Lettera soppressa dal Regolam. R. 29/09/2020, n. 23.

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 160 così recitava:

“a) direttore di Dipartimento:

Il direttore di Dipartimento, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dagli organi di governo, svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle direzioni regionali ed esercita, altresì, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. In particolare:

1) formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo, nelle materie di sua competenza;

2) si raccorda con gli assessori di riferimento per quanto concerne le materie oggetto di specifica delega politica in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi di governo;

3) cura la pianificazione strategica, l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall'organo politico; attribuiscono ai dirigenti sottordinati gli incarichi e le relative responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire attribuendo le relative risorse umane finanziarie e materiali;

4) cura la gestione del cambiamento organizzativo, l'auditing interno ed il controllo di qualità;

5) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, secondo la tipologia definita dal Titolo V, Capo II, Sezione I, ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri dirigenti;

6) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti degli stessi delle misure di cui agli articoli 185 e 189;

7) conferisce gli incarichi dirigenziali delle aree, degli uffici nonché quelli inerenti alle posizioni dirigenziali individuali o di staff delle strutture direzionali dipartimentali; conferisce, altresì, gli incarichi di responsabilità dei servizi;

8) promuove i giudizi attivi ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati; N8

9) richiede direttamente pareri agli organi esterni all'amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 4 comma 1 lettera f) della legge di organizzazione;

10) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, ivi comprese le denunce all'INAIL per gli infortuni sul lavoro occorsi al personale dipendente.

11) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti sottordinati;

12) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea ed organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo politico sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo.

Gli atti ed i provvedimenti adottati dai direttori dei dipartimenti non sono suscettibili di ricorso gerarchico.”

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