compensi professionali in caso di recupero delle spese legali a carico delle controparti)

1. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale svolgono la propria attività secondo i criteri di libertà, autonomia ed indipendenza propri della professione forense e sono iscritti all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati previsto dall’ordinamento della professione forense. Nello svolgimento dell’attività legale gli avvocati non sono ordinati gerarchicamente.

2. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale, che svolgono attività legale, hanno diritto alla corresponsione dei compensi professionali ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal presente articolo, nelle ipotesi di sentenze favorevoli alla Regione, per le quali ci sia stata rappresentanza in giudizio da parte dell’Avvocatura stessa, emanate a far data dal 1 gennaio 2015, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, una volta che le stesse siano state effettivamente recuperate.

3. L’avvocato coordinatore è escluso dalla ripartizione dei compensi professionali oggetto del presente regolamento. È ammesso alla ripartizione dei compensi professionali l’avvocato dell’Avvocatura regionale che sia temporaneamente incaricato di svolgere le funzioni di coordinamento delle attività legali, attribuite all’Avvocato coordinatore, nei casi di vacanza dell’incarico, assenza od impedimento.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4764080 4765616
Art. 3 - (Inserimento dell’art. 553 quater 1) del r.r. 1/2002)

1. Dopo l’art. 553 quater del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:

“Articolo 553 quater 1) - (Compensi professionali in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite)

1. Gli avvocati dell’Avvocatura

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4764080 4765617
Art. 4 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Pubblica Amministrazione
  • Procedimenti amministrativi
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili

La certificazione di agibilità degli edifici

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia
  • Pubblica Amministrazione
  • Appalti e contratti pubblici

Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (CAM)

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Locali di pubblico spettacolo
  • Procedimenti amministrativi
  • Pubblica Amministrazione
  • Prevenzione Incendi

La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Demanio
  • Pubblica Amministrazione
  • Demanio idrico
  • Acque
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Concessioni demaniali marittime, canoni aggiornati, proroghe e scadenze

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Pubblica Amministrazione
  • Procedimenti amministrativi
  • Enti locali

Norme di trasparenza e anticorruzione per Ordini e Collegi professionali

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Rosalisa Lancia