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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 08/03/2000, n. 53
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- D. Leg.vo 30/06/2022, n. 105
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- L. 04/11/2010, n. 183
- L. 18/06/2009, n. 69
- D.L. 29/11/2008, n. 185 (L. 28/01/2009, n. 2)
- L. 27/12/2006, n. 296
- L. 16/01/2003, n. 3
- D. Leg.vo 26/03/2001, n. 151
- L. 23/12/2000, n. 388
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Capo I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1. - (Finalità)1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante: |
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Art. 2. - (Campagne informative)1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, d |
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Capo II - CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI |
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Art. 3. - (Congedi dei genitori)1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.". 2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente: “Art. 7.- 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi |
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Art. 4. - (Congedi per eventi e cause particolari)1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. |
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Art. 5. - (Congedi per la formazione)1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per |
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Art. 6. - (Congedi per la formazione continua)1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell' |
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Art. 7. - (Anticipazione del trattamento di fine rapporto)1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma |
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Art. 8. - (Prolungamento dell'età pensionabile)1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corr |
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Capo III - FLESSIBILITÀ DI ORARIO |
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Art. 9. - (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro)1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all’ articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie lo |
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Capo IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ |
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Art. 10. - (Sostituzione di lavoratori in astensione) |
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Art. 11. - (Parti prematuri)1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
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Art. 12. - (Flessibilità dell'astensione obbligatoria)1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente: |
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Art. 13. - (Astensione dal lavoro del padre lavoratore)1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti: "Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono |
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Art. 14. - (Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri) |
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Art. 15. - (Testo unico)1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti pr |
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Art. 16. - (Statistiche ufficiali sui tempi di vita)1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attra |
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Art. 17. - (Disposizioni diverse)1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espre |
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Art. 18. - (Disposizioni in materia di recesso) |
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Capo V - MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 |
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Art. 19. - (Permessi per l'assistenza a portatori di handicap) |
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Art. 20. - (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap)1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio |
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Capo VI - NORME FINANZIARIE |
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Art. 21. - (Copertura finanziaria)1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno |
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Capo VII - TEMPI DELLE CITTÀ |
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Art. 22. - (Compiti delle regioni)1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidariet |
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Art. 24. - (Piano territoriale degli orari)1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato "piano", realizza le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento. 2. I comuni con popolazione supe |
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Art. 25. - (Tavolo di concertazione)1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano: a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2; b) il prefetto o un suo rappresentante; |
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Art. 26. - (Orari della pubblica amministrazione)1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavora |
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Art. 27. - (Banche dei tempi)1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunit |
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Art. 28. - (Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città)1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità. |
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