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Regolam. R. Lazio 19/03/2021, n. 4

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.
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Art. 1 - (Modifica all’articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. All’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1:

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Art. 2 - (Modifica all’articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 3 - (Modifica all’articolo 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. Al comma 2 dell’articolo 10 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “nonché quelli rel

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Art. 4 - (Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. All’articolo 11 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 5 - (Modifica all’articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: «in dici

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Art. 6 - (Modifica all’articolo 19 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. Il comma 1 dell’articolo 19 ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“1. Il Direttore della Direzione generale assicura la rispondenza complessiva dell’attività delle direzioni regionali agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di governo e il coordinamento dell’azione amministrativa, delle attività e degli uffici. Il Direttore generale, in particolare:

a) assicura il supporto tecnico all’attività di indirizzo e controllo della Giunta, ivi compresa la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali alle direzioni regionali, garantendo l’efficace e corretta attuazione del ciclo d

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Art. 7 - (Modifica all’articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. Al comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) le paro

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Art. 8 - (Modifica all’articolo 61 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 61 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituita dalla s

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Art. 9 - (Modifiche all’articolo 63 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. All’articolo 63 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’alinea del comma 2 è sostituita dalla seguente: “2. I decreti sono redatti secondo lo

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Art. 10 - (Modifiche all’articolo 65 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. All’articolo 65 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a)

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Art. 11 - (Modifiche all’articolo 67 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. All’articolo 67 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente

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Art. 12 - (Modifiche all’articolo 86 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. All’articolo 86 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 13 - (Modifiche all’articolo 87 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. Al comma 1 dell’articolo 87 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “è indetta dalla s

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Art. 14 - (Modifiche all’articolo 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. Al comma 1 dell’articolo 88 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “alla struttura del rappr

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Art. 15 - (Modifica all’articolo 181 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

1. Il comma 2 dell’art. 181 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

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Art. 16 - (Modifica all’allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. Al paragrafo A dell’allegato A del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1:

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Art. 17 - (Modifiche all’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)

1. All’allegato B del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel paragrafo “Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi”:

1) nella rubrica le parole: “, personale e sistemi informativi” sono sostituite dalle seguenti: “e personale”;

2) nella declaratoria delle funzioni le parole: “Provvede, in raccordo con la direzione regionale Centrale acquisti, alla rilevazione dei fabbisogni informativi ed infrastrutturali di rete delle strutture interne alla Regione, pianificando di conseguenza lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR).” sono soppresse;

3) nella declaratoria delle funzioni dopo le parole: “un idoneo sistema informativo-informatico.” sono inserite le seguenti: “Promuove l’amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme di collaborazione tra l’amministrazione regionale, gli enti locali e i cittadini attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi, dandone massima diffusione e pubblicità.”;

b) nel paragrafo “Direzione regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca”:

1) nella rubrica è aggiunta, in fine, la seguente parola: “, foreste”;

2) nella declaratoria delle funzioni sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Cura la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso l’utilizzazione accorta e razionale e la valorizzazione delle risorse forestali. Ai sensi del

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Art. 18 - (Modifiche all’allegato F del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. All’allegato F del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) lo schema A è sostituito dal seguente:


Parte di provvedimento in formato grafico

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Art. 19 - (Modifiche all’allegato L del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. All’allegato L del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 del punto 3 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nelle procedure concorsuali di accesso

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Art. 20 - (Modifiche all’allegato O del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. All’allegato O del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 del punto 8 è aggiunto il seguente: “3 bis. Nelle procedure concorsuali di accesso alle quali

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Art. 21 - (Inserimento dell’allegato O bis al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. Dopo l’allegato O del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:

“ALLEGATO O bis - ELENCO REGIONALE DEI COMMISSARI DI CONCORSO ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Punto 1. (Elenco regionale dei Commissari di concorso esterni all’amministrazione regionale)

1. Secondo quanto disposto dal punto 5, comma 6 bis, dell’Allegato “L” nonché dal punto 10, comma 6 bis, dell’Allegato “O”, al fine di individuare i componenti esterni all’amministrazione regionale delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dalla Giunta regionale del Lazio secondo le modalità di cui agli Allegati “L” e “O” del r.r. 1/2002, è istituito l’Elenco regionale dei Commissari di concorso esterni all’amministrazione regionale, di seguito denominato Elenco regionale. L’Elenco regionale è tenuto e aggiornato dalla direzione regionale competente in materia di personale.

2. L’Elenco regionale è composto da:

a) dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo;

b) professionisti di comprovata esperienza nelle materie individuate nell’Avviso pubblico di cui al successivo punto 2, anche collocati a riposo.

3. L’Elenco regionale è composto da sei distinte sezioni:

1. giuridico - amministrativa;

2. finanziario- contabile;

3. tecnica, distinta nelle seguenti sottosezioni:

a) architetti

b) ingegneri edili, civili e ambientali

c) ingegneri gestionali

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Art. 22 - (Modifiche all’allegato BB del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. All’allegato BB del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella tabella dopo la riga “Portavoce del Presidente” è inse

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Art. 23 - (Modifiche all’allegato GG del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. All’allegato GG del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 1 “Quadro di riferimento - Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati”:

1) le parole: “Strutture appartenenti all’ex Segretariato Generale” sono soppresse;

2) le parole: “Segretario Generale, individuato come vertice dell’amministrazione per lo svolgimento delle attività amministrative-gestionali, preposto a garantire la conformità dell’azione amministrativa agli indirizzi formulati dall’organo politico, nonch&eac

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Art. 24 - (Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento:

a) il personale assegnato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla segretaria tecnica del Presidente è riassegnato, senza soluzione di continuità, con atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale competente in materia di personale, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni e fermo restando il rispetto dei contingenti numerici complessivi previsti dall’articolo 9 del citato r.r.1/2002, alla Segreteria politica del Presidente e all’Ufficio di staff del Presidente, con effetto dalla medesima data;

b) l’Area “Sistemi informativi e progetti ICT, time management” della Direzione regionale Affari istituzionali e personale è ridenominata “Sistemi informativi e progetti ICT” ed è incardinata presso la Direzione regionale Centrale acquisti; sono confermate l’assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione, fatta eccezione per le seguenti competenze: “Coordina e supporta le singole Direzioni e Agenzie negli adempimenti relativi in materia di presenze/assenze del personale della Giunta, delle Direzioni e delle Agenzie region

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Art. 25 - (Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il 1° aprile 2021, fatta eccezione per le disposizioni relative alla istituzione della Direzione regionale Politiche gi

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